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sezione tributaria e sesta tributaria

TRISCARI GIANCARLO

I. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 22/12/2014

154100 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE Cartella esattoriale - Cessione d'azienda - Responsabilità solidale del cedente e del cessionario ex art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Attività accertativa svolta nei confronti del cedente e non anche del cessionario - Legittimità - Fondamento.

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

In tema di responsabilità solidale, di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, per i debiti pregressi relativi all'azienda ceduta, soggetto passivo dell'imposta, nei cui confronti deve essere svolta l'attività accertativa, è esclusivamente il cedente, nei cui soli confronti si è realizzato il presupposto impositivo, laddove, correttamente, l'amministrazione finanziaria provvede, nei confronti del cessionario, alla mera iscrizione a ruolo dell'importo non versato dal cedente, in forza della citata responsabilità solidale, senza che sia necessario che la cartella sia preceduta anche da un preventivo atto di accertamento nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2560

Massime precedenti Vedi: N. 14736 del 2021 Rv. 661425 - 01, N. 29722 del 2020 Rv. 660039 - 02

Sez. 5 - , Sentenza n. 9999 del 29/03/2022 (Rv. 664275 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: SUCCIO ROBERTO.

Relatore: SUCCIO ROBERTO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (DI PARDO SALVATORE) Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 21/03/2016

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE Agevolazione di cui al n. 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 - Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria - Impianto sportivo di quartiere - Nozione - Applicabilità - Fondamento.

In tema di IVA, l'aliquota ridotta del 10 per cento di cui alla Tabella A, parte III, punto 127-quinquies, del d.P.R. n. 633 del 1972 si applica anche agli impianti sportivi di quartiere, essendo tali non solo quelli destinati ad essere utilizzati dagli abitanti di una determinata zona urbana, ma anche quelli messi a disposizione dell'intera popolazione, seppure previo pagamento di un corrispettivo, purché collegati funzionalmente a un determinato, identificato e limitato territorio.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 all. A, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 44, Legge 29/09/1964 num. 847 art. 4 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 27956 del 2021 Rv. 662525 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 10023 del 29/03/2022 (Rv. 664276 - 02)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (GIRARDI MICAELA) Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 16/09/2016

279072 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI SOTTOPOSTI A CONDIZIONE SOSPENSIVA - IN GENERE Disciplina applicabile - Avveramento della condizione - Riconoscimento convenzionale tra le parti - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale, l'avveramento di una condizione sospensiva, in conseguenza del quale una compravendita produce i suoi effetti, consentendo la riscossione del tributo, non richiede il riconoscimento convenzionale delle parti, e la ricognizione di avveramento, per sua natura estranea alla sequenza predefinita degli eventi dedotti nella clausola condizionale, ha valore meramente dichiarativo; ne consegue che tale avveramento ben può essere accertato con altri mezzi, ad iniziativa sia delle parti, ad esempio mediante il riconoscimento unilaterale del contraente che ha interesse contrario all'avveramento ovvero, in caso di suo rifiuto, mediante un accertamento giudiziale su iniziativa del contraente che vi ha interesse, sia dell'amministrazione finanziaria, ad esempio mediante l'assunzione di informazioni ex artt. 53-bis e 63, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 27 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 53 bis, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 63

Massime precedenti Vedi: N. 24514 del 2015 Rv. 637508 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 10023 del 29/03/2022 (Rv. 664276 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (GIRARDI MICAELA) Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 16/09/2016

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Atti amministrativi presupposti dell'atto impositivo - Illegittimità - Potere di disapplicazione da parte del giudice tributario - Limiti - Accordo di programma in variante al PRG - Convenzione attuativa - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di contenzioso tributario, il potere del giudice di disapplicare gli atti presupposti è esercitabile, alla luce di quanto disposto dall'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, limitatamente ai regolamenti o agli atti amministrativi generali che contribuiscono ad integrare il contenuto della pretesa impositiva; deve, pertanto, escludersi in radice che il giudice tributario - in sede di impugnazione di avviso di rettifica di imposta di registro, ipotecarie e catastali - possa disapplicare la convenzione attuativa di un accordo di programma in variante al piano regolatore generale che, in quanto atto di carattere negoziale a valenza pubblicistica, non concorre a regolamentare l'applicazione della disciplina legislativa in materia, né costituisce, di conseguenza, il presupposto della pretesa impositiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 5 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 34

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10133 del 29/03/2022 (Rv. 664277 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO.

M. (CERIANA ENRICO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 28/03/2014

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Consolidato nazionale - Società consolidante soggetta al regime delle società di comodo - Compensazione delle perdite dalla consolidata al consolidato - Ammissibilità - Condizioni.

In materia di consolidato nazionale (artt. 117 e segg., T.U.I.R., nella formulazione "ratione temporis" vigente), la società consolidante, soggetta al regime delle società di comodo di cui all'art. 30, della l. n. 724 del 1994, che dichiara un reddito maggiore di quello minimo previsto

"ex lege", può compensare le perdite della società consolidata in misura pari alla differenza tra reddito dichiarato e minimo dichiarabile. Non è però consentito che le perdite della consolidata elidano, in tutto o in parte, il reddito minimo dichiarato dalla consolidante, quale base reddituale incomprimibile, la cui riduzione al di sotto di quella fissata dalla legge si porrebbe in contrasto con la matrice antielusiva della disciplina delle società di comodo.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 117, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 118 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 40048 del 2021 Rv. 663213 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 9983 del 28/03/2022 (Rv. 664155 - 01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO. P.M. FICHERA GIUSEPPE. (Conf.)

F. (MAGNANI CORRADO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Rigetta, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE TORINO, 18/06/2013

177524 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE Applicazione del condono - Art. 24 del d.l. n. 429 del 1982 - Imponibile - Nozione.

In tema di condono relativo a tributi soppressi, il termine "imponibile", di cui all'art. 24, comma 1, del d.l. n. 429 del 1982, conv. dalla l. n. 516 del 1982, e succ. mod., ha il significato di reddito a cui commisurare l'imposta, nella cui determinazione non assumono rilevanza le perdite dichiarate, poiché le disposizioni tributarie in tema di condono sono finalizzate ad assicurare all'erario il credito tributario quantificato sull'esclusiva base di imponibili effettivi, e non ipotetici, quali sono quelli derivanti dall'eventuale e futura incidenza delle perdite dichiarate.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/09/1982 num. 429 art. 24, Legge 07/08/1982 num.

516 CORTE COST.

Sez. 5 - , Ordinanza n. 9996 del 28/03/2022 (Rv. 664156 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Relatore: