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giurisprudenza civile della Corte di cassazione

OLIVA STEFANO

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10366 del 31/03/2022 (Rv. 664329 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

A. (SINATRA MAURIZIO GIUSEPPE) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/05/2017

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Caparra confirmatoria - Costituzione mediante dazione di assegno bancario - Perfezionamento - Riscossione della somma - Mancato incasso - Contrarietà a buona fede - Conseguenze - Insorgenza degli obblighi propri della caparra - Possibilità di recesso o eccezione di inadempimento della controparte - Esclusione.

La caparra confirmatoria può essere costituita anche mediante la consegna di un assegno bancario, pur se l'effetto proprio di essa si perfeziona al momento della riscossione della somma da esso recata e, dunque, salvo buon fine, essendo però onere del prenditore del titolo, dopo averne accettato la consegna, di porlo all'incasso; ne deriva che il comportamento dello stesso prenditore, che ometta di incassare l'assegno e lo trattenga comunque presso di sé, è contrario a correttezza e buona fede, sì da impedirgli di imputare all'inadempimento della controparte il mancato incasso dell'assegno, come pure di recedere dal contratto, al quale la caparra risulta accessoria, o di sollevare l'eccezione di inadempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 2, Cod. Civ. art. 1175

Massime precedenti Vedi: N. 17127 del 2011 Rv. 618927 - 01, N. 4661 del 2018 Rv. 647815 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10525 del 31/03/2022 (Rv. 664330 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore:

OLIVA STEFANO.

P. (PILO STEFANO) contro V. (NICOLINI ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 19/01/2017

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Giudizio di cassazione - Motivo di ricorso ex art. 360 n. 5 c.p.c. - Nozione di fatto storico - Casi di esclusione.

In tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 17761 del 2016 Rv. 641174 - 01, N. 5795 del 2017 Rv. 643401 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10528 del 31/03/2022 (Rv. 664331 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.

M. (MALANDRINO GIANLUIGI) contro A. (ZUCCHINALI PAOLO) Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/07/2018

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Contrasto al ritardo dei pagamenti - Interessi ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002 - Transazioni commerciali - Oggetto - Prestazioni di servizio - Definizione - Introduzione di un nuovo tipo contrattuale - Esclusione - Riassunzione del “genus” dei contratti cui si applica la disciplina - Sussistenza - Conseguenze - Applicabilità al contratto di agenzia.

In tema di interessi da ritardo di pagamento, nella nozione di "transazione commerciale" di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 231 del 2002 - intesa quale contratto di scambio che opera la creazione o circolazione della ricchezza, stipulato da soggetti qualificati e caratterizzato dal pagamento di un prezzo - vanno ricomprese tutte le prestazioni di servizio, non avendo la norma introdotto un nuovo tipo contrattuale ma solo riassunto il "genus" dei contratti ai quali si applica, tra i quali va ricompreso, pertanto, anche il contratto di agenzia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 2, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 5734 del 2019 Rv. 653145 - 03, N. 5803 del 2019 Rv. 652840 - 01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26746 del 2007 Rv. 601107 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10474 del 31/03/2022 (Rv. 664373 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

P. (TRAVARELLI ETTORE) contro L. (SCIORTINO MASSIMILIANO) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/02/2017

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Notaio - Redazione dell’atto - Doveri professionali anche non previsti dalla legge professionale - Sussistenza - Pattuito esonero dalle visure catastali - Ammissibilità quale clausola contrattuale giustificata da interesse della parte - Violazione - Conseguenze - Fondamento - Buona fede oggettiva - Configurabilità del concorso colposo del danneggiato ex art. 1127 c.c. - Esclusione - Fattispecie.

Il notaio, incaricato della redazione e autenticazione di un contratto di compravendita, non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e a sovrintendere alla compilazione dell'atto, ma è tenuto a realizzare tutte le attività, preparatorie e successive, che, allo stato degli atti, garantiscano sia la serietà e la certezza dell'atto giuridico da rogare, sia il raggiungimento del suo scopo tipico e del risultato pratico perseguito dalle parti (come quelle di informazione, di consiglio o di dissuasione dalla stessa stipula dell'atto), tra le quali non rientra il pattuito esonero dal compimento delle visure catastali, in quanto costituente parte integrante del negozio, purché giustificato da concrete esigenze delle parti. Ne deriva che l'inosservanza di tali doveri, quand'anche non contemplati dalla legge professionale, determina l'insorgere di responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, trovando essi fondamento nella clausola generale di buona fede oggettiva, senza che possa configurarsi il concorso colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per avere escluso la responsabilità contrattuale del notaio che aveva omesso

di informare le parti dell'infrazionabilità del box parcheggio rispetto alla porzione pertinenziale, vincolo richiamato in precedenti atti notarili oltre che essere previsto dalla l. n. 112 del 1989).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ.

art. 1223, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 76, Legge 24/03/1989 num. 122 art. 9 com. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1127

Massime precedenti Vedi: N. 11296 del 2020 Rv. 658158 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10532 del 31/03/2022 (Rv. 664332 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

M. (BARTOLOMEI JACOPO SEVERO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/02/2020

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione – Applicabilità alla procedura di liquidazione dell’eredità beneficiata in seguito a dichiarazione di credito presentata ex art. 498 c.c. – Esclusione – Fondamento.

La disciplina dell'equa riparazione di cui alla l. n. 89 del 2001, per il mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, § 1, della CEDU, non trova applicazione nella procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata in seguito alla presentazione della dichiarazione di credito ai sensi dell'art. 498 c.c., atteso che i procedimenti di natura non contenziosa e unilaterale, senza interessi contraddittori in gioco, non rientrano tra le "controversie" sui diritti e doveri di carattere civile, di cui alla norma sopra menzionata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 498, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1, Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12950 del 2017 Rv. 644216 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10184 del 30/03/2022 (Rv. 664328 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.

S. (GRISOLIA ADRIANO) contro A. (PANDARESE MARIO) Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/07/2019

132084 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE Rapporto di agenzia - Attività fornita in forma societaria o attraverso un'autonoma struttura imprenditoriale - Parasubordinazione - Configurabilità - Esclusione - Competenza del giudice del lavoro - Esclusione - Fondamento.

132085 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA In genere.

La società in accomandita semplice, quale che ne sia il numero di soci, costituisce comunque un centro autonomo d'imputazione di rapporti giuridici rispetto ai soci stessi; pertanto, concluso un contratto di agenzia tra l'impresa preponente ed una società in accomandita semplice, la controversia sulla risoluzione di tale contratto esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro, a nulla rilevando che uno dei soci abbia materialmente svolto attività personale di

agente, in quanto tale attività viene necessariamente mediata dalla società, perdendo il carattere della personalità nei confronti del preponente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2313, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15535 del 2011 Rv. 618636 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 3029 del 2015 Rv. 634553 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9960 del 28/03/2022 (Rv. 664326 - 01)

Presidente: BELLINI UBALDO. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore:

GIANNACCARI ROSSANA. P.M. ARENA ANGELO.

V. (SELLA ANTONIO DOMENICO) contro A. (ALLOCCA ELENA) Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/02/2017

187048 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO Compravendita - Garanzia per vizi della cosa - Responsabilità del venditore - Natura obbligatoria - Esclusione - Soggezione alle azioni del compratore - Sussistenza - Giudizio di colpevolezza - Irrilevanza - Conseguenze - Onere della prova - A carico del compratore - Disciplina dell’inesatto adempimento - Esclusione.

In tema di compravendita, l'obbligo di garanzia per vizi della cosa venduta dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della "actio quanti minoris" o della "actio redhibitoria". Ne consegue che, essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell'esistenza di vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l'onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all'inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1491, Cod. Civ. art. 1492 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19702 del 2012 Rv. 624019 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9844 del 28/03/2022 (Rv. 664325 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: