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sezione tributaria e sesta tributaria

FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (GLENDI CESARE FEDERICO) Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 21/05/2015

279451 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA Art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Variazione per sconti o abbuoni - Presupposti - Accordo intercorso fra le parti - Prova - Modalità.

In tema di IVA, il ricorso alla procedura di variazione prevista dall'art. 26, comma 2, del d.P.R.

n. 633 del 1972, in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti, con la connessa riduzione dell'ammontare imponibile, richiede una duplice condizione: a) che venga praticato al cessionario o committente, dal cedente o dal prestatore, uno sconto sul prezzo della vendita effettuato; b) che la riduzione del corrispettivo al cliente sia il frutto di un accordo, documentale o verbale, coevo o successivo alla cessione, del quale in ogni caso va fornita prova da parte dei soggetti interessati, mediante la trasfusione del patto stesso in note di accredito, emesse da una parte a favore dell'altra, con l'allegazione della causale che, volta per volta, abbia giustificato gli sconti medesimi.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26 com. 2 Massime precedenti Conformi: N. 26513 del 2011 Rv. 620845 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 9696 del 25/03/2022 (Rv. 664154 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

R. (PELLEGRINI STEFANO) contro D. (FUMAROLA STEFANO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 09/11/2016

181291 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE Imposta comunale sulla pubblicità - Assoggettamento a imposta ex art. 6 del d.lgs. n. 507 del 1993 - Presupposti - Fattispecie.

Il soggetto passivo dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 507 del 1993, si identifica, oltre che in chi dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, anche in chi produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, a condizione che il messaggio pubblicitario, finalizzato al richiamo dell'attenzione del pubblico sul prodotto o sul servizio, sia potenzialmente idoneo a incrementare il risultato positivo dell'attività commerciale del contribuente, in quanto strettamente correlato a un vantaggio immediato e diretto dell'imprenditore beneficiario, rispetto alla risonanza del messaggio pubblicitario nella platea dei consumatori destinatari. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso l'assoggettamento ad imposta del distributore, ai soli rivenditori al dettaglio su scala nazionale, di autovetture prodotte all'estero, nell'insussistenza di un rapporto contrattuale con terzi per la fruizione degli spazi pubblicitari, e nell'accertata impossibilità per il predetto di ritrarre sul piano commerciale alcuna utilità dalla pubblicità commissionata da un rivenditore in ambito locale).

Riferimenti normativi: DPR 15/11/1993 num. 507 art. 1, DPR 15/11/1993 num. 507 art. 5 CORTE COST., DPR 15/11/1993 num. 507 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30046 del 2018 Rv. 651553 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 9796 del 25/03/2022 (Rv. 664272 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA.

Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.

L. (ZOPPINI GIANCARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 09/07/2014

279215 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - REGISTRAZIONE A DEBITO - OGGETTO Registrazione a debito - Lodo arbitrale - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposta di registro, deve escludersi la possibilità di registrazione a debito del lodo arbitrale, atteso che l'art. 59 del d.P.R. n. 131 del 1986, norma a carattere eccezionale che enumera i casi tassativi nei quali è possibile procedere alla registrazione degli atti giudiziari senza il contemporaneo pagamento delle imposte dovute, non contempla i procedimenti di giurisdizione volontaria, nel novero dei quali rientra la procedura di deposito e di dichiarazione di esecutorietà della sentenza arbitrale, prevista dall'art. 825 c.p.c..

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 59, Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21311 del 2013 Rv. 628313 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 9525 del 24/03/2022 (Rv. 664151 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: PIRARI VALERIA. Relatore: PIRARI VALERIA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (BELLI CONTARINI EDOARDO) Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 02/10/2013

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI Locazione di beni strumentali ad attività portuale - Non imponibilità ex art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Estensione - Fondamento.

In tema di IVA, è esente da imposta, ex art. 9 del d.P.R. n. 633 del 1972, il servizio di banchina reso per conto del contribuente da un soggetto terzo, in virtù di un contratto di locazione di beni strumentali, finalizzato alla movimentazione dei containers, essendo esso accessorio e direttamente connesso a quelli di funzionamento degli impianti e di transito delle merci, oggetto di espressa esenzione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 9 com. 1 Massime precedenti Vedi: N. 26368 del 2019 Rv. 655555 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 9538 del 24/03/2022 (Rv. 664153 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: DE MASI ORONZO. Relatore: DE MASI ORONZO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z. (LUPI RAFFAELLO) Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/06/2014

279220 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI Imposta di registro - Notaio - Autonomia dell’obbligazione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Pagamento del contribuente - Effetto liberatorio - Sussistenza.

In tema di imposta di registro, il notaio rogante opera quale mero responsabile d'imposta, cioè come soggetto obbligato al pagamento dell'imposta per fatti e situazioni esclusivamente riferibili ad altri, al solo fine di facilitare l'adempimento fiscale, di talché egli, pur obbligato a richiedere la registrazione, rimane estraneo al presupposto impositivo, e terzo rispetto al rapporto di debito-credito tra l'Amministrazione finanziaria ed il soggetto passivo del tributo; ne consegue che il pagamento dell'imposta proporzionale di registro effettuato dal contribuente, costituendo adempimento dell'obbligazione tributaria, ha effetti liberatori anche per il notaio rogante, avendo la garanzia "ex lege" esaurito la sua funzione nel momento stesso in cui venne conseguita la prestazione garantita.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64 com. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 77

Massime precedenti Vedi: N. 25119 del 2020 Rv. 659698 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 9207 del 22/03/2022 (Rv. 664270 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore:

NICASTRO GIUSEPPE.

L. (PERRONE LEONARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 26/01/2012

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Definizione di struttura produttiva - Caratteristiche - Appartenenza della struttura produttiva ad una più ampia unitaria struttura imprenditoriale - Irrilevanza.

Ai fini dell'agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate prevista dall'art. 8 della l. n.

388 del 2000, per struttura produttiva si deve intendere un'entità produttiva che sia dotata di autonomia funzionale e organizzativa, la quale implica, tra l'altro, che la struttura produttiva costituisca un autonomo centro d'imputazione di costi e di profitti e disponga di risorse umane a essa specificamente attribuite. In tale prospettiva, non assume invece di per sé rilievo il fatto che la struttura produttiva faccia parte di una più ampia unitaria struttura imprenditoriale, eventualmente costituita in forma di società, alle cui direttive o al cui coordinamento la stessa struttura sia sottoposta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2555, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art.

6 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15193 del 2016 Rv. 640993 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 9377 del 22/03/2022 (Rv. 664152 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: STALLA GIACOMO MARIA. Relatore: