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I. (GABRIELLI ENRICO) contro B. (CIULLI FABIO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 15/01/2015

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Decreto di autorizzazione ex art. 169 bis l.fall. - Scioglimento di un contratto di cessione di credito - Domanda di liquidazione dell'indennizzo spettante al contraente "in bonis" ex art.

169 bis, comma 2, l.fall. - Proponibilità del procedimento camerale - Esclusione - Fondamento.

081061 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO In genere.

In tema di concordato preventivo, il provvedimento di autorizzazione allo scioglimento di un contratto pendente, ex art. 169 bis l.fall., viene adottato all'esito di un procedimento camerale di carattere incidentale, come tale inidoneo ad incidere sui diritti soggettivi delle parti, con la conseguenza che è inammissibile in tale procedimento la domanda di liquidazione dell'indennizzo spettante alla parte "in bonis" che abbia subito lo scioglimento, dovendo tale accertamento, nel contrasto delle parti, svolgersi nelle forme della cognizione ordinaria. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, nella parte in cui il tribunale aveva liquidato l'indennizzo spettante ad una banca a fronte dell'autorizzazione concessa allo scioglimento di un contratto di cessione di credito).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 169 bis, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 26568 del 2020 Rv. 659745 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 8008 del 11/03/2022 (Rv. 664206 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: VANNUCCI MARCO. Relatore:

VANNUCCI MARCO.

I. (GABRIELLI ENRICO) contro B. (CIULLI FABIO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 15/01/2015

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Decreto di autorizzazione emesso dal tribunale ex art. 169 bis l.fall. - Testo vigente prima delle modifiche di cui al d.l. n. 83 del 2015 - Reclamabilità in appello - Sussistenza - Fondamento.

081061 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO In genere.

Il provvedimento del tribunale che autorizza lo scioglimento di un contratto pendente, ai sensi dell'art. 169 bis l.fall. (nel testo vigente prima delle modifiche di cui al d.l. n. 83 del 2015, ratione temporis applicabile), anche se contenuto nel decreto con il quale ammette la società ricorrente alla procedura di concordato preventivo, è reclamabile alla Corte d'appello, ex art. 26 l.fall., non valendo in contrario quanto disposto dall'art. 164 l.fall., che nel fare riferimento al reclamo nei confronti dei decreti del giudice delegato, non esclude la generale reclamabilità dei decreti autorizzatori adottati dal tribunale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 169 bis, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 164, Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 4176 del 2016 Rv. 638839 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7734 del 09/03/2022 (Rv. 664526 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: PARISE CLOTILDE.

Relatore: PARISE CLOTILDE. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) P. (PERRELLA ENRICO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/05/2020

082006 FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale - Genitori divenuti tali in assenza di legami sentimentali e di un progetto parentale comune - Incontro volutamente episodico tra sconosciuti a fini esclusivamente procreativi per il tramite di un sito internet dedicato - Incidenza in concreto sulla gestione della genitorialità - Potenziale conflitto d'interessi tra genitori e figlio - Conseguenze - Nomina di un curatore speciale al minore - Necessità.

Nei giudizi aventi ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ove i genitori siano divenuti tali in assenza di legami sentimentali e di un progetto parentale comune ma a seguito di un incontro volutamente episodico a fini esclusivamente procreativi tra persone mai viste prima, conosciutesi tramite un sito internet dedicato, e a tale genesi dell'evento procreativo segua in modo univoco una gestione "sui generis" della genitorialità e/o la volontà di ciascuno dei genitori, o anche di uno solo di essi, di escludere l'altro da ogni rapporto con il figlio, è ravvisabile un potenziale conflitto di interessi tra genitori e figlio, che impone la salvaguardia dell'interesse del minore tramite la nomina del curatore speciale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art.

337 ter, Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Costituzione art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 8627 del 2021 Rv. 660899 - 01, N. 11554 del 2018 Rv. 648560 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7735 del 09/03/2022 (Rv. 664527 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

M. (SCHUSTER ALEXANDER) contro P.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROVERETO, 26/07/2019

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Richiesta di autorizzazione all’intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali - Sentenza di accoglimento - Ricorso in cassazione per il mancato promovimento della questione di legittimità costituzionale formulata in via preliminare - Interesse ad agire - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.

166025 STATO CIVILE - SESSO (RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO) - IN GENERE In genere.

In tema di giudizi riguardanti la rettificazione di attribuzione di sesso, la parte che, pur avendo ottenuto l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico, prevista dall'art. 31, comma 4, d.lgs.

n. 150 del 2011, ricorra in cassazione "per saltum", censurando la pronuncia di merito che abbia ritenuto manifestamente infondata e irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'articolo appena menzionato, nella parte in cui richiede l'autorizzazione giudiziaria per procedere all'intervento di adeguamento dei caratteri sessuali (sollevata in via preliminare rispetto alla richiesta di autorizzazione), è priva di interesse ad agire, atteso che tale interesse

consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice e presuppone che, in ordine all'esistenza o al contenuto del rapporto giuridico, sussista uno stato di incertezza, da considerare in termini oggettivi e non soggettivi, tale da recare all'interessato, ove non si proponga l'accertamento giudiziale richiesto, un pregiudizio concreto ed attuale e non solo potenziale, essendo inibito al giudice risolvere questioni soltanto teoriche.

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1982 num. 164 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 31 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2057 del 2019 Rv. 652254 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7733 del 09/03/2022 (Rv. 664525 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: SCALIA LAURA. Relatore: SCALIA LAURA.

A. (PARDINI LUCA) contro A. (SELICATO TEODORO) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 07/03/2018

082269 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE Percezione da parte dell'ex coniuge titolare dell'assegno divorzile della quota del TFR spettante all'altro - Rilevanza ai fini della revoca o della modifica dell'assegno - Esclusione - Fondamento.

In tema di assegno divorzile, la circostanza che l'ex coniuge beneficiario di tale assegno abbia percepito la quota dell'indennità di fine rapporto spettante all'altro ex coniuge è ininfluente ai fini della revoca o della modifica del menzionato assegno poiché, mentre al riconoscimento dell'assegno segue sempre il diritto alla percezione della quota di TFR, al riconoscimento della quota di TFR non segue la revoca dell'assegno, disapplicandosi altrimenti il disposto dell'art. 12 bis della l. n. 898 del 1970, che di tale beneficio fissa presupposti e legittimazione, tenuto anche conto che la percezione della quota di TFR da parte del titolare dell'assegno divorzile si affianca all'incasso di un importo ben maggiore da parte dell'obbligato al suo pagamento.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 1 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7239 del 2018 Rv. 647900 - 01, N. 4499 del 2021 Rv. 660515 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7734 del 09/03/2022 (Rv. 664526 - 02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: PARISE CLOTILDE.

Relatore: PARISE CLOTILDE. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) P. (PERRELLA ENRICO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/05/2020

082006 FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE Giudizi per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale - Ampliamento solo in sede di reclamo del "thema decidendum" a comportamenti dei genitori pregiudizievoli al figlio - Conseguenze - Dovere di sollecitare il contraddittorio sul nuovo oggetto di indagine e nomina di un curatore speciale al minore - Necessità - Omissione - Conseguenze - Fondamento.

In tema di procedimenti instaurati per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, l'ampliamento in sede di reclamo del "thema decidendum" a comportamenti dei

genitori pregiudizievoli al minore, rilevanti ex art. 333 c.p.c., comporta per il giudice, oltre al dovere di sollecitare il contraddittorio sul nuovo oggetto di indagine ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., anche quello di nominare un curatore speciale al figlio per il sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d'appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall'art. 111, comma 2, Cost. e dall'art. 6 CEDU), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353, 354 e 383, comma 3, c.p.c., che non comprendono quelle in esame, ove le nullità attengono al solo giudizio di reclamo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod.

Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ.

art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3, Costituzione art. 111 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art. 337 ter

Massime precedenti Vedi: N. 40490 del 2021 Rv. 663533 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7474 del 08/03/2022 (Rv. 664524 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: CARADONNA LUNELLA. Relatore: