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giurisprudenza civile della Corte di cassazione

BESSO MARCHEIS CHIARA

R. (CILIENTO LORENZO) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 21/07/2020

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Sospensione feriale dei termini - Riduzione introdotta dal d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014 - Rilevanza ai fini del computo del termine ex art. 327 c.p.c. - Condizioni.

Ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, – nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327, comma 1, c.p.c. – la modifica di cui all'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014), che, sostituendo l'art. 1 della l. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni (dall'1 al 31 agosto di ciascun anno), trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell'anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell'impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num.

132 art. 16 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30053 del 2020 Rv. 660149 - 01 Massime precedenti Difformi: N. 17949 del 2021 Rv. 661957 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8624 del 16/03/2022 (Rv. 664465 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CRISCUOLO MAURO.

Relatore: CRISCUOLO MAURO.

H. (CARLIN MONICA) contro T. (CORONA PATRIZIA) Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 01/07/2019

046051 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Art. 111 c.p.c. - Trasferimento della res litigiosa a titolo particolare in corso di giudizio di divisione - Applicabilità.

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE In genere.

L'art. 111 c.p.c. enuncia una regola di carattere generale per la quale, anche in caso di trasferimento a titolo particolare della res litigiosa nel corso del processo, questo deve proseguire nei confronti dell'alienante, fatta salva la facoltativa possibilità di intervento dell'acquirente, tenuto in ogni caso a risentire degli effetti della pronuncia emessa nei confronti del dante causa, ed è, pertanto, applicabile anche in materia di giudizio di divisione, non sussistendo ragioni peculiari che ostino a tale operatività.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 2188 del 1981 Rv. 412921 - 01, N. 78 del 2013 Rv. 624729 - 01, N. 4891 del 1993 Rv. 482046 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8616 del 16/03/2022 (Rv. 664435 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CRISCUOLO MAURO.

Relatore: CRISCUOLO MAURO.

P. (PUCCIO FRANCESCO ANTONIO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PALERMO, 30/01/2020

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO - Decreto di liquidazione del relativo compenso - Ricorribilità per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, essendo tale provvedimento non definitivo, giacché impugnabile, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, con opposizione da rivolgersi al presidente dell'ufficio giudiziario competente. Infatti, soltanto avverso quest'ultimo provvedimento è proponibile il ricorso per cassazione, in considerazione della sua natura decisoria e della capacità d'incidere in via definitiva su diritti soggettivi.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4020 del 2011 Rv. 616785 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 21879 del 2019 Rv. 654773 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8611 del 16/03/2022 (Rv. 664464 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CRISCUOLO MAURO.

Relatore: CRISCUOLO MAURO.

C. (CHIUSOLO MARIO) contro I. (CORNACCHIA VIVIANA) Cassa con rinvio, TRIBUNALE BENEVENTO, 17/12/2019

026023 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE Procedimento di liquidazione degli onorari dell’avvocato - Interessi moratori - Obbligo - Sussistenza - Condizioni - Decorrenza.

113203 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI In genere.

Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 6700 del 1994 Rv. 487418 - 01, N. 17655 del 2018 Rv. 649453 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10599 del 2021 Rv. 661145 - 01, N. 11736 del 1998 Rv. 520887 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8432 del 15/03/2022 (Rv. 664434 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore:

DONGIACOMO GIUSEPPE.

C. (MACERA ANTONINO) contro M. (RONCHI GAETANO LUCA) Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 29/11/2019

011019 APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE Domanda di condanna all’eliminazione delle difformità o dei vizi dell’opera - Rigetto - Domanda subordinata di riduzione del prezzo - Inclusione nella domanda di eliminazione delle difformità o dei vizi - Sussistenza - Omessa pronuncia - Esclusione.

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA In genere.

In materia di appalto, atteso che il committente può chiedere in via alternativa, ex art. 1668 c.c., l'eliminazione delle difformità o dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o la riduzione del prezzo, la quale postula la verifica che l'opera eseguita abbia un valore inferiore a quello che avrebbe avuto se realizzata a regola d'arte, la domanda di riduzione del prezzo deve ritenersi ricompresa nella domanda di reintegra in forma specifica, sicchè il rigetto della seconda comporta l'inequivoco rigetto anche della prima, ancorchè dichiaratamente proposta in via subordinata;

ne consegue che non sussiste il vizio di omessa pronuncia qualora il giudice, rigettata la domanda di eliminazione delle difformità o dei vizi, per intervenuta prescrizione, abbia evitato di pronunciarsi sulla domanda di riduzione del prezzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1668, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 15563 del 2014 Rv. 632016 - 01, N. 24305 del 2017 Rv. 645861 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8320 del 15/03/2022 (Rv. 664432 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore:

ABETE LUIGI.

G. (MARINO ROBERTO) contro S. (RUVITUSO ANTONIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 26/06/2020

058063 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - INDICAZIONI ESEMPLIFICATIVE - Sottoscrizione integrante specifica approvazione - Accertamento del giudice di merito - Doppia conforme - Sindacabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.

In tema di clausole vessatorie, l'accertamento se la sottoscrizione apposta dal contraente integri o meno il requisito della specifica approvazione per iscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. rientra fra i compiti esclusivi del giudice di merito, la cui valutazione, se adeguatamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità. (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo formulato ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in quanto, in presenza di una

"doppia conforme", il ricorrente non aveva messo in evidenza, agli effetti dell'art. 348 ter, comma 5 c.p.c., le eventuali differenze tra le ragioni di fatto poste a base della sentenza di appello rispetto a quelle poste a base della sentenza di primo grado.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc.

Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 166 del 1996 Rv. 495306 - 01, N. 26774 del 2016 Rv. 643244 - 03

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8406 del 15/03/2022 (Rv. 664433 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore:

ABETE LUIGI.

contro

Regola competenza

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - Avvocato - Procedimento di ingiunzione contro il cliente per il pagamento di competenze professionali - Foro di cui agli art. 637, comma 3, c. p.c. e 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 - Rapporto con il foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005 - Prevalenza di quest'ultimo - Sussistenza - Fondamento.

In tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli art. 637, comma 3, c.p.c. e 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 637 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. U), Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5703 del 2014 Rv. 630504 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 12981 del 2020 Rv. 658228 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8226 del 14/03/2022 (Rv. 664431 - 01) Presidente:ORILIA LORENZO. Estensore:GRASSO GIUSEPPE.

C. (VAGLIO MAURO) contro R.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 17/12/2020

040040 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - IN GENERE Circolazione nelle zone a traffico limitato del centro abitato - Autorizzazione in favore della persona invalida - Validità su tutto il territorio nazionale - Fondamento - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative, il "contrassegno invalidi", che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata ad un veicolo in particolare né circoscritta al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale, considerato che l'autorizzazione in parola non può trovare ostacoli nelle difficoltà organizzative dell'ente territoriale di transito diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, il quale non può porre limitazioni non previste per legge.(Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione del Giudice di merito che aveva rigettato l'opposizione formulata dalla conducente di un veicolo che recava a bordo il padre disabile - provvisto di contrassegno rilasciato da Comune diverso da quello in cui la violazione era stata rilevata - sul presupposto che la sola esposizione del contrassegno, in quanto non rilevabile dal sistema automatico di controllo, non fosse sufficiente ad autorizzare il transito in aree interdette).

Riferimenti normativi: DPR 16/09/1996 num. 610 art. 217, DPR 24/07/1996 num. 503 art. 11 CORTE COST., DPR 24/07/1996 num. 503 art. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 719 del 2008 Rv. 601282 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7995 del 11/03/2022 (Rv. 664430 - 01) Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE. Estensore: VARRONE LUCA.

Q. (PASANISI BERNARDINO) contro A.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TARANTO, 03/11/2020

140027 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE Decisione di appello nel merito - Motivazione

"ad abundantiam" sull'inammissibilità - Impugnazione relativa alla sola motivazione dell’inammissibilità - Interesse all’impugnazione - Esclusione.

E' inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con il quale si contesti esclusivamente l'avvenuto rilievo in motivazione, da parte del giudice di appello, dell'inammissibilità dell'impugnazione per tardività, ove tale rilievo sia avvenuto "ad abundantiam" e costituisca un mero "obiter dictum", che non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui "ratio decidendi" è, in realtà, rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle censure.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30354 del 2017 Rv. 647172 - 01 Massime precedenti Difformi: N. 11675 del 2020 Rv. 657952 - 01

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 3840 del 2007 Rv. 595555 - 01, N. 24469 del 2013 Rv. 627991 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7992 del 11/03/2022 (Rv. 664429 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: