D. (BUSETTI MICHELE) contro F. (MORINI SILVIA) Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/04/2016
081310 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - SOCIETA' DI FATTO - FALLIMENTO DEI SOCI - Socio accomandante ingeritosi nella gestione - Responsabilità illimitata - Fallimento in estensione - Art. 147 comma 2 l. fall. - Decorrenza - Dalla cessazione della responsabilità illimitata - Sussistenza.
La dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile resta assoggettata esclusivamente al termine previsto dal secondo comma dell'art. 147 l. fall. decorrente dall'iscrizione nel registro delle imprese di una vicenda, personale o societaria, che abbia determinato il venir meno della responsabilità illimitata, e tale disciplina trova applicazione anche al fallimento in estensione del socio accomandante di una società in accomandita semplice che, in quanto ingeritosi nella gestione, sia tenuto a rispondere illimitatamente per le obbligazioni sociali.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2320
Massime precedenti Conformi: N. 5069 del 2017 Rv. 644455 - 03 Massime precedenti Vedi: N. 22661 del 2021 Rv. 662000 - 01
Sez. 1 - , Sentenza n. 6774 del 01/03/2022 (Rv. 664106 - 01)
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)
L. (ARATO MARCO) contro L. (ARATO MARCO) Rigetta, TRIBUNALE LIVORNO, 09/03/2016
100131 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO Intervento volontario del terzo nel giudizio di legittimità - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento e limiti.
133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE In genere.
Nel giudizio di cassazione, mancando un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa od ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art.
360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 25423 del 2019 Rv. 655272 - 01
Sez. 1 - , Sentenza n. 6774 del 01/03/2022 (Rv. 664106 - 02)
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)
L. (ARATO MARCO) contro L. (ARATO MARCO) Rigetta, TRIBUNALE LIVORNO, 09/03/2016
138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Sindacato sulla valutazione delle prove - Oneri di allegazione - Limiti.
In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 1229 del 2019 Rv. 652671 - 01
Sez. 1 - , Ordinanza n. 6769 del 01/03/2022 (Rv. 664103 - 01)
Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)
I. (MANZI ANDREA) contro A. (PAFUNDI GABRIELE)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 02/04/2015
100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Principio di autosufficienza - Interpretazione alla luce della sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021 - Contenuto
In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai
sensi dell'articolo 366, n. 6, c.p.c., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8077 del 2012 Rv. 622361 - 01
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10433 del 31/03/2022 (Rv. 664564 - 01)
Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore:
TERRUSI FRANCESCO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) P. (BUTTAFOCO ANNA) contro R.
Regola competenza
013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Impugnazione di delibere assembleari societarie - Trasformazione di società di persone in società di capitali - Compromettibilità in arbitri - Sussistenza - Fondamento.
La controversia avente ad oggetto la validità di una delibera assembleare, con cui è stata disposta la trasformazione di una società di persone in società di capitali, è compromettibile in arbitri, ai sensi dell'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 5 del 2003, in quanto non attiene a diritti indisponibili, ma riguarda i soci e la società in relazione ai rapporti sociali, essendo necessario distinguere la natura inderogabile delle norme, che gli arbitri devono applicare per risolvere la controversia, rispetto alla indisponibilità del diritto controverso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 34 com. 1, Cod. Civ. art. 806, Cod. Civ. art. 808, Cod. Civ. art. 819 ter
Massime precedenti Vedi: N. 20462 del 2020 Rv. 659145 - 01, N. 17283 del 2015 Rv. 636505 - 01
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10511 del 31/03/2022 (Rv. 664565 - 01)
Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.
F. (IACOMINI GIOVANNI) contro S.
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/03/2021
081089 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - ISTANZA DEL P.M. Rinuncia del PM all’istanza di fallimento presentata – Ammissibilità – Fondamento – Conseguenze.
In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, Il P.M. può rinunciare all'istanza che abbia presentato ex art. 7 l.fall, poiché la sua richiesta è da equipararsi al ricorso dei creditori e i suoi poteri sono gli stessi delle parti private, fermo restando che tale rinuncia non determina effetti definitivi tramite la formazione di un giudicato, potendo l'istanza di fallimento essere successivamente riproposta dallo stesso P.M., senza pregiudizio alcuno per gli interessi pubblicistici sottesi, compresi quelli tutelati penalmente tramite l'esercizio dell'azione penale, in
relazione ad eventuali delitti per il cui accertamento è necessaria la dichiarazione di fallimento del debitore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 69, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 7, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 22062 del 2013 Rv. 627803 - 01
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10130 del 29/03/2022 (Rv. 664563 - 01)
Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.
I. (TASSINARI ROSARIA) contro M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 22/12/2020
063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Accertata integrazione solo con riferimento all'aspetto lavorativo - Comparazione attenuata - Necessità - Fattispecie.
In tema di protezione umanitaria, ove il ricorrente dimostri di aver raggiunto un'integrazione in Italia, anche se limitata alla sola attività lavorativa, il giudice di merito è tenuto ad effettuare la comparazione attenuata, al fine di verificare se l'eventuale rimpatrio possa comportare uno scadimento delle condizioni di vita privata tale da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 CEDU. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di protezione umanitaria senza effettuare la menzionata comparazione, reputando che lo svolgimento dell'attività lavorativa fosse di per sé insufficiente all'ottenimento della protezione, in assenza dell'allegazione del fatto che un eventuale rimpatrio avrebbe esposto il ricorrente a seri pericoli per la sopravvivenza ovvero a condizioni di vita inumane o degradanti).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Decreto Legisl.
25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 465 del 2022 Rv. 663485 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9727 del 25/03/2022 (Rv. 664427 - 01)
Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: