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sezione terza e sesta terza

FIECCONI FRANCESCA

R. (NUNZIANTE CESARO CARLO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/09/2019

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Principio di autosufficienza del ricorso - Requisiti ex art. 366, comma 1, nn. 3) e 6), c.p.c. - Compatibilità con l’art. 6 CEDU - Sussistenza - Divieto di eccessivo formalismo (sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021) - Portata.

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, va interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, risultando compatibile con il diritto fondamentale di accedere al giudice di legittimità e con il principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, purché i filtri di ammissibilità ex art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c., collegati alla tecnica di redazione del ricorso, non vengano letti in maniera eccessivamente formale, al solo scopo di fronteggiare il forte afflusso di procedimenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34469 del 2019 Rv. 656488 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 7187 del 04/03/2022 (Rv. 664394 - 02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Parz. Diff.)

E. (SCACCABAROZZI CRISTINA) contro F. (TROIANO ANTONELLA) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/06/2019

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Sindacato sulla valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito - Errore di percezione ed errore di valutazione - Distinzione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, mentre l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito - e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare - non è mai sindacabile nel giudizio di legittimità, l'errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, il quale vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte. (Nella specie, la S.C.

ha ritenuto ammissibile il motivo con cui si contestava l'oggettivo travisamento, a causa di un errore percettivo, del contenuto di una missiva, alla quale la Corte d'appello aveva attribuito una valenza confessoria circa il riconoscimento di pretesi difetti di beni che, in realtà, non erano mai stati consegnati all'acquirente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 27033 del 2018 Rv. 651251 - 01 Massime precedenti Difformi: N. 24395 del 2020 Rv. 659540 - 02

Sez. 3 - , Sentenza n. 7184 del 04/03/2022 (Rv. 664393 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA.

C. (CASINI PARIDE) contro P. (PAGLIANI GIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/05/2018

149132 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - IN GENERE Pegno costituito da socio illimitatamente responsabile di società di persone - Effetti - Neutralizzazione del beneficio di escussione - Regresso verso la società e gli altri soci - Ammissibilità.

Il socio illimitatamente responsabile di una società di persone che abbia prestato,per un debito della società, una garanzia reale - che si aggiunge alla garanzia patrimoniale generica "ex lege", ma non è assistita del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale - ha diritto, in caso di escussione di detta garanzia, al regresso per l'intero verso la società e "pro quota" nei confronti degli altri soci illimitatamente responsabili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1950, Cod. Civ.

art. 2871, Cod. Civ. art. 2263

Massime precedenti Vedi: N. 7139 del 2018 Rv. 648112 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 7187 del 04/03/2022 (Rv. 664394 - 03)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Parz. Diff.)

E. (SCACCABAROZZI CRISTINA) contro F. (TROIANO ANTONELLA) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/06/2019

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Inadempimento - Valutazione in ordine alla non scarsa importanza dello stesso - Circostanze oggettive e soggettive - Alterazione dell'equilibrio contrattuale - Fattispecie.

In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione a un contratto di fornitura di acciaio con consegne ripartite, aveva accertato la mancanza di qualità di una parte del materiale consegnato e ritenuto grave l'inadempimento in base a quel quantitativo di merce, anziché all'intera fornitura, peraltro senza considerare che l'acquirente aveva mostrato di tollerare il difetto, avendo richiesto, dopo la contestazione della difformità, la consegna dell'ulteriore materiale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1564 Massime precedenti Conformi: N. 8220 del 2021 Rv. 660990 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10230 del 30/03/2022 (Rv. 664461 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore:

TATANGELO AUGUSTO.

B. (TEDOLDI ALBERTO) contro C. (JOUVENAL DANIELA) Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/12/2019

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Titolo esecutivo giudiziale - Interpretazione in ordine alla determinazione degli interessi liquidati - Accoglimento del ricorso

"come da domanda" - Ammissibilità - Condizioni.

Il decreto ingiuntivo contenente l'accoglimento del ricorso monitorio "come da domanda" può rappresentare idoneo titolo esecutivo anche per il credito relativo agli interessi a condizione che, attraverso una interpretazione complessiva del provvedimento e del ricorso per ingiunzione, sia possibile individuare una specifica richiesta di liquidazione degli interessi e che la determinazione di questi possa desumersi dalla domanda complessivamente formulata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 8576 del 2013 Rv. 625875 - 01, N. 22457 del 2017 Rv. 645770 - 01, N. 10806 del 2020 Rv. 658033 - 02

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10190 del 30/03/2022 (Rv. 664459 - 01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: PELLECCHIA ANTONELLA. Relatore: