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giurisprudenza civile della Corte di cassazione

DONGIACOMO GIUSEPPE

L. (LAMBERTO MARIA CARLA) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/05/2017

100023 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) Appello - Eccezioni non accolte e necessità di loro espressa riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Ambito applicativo - Estensione a eccezioni rilevabili d’ufficio - Esclusione - Fondamento - Limiti - Pronuncia espressa o implicita di rigetto delle stesse - Necessità di appello incidentale - Sussistenza - Ragioni.

Nel giudizio di appello, il principio previsto dall'art. 346 c.p.c., secondo cui le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado si intendono rinunciate se non sono espressamente riproposte, si riferisce alle sole questioni rilevabili ad istanza di parte, ma non anche a quelle

rilevabili d'ufficio, stante il potere (dovere) del giudice del gravame di rilevarle in via officiosa ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c., quand'anche non espressamente riproposte, a meno che le stesse non siano state respinte in primo grado con pronuncia espressa o implicita, essendo in tal caso necessario proporre appello incidentale al fine di evitare la formazione del giudicato interno, che ne preclude ogni riesame, anche officioso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ.

art. 345 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 11259 del 2011 Rv. 617799 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11799 del 2017 Rv. 644305 - 01, N. 7940 del 2019 Rv. 653280 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 9978 del 28/03/2022 (Rv. 664327 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.

Relatore: CASADONTE ANNAMARIA. P.M. CENICCOLA ALDO. (Diff.) S. (CORBO NICOLA) contro P. (DE GIOVANNI GIOVANNANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/11/2016

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Domanda nuova - Disciplina ex art. 183 c.p.c. - Versione introdotta dalla l. n. 353 del 1990, modificata dal d.l. n.

432 del 1995, conv. dalla l. n. 534 del 1995 - Ammissibilità - Condizioni - Conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto - Proponibilità in udienza o nel primo termine di trenta giorni ex art. 183, comma 5, c.p.c..

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

Ai sensi dell'art. 183 c.p.c., nella versione introdotta dalla l. n. 353 del 1990, in vigore dal 30 aprile 1995, e poi modificata ex d.l. n. 432 del 1995, convertito nella l. n. 534 del 1995, la domanda nuova dell'attore, ammissibile nei limiti in cui costituisca conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto, può essere formulata oltre che nel corso dell'udienza, ai sensi del comma 4, anche, ove richiesto, nel primo termine perentorio di trenta giorni fissato dal giudice ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9787 del 25/03/2022 (Rv. 664324 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

L. (DANTE ENRICO) contro F. (OCCHIONERO ALESSANDRO EGIDIO) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/02/2017

081254 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE Giudizio promosso dal fallimento per il recupero di un credito del fallito – Eccezioni estintive, modificative o impeditive del credito del fallito proposte dal terzo – Ammissibilità – Operatività del rito speciale per l’accertamento del passivo – Esclusione – Fondamento.

Nel giudizio promosso dalla curatela per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il terzo può proporre ogni eccezione estintiva, impeditiva o modificativa di tale diritto, in quanto rivolta esclusivamente a neutralizzare la domanda attorea e ad ottenerne, in tutto o in parte, il rigetto, non operando in tal caso il principio di esclusività del procedimento di verifica dello stato passivo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 com. 2, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241

Massime precedenti Vedi: N. 34930 del 2021 Rv. 663034 - 02, N. 30298 del 2017 Rv. 647290 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9785 del 25/03/2022 (Rv. 664323 - 02)

Presidente: BELLINI UBALDO. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI.

S. (DIFONZO PASQUALE) contro V. (LORUSSO FELICE EUGENIO) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 08/05/2017

162014 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE Giudizio cautelare - Spese - Rimessione al definitivo - Correttezza - Fondamento - Conseguenze - Rilevanza dell’esito ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite - Esclusione.

Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 quater CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12898 del 2021 Rv. 661381 - 01, N. 13356 del 2021 Rv. 661563 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9785 del 25/03/2022 (Rv. 664323 - 01)

Presidente: BELLINI UBALDO. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI.

S. (DIFONZO PASQUALE) contro V. (LORUSSO FELICE EUGENIO) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 08/05/2017

162009 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA' IN CASSAZIONE Mancato regolamento delle spese con la sentenza o altro provvedimento che definisce il giudizio - Vizio di omessa pronuncia - Sussistenza - Impugnazione - Necessità - Fattispecie in tema di ordinanza decisoria resa all'esito del procedimento ex artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794.

Il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice che, a norma dell'art. 91 c.p.c., avrebbe dovuto provvedervi con la sentenza od altro provvedimento a contenuto decisorio emesso a definizione dello stesso - nella specie, l'ordinanza conclusiva del procedimento di liquidazione delle spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati, di cui agli artt.

28 e 29 della legge n. 794 del 1942, che non si sottrae alle regole generali dettate dagli artt. 91 e 92 c.p.c. - integra un vizio di omessa pronuncia, riparabile soltanto con l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art.

29 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4012 del 2013 Rv. 625121 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 9590 del 24/03/2022 (Rv. 664322 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

F. (GUARALDI BRUNO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/12/2018

081295 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE - IN GENERE Termine semestrale di decadenza ex art. 4 l. n. 89 del 2001 - Decorrenza - Definitività della decisione - Necessità - Conseguenze nel processo fallimentare - Creditori integralmente soddisfatti - Decorrenza - Dal riparto definitivo ex d.gs. n. 5 del 2006 - “Ante” riforma – Dalla chiusura del fallimento - Fondamento.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

Il termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda di riparazione previsto dall'art. 4 della l. n. 89 del 2001 decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione del processo presupposto; ne deriva che, nel processo fallimentare, il predetto termine di decadenza decorre, per i creditori che siano stati integralmente soddisfatti, dalla definitività del riparto, quanto alla riforma del d.lgs. n. 5 del 2006 - che ha introdotto all'art. 114, comma 1, l.fall.

l'irripetibilità dei pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto - perdendo essi da tale momento la qualità di parti, e dal provvedimento di chiusura del fallimento, quanto alla previgente disciplina, derivando da esso, in ragione della sua irrevocabilità, la definitiva stabilizzazione della relativa posizione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 114, Legge Falliment. art. 119 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 104, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 20748 del 2012 Rv. 624368 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 9476 del 23/03/2022 (Rv. 664321 - 02)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore:

VARRONE LUCA. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

F. (GIOVANNETTI ALESSANDRA) contro P. (MARTINELLI DANIELE) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/09/2016

072002 DONAZIONE - ACCETTAZIONE - IN GENERE Mancata notificazione dell'accettazione della donazione - Sussistenza nell'”accipiens” dell'”animus detinendi” e non dell'”animus possidendi”

- Fondamento.

In presenza di un contratto di donazione non ancora perfetto, per la mancanza della notificazione al donante dell'atto pubblico di accettazione del donatario, ai sensi dell'art. 782, comma 2, c.c., va riconosciuto in capo all'"accipiens" il solo "animus detinendi" e non l'"animus possidendi", trattandosi di negozio traslativo non ancora venuto ad esistenza in quanto privo dell'elemento conclusivo di una fattispecie a formazione progressiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 782 com. 2, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1158 Massime precedenti Conformi: N. 7821 del 2015 Rv. 635042 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9470 del 23/03/2022 (Rv. 664320 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA.

B. (MONDELLI DONATO) contro B. (MAZZI CINZIA) Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/02/2017

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Rapporto di pregiudizialità tra cause - Sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. - Decisione non definitiva sul giudizio pregiudicante - Conseguenze - Poteri del giudice della causa pregiudicata ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., ivi compresa la sospensione facoltativa - Fattispecie.

Qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, la sospensione ex art. 295 c.p.c.

della causa dipendente permane fintanto che la causa pregiudicante penda in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice della causa dipendente scegliere se conformarsi alla predetta decisione, sciogliendo il vincolo necessario della sospensione, ove una parte del giudizio pregiudicato si attivi per riassumerlo, ovvero attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato di sospensione (ovvero di quiescenza) attraverso però il ricorso all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, comma 2, c.p.c., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che tale sentenza possa essere riformata o cassata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la ricorrenza di una ipotesi di sospensione obbligatoria ex art. 295 c.p.c. tra un giudizio di divisione ereditaria ed un giudizio pendente in Cassazione diretto ad escludere dalla divisione un bene mantenuto in comunione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21763 del 2021 Rv. 662227 - 03

Sez. 2 - , Sentenza n. 9476 del 23/03/2022 (Rv. 664321 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore:

VARRONE LUCA. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

F. (GIOVANNETTI ALESSANDRA) contro P. (MARTINELLI DANIELE) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/09/2016

072002 DONAZIONE - ACCETTAZIONE - IN GENERE Donazione – Perfezionamento del contratto – Accettazione della donazione ex art. 782, comma 2, c.c. successiva alla proposta – Notifica dell’atto pubblico che la contiene da parte del donatario - Necessità - Fondamento – Requisito di perfezionamento del contratto – Conseguenze - Prova della conoscenza, in capo al donante, dell’accettazione del donatario – Irrilevanza.

La notificazione dell'accettazione della donazione, prevista dall'art. 782, comma 2, c.c. per i casi in cui proposta ed accettazione siano contenuti in atti pubblici distinti, deve essere eseguita in modo rituale e costituisce requisito indispensabile per il perfezionamento del relativo contratto che, pertanto, prima del suo verificarsi non può considerarsi ancora concluso, con conseguente irrilevanza della prova della conoscenza, in capo al donante, dell'accettazione del donatario, ove acquisita aliunde.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 782 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 15121 del 2001 Rv. 550696 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 9264 del 22/03/2022 (Rv. 664319 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: COSENTINO ANTONELLO.

Relatore: COSENTINO ANTONELLO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.) M. (DE CARIDI ALDO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 19/11/2014

136167 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - STABILITE IN MISURA DIVERSA - RINVIO DEL CODICE AI REGOLAMENTI EDILIZI Distacco delle costruzioni dal confine – Disciplina applicabile – Rinvio ai regolamenti locali su zone omogenee su cui sorge la costruzione – Necessità.

In tema di distanze delle costruzioni dai confini, la disciplina del distacco di costruzioni dal confine va individuata in quella regolamentare locale per la zona omogenea in cui sorge la costruzione, senza che rilevi né la destinazione della costruzione stessa, né la sua eventuale difformità rispetto alle destinazioni consentite dagli strumenti urbanistici per i fabbricati da realizzare in tale zona.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Vedi: N. 7512 del 2014 Rv. 630229 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9071 del 21/03/2022 (Rv. 664318 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

L. (RAGO CARMINE) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 21/12/2016

006132 AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE Riforma agraria - Assegnazione delle terre - Acquisto della proprietà del cespite da parte dell’assegnatario - Condizioni - Conseguenze in caso di suo decesso prima di tale momento - Successione “iure hereditatis” dei discendenti in linea retta o, in subordine, del coniuge - Esclusione - Subentro degli stessi nel rapporto con l’ente e aspettativa condizionata ai requisiti di legge - Sussistenza - Collocazione temporale dell’acquisto - Entrata in vigore della l. n. 386 del 1976.

In tema di assegnazione di terre di riforma agraria, per effetto dell'art. 10 l. 30 aprile 1976 n.

386, secondo cui l'effetto traslativo del cespite coincide con il pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione, il decesso dell'assegnatario in data antecedente al riscatto fa sì che i discendenti in linea retta ovvero, in mancanza, il coniuge non legalmente separato per sua colpa, non subentrino "iure hereditatis", ma, sulla base della designazione fatta dal testatore,

o dai coeredi o, in caso di loro disaccordo, dall'Autorità giudiziaria, succedano ad esso nel rapporto con l'ente e dunque nell'aspettativa, condizionata al possesso, da parte loro, dei medesimi requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per l'originario assegnatario, come sancito dall'art. 7, l. n. 379 del 1967. Peraltro, non avendo il citato art. 10 l. n. 386 del 1976 portata retroattiva, l'acquisto del fondo da parte di un assegnatario che abbia in epoca anteriore pagato le quindici annualità previste, va temporalmente collocato all'epoca di entrata in vigore della suddetta legge.

Riferimenti normativi: Legge 12/05/1950 num. 230 art. 10, Legge 12/05/1950 num. 230 art.

16, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 7 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 386 art. 10 CORTE COST.

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022 (Rv. 664316 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.

B. (PANARITI PAOLO) contro B. (RUBAT ORS MAURO LUIGI) Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 04/08/2016

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Presunzioni ex art. 2729 c.c. - Doveri del giudice di merito - Nozione di gravità, precisione e concordanza - Articolazione del ragionamento decisiorio in due fasi: selezione degli elementi indizianti e analisi complessiva di quelli individuati - Accertamento finale sulla c.d. convergenza del molteplice - Ricorso in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge - Questioni rilevabili.

In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della

"concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ.

art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11906 del 2003 Rv. 565726 - 01, N. 18611 del 2021 Rv. 661649 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 9068 del 21/03/2022 (Rv. 664317 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

M. (NATTA MARCO) contro C. (VIGNERI ROBERTO) Regola competenza

044047 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - RAPPORTI OBBLIGATORI - IN GENERE Condominio – Delibera assembleare – Impugnazione con effetto nei confronti di tutti i condomini – Valore della causa – Atto impugnato e non importo dovuto dall’attore – Sussistenza.

Nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua ragione di debito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 12 com.

1, Cod. Civ. art. 1137 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 19250 del 2021 Rv. 662012 - 01 Massime precedenti Difformi: N. 21227 del 2018 Rv. 650351 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 2850 del 2018 Rv. 647977 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 8698 del 17/03/2022 (Rv. 664243 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

L. (MELILLO MARIO) contro C. (CACCIALUPI ELENA) Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 04/07/2017

046083 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Condominio – Clausola arbitrale avente ad oggetto le controversie tra condominio e condòmini relative all’interpretazione e alla qualificazione del regolamento condominiale – Ammissibilità – Interpretazione.

046178 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE In genere.

La clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta in un regolamento di condominio, la quale stabilisca che siano definite dagli arbitri le controversie riguardanti l'interpretazione e la qualificazione del regolamento che possano sorgere tra l'amministratore ed i singoli condomini, deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le cause in cui il regolamento può rappresentare un fatto costitutivo della pretesa o comunque aventi "causae petendi" connesse con l'operatività del regolamento stesso, il quale, in senso proprio, è l'atto di autorganizzazione a contenuto tipico normativo approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 1136 c.c., comma 2, e contenente le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136 com. 2, Cod. Civ. art. 1138 com. 1 Massime precedenti Vedi: N. 28508 del 2020 Rv. 660061 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 8590 del 16/03/2022 (Rv. 664239 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.

M. (SQUINZI LAURA GIOVANNA) contro M. (PIETROSANTI MARIO LAURO) Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/07/2016

100261 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO Precetto preannunciante esecuzione forzata in forma specifica per rilascio contro chi si professi proprietario – Sentenza dichiarativa dell’usucapione resa in esito ad un giudizio del quale non fu parte il precettato – Rimedio – Opposizione a precetto – Esclusione – Opposizione di terzo ordinaria con richiesta di sospensione del titolo ex art. 407 c.p.c. – Necessità.

Il soggetto che assume di essere proprietario dell'immobile oggetto di un procedimento di esecuzione per rilascio iniziato da chi, a sua volta, si professa proprietario dello stesso immobile sulla base di una sentenza che ne ha accertato l'usucapione all'esito di un precedente giudizio svoltosi contro un terzo, deve far valere la sua pretesa dominicale non con il rimedio previsto dall'art. 615, comma 1 c.p.c., bensì con l'opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, comma 1 c.p.c., proposta avverso la sentenza che ne pregiudica le ragioni, di cui può altresì chiedere la sospensione ai sensi dell'art. 407 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 407 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30941 del 2017 Rv. 647299 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 8599 del 16/03/2022 (Rv. 664241 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: