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F. (CARINI GIOVANNI) contro R. (SOLLAZZO GIUSEPPE) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/03/2018

058016 CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE Leasing traslativo - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Contratto concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017 - Applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. - Clausola penale - Poteri correttivi del giudice - Condizioni e modalità.

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

La risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore di un contratto di leasing traslativo, concluso anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, commi 136 e ss., l. n. 124 del 2017, è sottoposta all'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c., sicché il giudice, ove ritenga che le parti abbiano pattuito una clausola penale, prevedendo, per il caso della menzionata risoluzione, il diritto del concedente di trattenere tutte le rate pagate a titolo di corrispettivo del godimento nonostante il mantenimento della proprietà (c.d. clausola di confisca), ha il potere di ridurre detta penale, in modo da contemperare, secondo equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente ed il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto, procedendo alla stima del bene secondo il valore di mercato al momento della restituzione (salvo che non sia stato già venduto o altrimenti allocato, considerando, nel qual caso, i valori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle somme dovute dall'utilizzatore al concedente, con diritto del primo all'eventuale residuo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1526, Cod. Civ. art. 1382, Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 136 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1581 del 2020 Rv. 656638 - 01, N. 26531 del 2021 Rv. 663492 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2061 del 2021 Rv. 660307 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10224 del 30/03/2022 (Rv. 664542 - 02)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.

G. (FIACCAVENTO MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 08/06/2021

075019 ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITA') - IN GENERE Decadenza dalla carica elettiva regionale - Artt. 7 e 8 d.lgs. n. 235 del 2012 - Irrevocabilità della sentenza penale di condanna - Accertamento ufficioso - Necessità.

In tema di contenzioso elettorale amministrativo, la verifica della rispondenza a legge della dichiarata decadenza dalla carica elettiva regionale, pur riguardando la tutela del diritto soggettivo perfetto dell'interessato, inerente all'elettorato passivo, involge esigenze pubblicistiche di rilievo costituzionale, volte ad assicurare la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, sì da rendere necessaria l'indagine ufficiosa sulla sussistenza dei presupposti normativi previsti dagli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 235 del 2012 e, in particolare, sull'irrevocabilità della sentenza penale di condanna per le ipotesi di reato da cui discenda "ipso iure" la menzionata decadenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/2012 num. 235 art. 7, Decreto Legisl. 31/12/2012 num. 235 art. 8 CORTE COST.

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10201 del 30/03/2022 (Rv. 664535 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA.

I. (BELLINI CHIARA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/12/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria – Valutazione comparativa - Radicamento familiare - Rilevanza – Fattispecie.

In tema di protezione umanitaria, la condizione di vulnerabilità derivante dalla lesione del diritto all'unità familiare, ex art. 8 CEDU. deve essere autonomamente valutata mediante l'accertamento del dedotto ed allegato intervenuto radicamento familiare in Italia, senza che sia necessaria anche l'allegazione dell'integrazione dovuta allo svolgimento di attività lavorativa.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della Corte d'Appello di rigetto della domanda di protezione umanitaria di una cittadina straniera che, in Italia, aveva contratto matrimonio e aveva avuto un figlio, in ragione del mancato svolgimento di attività lavorativa da parte di entrambi i coniugi e dell'assenza di fonti di sostentamento dell'intera famiglia).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 677 del 2022 Rv. 663488 - 01, N. 465 del 2022 Rv. 663485 - 01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10203 del 30/03/2022 (Rv. 664536 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA.

H. (CAVICCHIOLI MARCO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/10/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale - Ordinanza ex art. 19 d. lgs. n. 150 del

2011 - Giudizio di appello - Produzione di nuovi documenti con le memorie conclusive - Inammissibilità - Fondamento.

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE In genere.

In tema di controversie per il riconoscimento della protezione internazionale, il procedimento d'impugnazione dell'ordinanza adottata ("ratione temporis") ex art. 19 d.lgs. n. 150 del 2011, è regolato dall'art. 702 quater c.p.c. e si presenta in modo del tutto deformalizzato, pur garantendo il pieno rispetto del contraddittorio. Ne consegue che, una volta esaurita la fase di trattazione (con l'udienza di precisazione delle conclusioni, con la discussione orale della causa o in qualsiasi altro modo compatibile con la conclusione di tale fase), non sono ammesse produzioni documentali con le successive memorie, non perché nel giudizio di appello non possano essere allegati fatti nuovi e prodotti nuovi documenti - trattandosi dell'accertamento di un diritto della persona che richiede una valutazione nell'attualità e, sotto questo profilo, non può subire preclusioni - ma perché la produzione documentale, in uno con le memorie finali successive alla discussione, determinerebbe un'insanabile violazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 54 CORTE COST., Decreto Legisl.

01/09/2011 num. 150 art. 19, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 27, Cod. Proc. Civ.

art. 702 quater, Costituzione art. 111, Costituzione art. 10 Massime precedenti Vedi: N. 39954 del 2021 Rv. 663256 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10224 del 30/03/2022 (Rv. 664542 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.

G. (FIACCAVENTO MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 08/06/2021

075010 ELEZIONI - ELETTORATO - IN GENERE Decadenza dalla carica elettiva regionale - Art.

8, comma 6, d. lgs. n. 235 del 2012 - Sentenza di patteggiamento - Equiparazione alla sentenza penale di condanna - Fondamento.

075019 ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITA') - IN GENERE In genere.

In tema di elettorato passivo, i "requisiti negativi" ostativi al mantenimento della carica di consigliere regionale, idonei a determinare "ipso iure" la decadenza ai sensi dell'art. 8, comma 6, d.lgs. n. 235 del 2012 per difetto della "non indegnità morale" del soggetto, desunto da condanne irrevocabili per determinati reati, sono i medesimi che determinano l'incandidabilità di cui all'art. 7 d.lgs. cit., in base a un'interpretazione letterale, sistematica e finalistica della relativa disciplina, e, pertanto, alla sentenza penale di condanna è equiparata quella di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., come previsto dall'art. 15 dello stesso d.lgs.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/2012 num. 235 art. 7, Decreto Legisl. 31/12/2012 num. 235 art. 8 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/2012 num. 235 art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9922 del 28/03/2022 (Rv. 664533 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO.

Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

P. (PERSIO FRANCESCO) contro C. (CHINAPPI CAROLA) Rigetta, TRIBUNALE RIETI, 08/07/2020

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento di dati personali senza il consenso dell'interesso - Liceità – Condizioni - Rispetto del criterio di minimizzazione - Necessità di salvaguardare interessi vitali – Accertamento – Questione di fatto – Conseguenze – Fattispecie.

In tema di tutela della riservatezza, il trattamento di dati personali senza il consenso dell'interessato, purché effettuato nel rispetto del criterio della "minimizzazione" del loro uso, è consentito ove sia indispensabile per la tutela di interessi vitali della persona che li divulga o della sua famiglia, fermo restando che la valutazione della liceità del trattamento, nel rispetto di tali principi, è questione di fatto non censurabile in cassazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto legittima la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza di alcuni dati sanitari relativi alla salute psichica del titolare di un porto d'armi, finalizzata alla sua revoca, effettuata da una persona che in precedenza era stata minacciata e che era venuta legittimamente in possesso di tali dati, poiché riportati in documenti prodotti in un giudizio civile del quale entrambi erano stati parte).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 6, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 11, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 24, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 25, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 26, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 PENDENTE, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 6, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 11800 del 2021 Rv. 661272 - 01, N. 11020 del 2021 Rv. 661185 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9850 del 28/03/2022 (Rv. 664530 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: