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sezione tributaria e sesta tributaria

D'ORAZIO LUIGI

F. (MAGNANI CORRADO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 29/11/2012

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Determinazione della base imponibile - Deducibilità dei costi strumentali all'esercizio dell'impresa - Terreno su cui insiste l'attività produttiva - Costo di acquisizione del terreno - Ammortizzabilità - Condizioni - “Vita utile” limitata nel tempo - Necessità.

In tema di Irap, la possibilità di ammortizzare il costo del terreno strumentale all'esercizio dell'attività di impresa sussiste alla condizione che rimanga accertato, in concreto, che detto terreno abbia una "vita utile" limitata, nel senso che la sua utilizzazione sia limitata nel tempo ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 2, c.c., senza che tale condizione possa automaticamente farsi discendere dalla limitatezza nel tempo della vita dei beni su di esso insistenti e utilizzati dall'imprenditore per l'esercizio della propria attività economica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/12/1986 num. 917 art. 102, Decreto Legisl.

22/12/1986 num. 917 art. 102 bis, Decreto Legisl. 22/12/1986 num. 917 art. 103, Cod. Civ.

art. 2426 com. 1 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 3516 del 2006 Rv. 587713 - 01, N. 22932 del 2018 Rv. 650685 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10225 del 2017 Rv. 644044 - 03

Sez. 5 - , Ordinanza n. 7280 del 07/03/2022 (Rv. 664097 - 01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO.

I. (TINELLI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 23/09/2013

048001 COMUNITA' EUROPEA - IN GENERE Regolamento UE - Funzione dei “considerando” - Individuazione - Natura normativa - Esclusione.

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE In genere.

In tema di interpretazione delle fonti del diritto unionale, i "considerando" riportati in un Regolamento UE, come chiarito anche dalla Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per la redazione dei testi legislativi dell'Unione europea del 2015, svolgono la funzione di spiegare le ragioni dell'intervento normativo e ne integrano la "concisa motivazione", ma non contengono enunciati di carattere normativo.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 12/01/2001 num. 69, Regolam.

Commissione CEE 15/12/2006 num. 1998

Sez. 5 - , Ordinanza n. 7281 del 07/03/2022 (Rv. 664128 - 01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (TINELLI GIUSEPPE) Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 14/02/2014

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Calamità naturali - Agevolazione prevista dall’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 - Contributi previdenziali - Versamento del 10 per cento - Restante 90 per cento - Sopravvenienza attiva assoggettabile a tributo - Esclusione - Fondamento.

178490 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE In genere.

In tema di agevolazioni tributarie, l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 consente ai soggetti. colpiti in Sicilia dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, di definire la propria posizione fiscale, relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, attraverso il versamento del dieci per cento di quando dovuto, anche a titolo di contributi previdenziali, di talché il restante novanta per cento dell'originario debito previdenziale non può essere considerato una sopravvenienza attiva assoggettabile a tributo, ai sensi dell'art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, non potendosi configurare una sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4291 del 2018 Rv. 647136 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 7318 del 07/03/2022 (Rv. 664098 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO.

S. (MARTELLI MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 31/03/2014

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Accertamento tributario definitivo - Diniego di annullamento in autotutela - Impugnabilità - Condizioni.

In tema di contenzioso tributario, il sindacato del giudice sul provvedimento di diniego dell'annullamento in sede di autotutela dell'atto tributario divenuto definitivo è limitato all'accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute, dovendo invece escludersi che possa essere accolta l'impugnazione del provvedimento di diniego proposta dal contribuente che contesti vizi dell'atto impositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 art. 1, Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quater CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7616 del 2018 Rv. 647518 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 7108 del 03/03/2022 (Rv. 664096 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore:

D'ORAZIO LUIGI.

D. (ESCALAR GABRIELE) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 24/06/2014

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Convenzione tra Italia e Regno Unito - Art. 7 della l. n. 329 del 1990 - Redditi di impresa - Società priva di stabile organizzazione in Italia - Assoggettabilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di divieto di doppie imposizioni, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione tra l'Italia ed il Regno Unito ratificata con l. n. 329 del 1990, i redditi d'impresa prodotti da società con sede nel Regno Unito e priva di stabile organizzazione nel territorio statale, non sono assoggettabili ad imposizione in Italia atteso che le Convenzioni, per il carattere di specialità del loro ambito di formazione, prevalgono sulle corrispondenti norme nazionali, dovendo la potestà legislativa essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti, tra l'altro, dagli obblighi internazionali di cui all'art. 117, comma 1, Cost. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto assoggettabile a tassazione il reddito prodotto in Italia da società intermediaria, avente sede nel Regno Unito e priva di stabile organizzazione in Italia, a titolo di provvigioni (c.d. agency fee) in relazione a prestazioni professionali rese da soggetti non residenti, quali stilisti, parrucchieri e truccatori, modelle, per sfilate di moda).

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1990 num. 329 art. 7, Costituzione art. 117 com. 1, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28059 del 2017 Rv. 646224 - 01, N. 15207 del 2021 Rv. 661597 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 6948 del 03/03/2022 (Rv. 664094 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: CATALLOZZI PAOLO. Relatore:

CATALLOZZI PAOLO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.) A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/12/2011

180055 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE Classificazione doganale - Modem per l’accesso a internet e in grado di captare segnali televisivi - Sottovoce "8528711300” della nomenclatura combinata - Applicabilità - Attivazione tramite tecnico specializzato - Irrilevanza.

In tema di dazi doganali, in base alla "nomenclatura combinata", ricavabile dal regolamento della Commissione (CEE) n. 1549 del 2006, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, gli apparecchi che, al tempo stesso, consentono la ricezione di segnali televisivi e presentano un modem che permette l'accesso a internet, sono riconducibili alla sottovoce doganale n. 8528711300 e, pertanto, esenti da dazio, essendo a tal fine irrilevante la circostanza che tale dispositivo debba essere, all'atto dell'importazione, attivo o facilmente attivabile senza l'intervento di personale specializzato.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 23/07/1987 num. 2658 art. 12 lett. 1, Regolam.

Commissione CEE 17/10/2006 num. 1549

Sez. 5 - , Sentenza n. 6949 del 03/03/2022 (Rv. 664095 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore:

PERRINO ANGELINA MARIA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.) A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 06/12/2011

179819 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (COLI, GIACENZE DI LAVORAZIONE, PRODOTTI DISTRUTTI, PRODOTTI ESPORTATI) - IN GENERE Accise - Furto del prodotto - Esenzione dall'imposta - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Dispersione o distruzione del bene - Necessità.

In materia di accise, il furto del prodotto (nella specie, prodotti alcolici) a opera di terzi presso il depositario della merce in sospensione di imposta, non costituisce causa di inesigibilità della prestazione tributaria, fondandosi il relativo pagamento sulla natura oggettiva della responsabilità del depositario, il quale può chiederne l'esonero solo nella diversa ipotesi - la cui prova deve essere fornita dall'obbligato - di dispersione o distruzione del prodotto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 4 com. 1, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 59

Massime precedenti Vedi: N. 15975 del 2021 Rv. 661428 - 01, N. 27825 del 2013 Rv. 629639 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 6779 del 01/03/2022 (Rv. 664093 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: