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sezione lavoro e sesta lavoro

PONTERIO CARLA

Sez. L - , Ordinanza n. 10214 del 30/03/2022 (Rv. 664333 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO.

K. (VALENTINI ELIA) contro Q.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 15/01/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Permesso di soggiorno rilasciato in data antecedente a quella di entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, conv. dalla l. n. 132 del 2018 - Domanda di rinnovo presentata in data successiva a quella di entrata in vigore del predetto d.l. - Valutabilità ai sensi della disciplina previgente - Necessità - Ragioni.

In tema di protezione umanitaria, i requisiti sostanziali per il rinnovo del permesso di soggiorno, rilasciato in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, conv. dalla l. n. 132 del 2018, devono essere valutati sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del predetto d.l., in quanto il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1 com. 8, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1 com. 9, Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 4 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 01, N. 1390 del 2022 Rv. 663716 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 10119 del 29/03/2022 (Rv. 664274 - 01)

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore:

PONTERIO CARLA.

K. (MARINELLI MASSIMILIANO) contro G. (COSTANZO FRANCESCO) Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 28/06/2019

103277 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE Criteri di scelta individuati nei contratti collettivi - Requisiti - Immanenza ai criteri legali - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di licenziamento collettivo, i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, individuati dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 5 della l. n. 223 del 1991, devono essere, tutti ed integralmente, basati su elementi oggettivi e verificabili, in modo da consentire la formazione di una graduatoria rigida e da essere controllabili in fase applicativa, e non possono implicare valutazioni di carattere discrezionale, neanche sotto forma di possibile deroga all'applicazione di criteri in sé oggettivi; tali caratteristiche devono considerarsi immanenti ai criteri legali di scelta.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che l'anzianità indicata al citato art. 5 potesse essere riferita anche all'anzianità convenzionale - riconosciuta dal datore in sede di accordo sindacale col dipendente -, essendo tale criterio privo di carattere

oggettivo, non applicabile all'intera platea dei lavoratori e implicante valutazioni di carattere discrezionale).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 12544 del 2011 Rv. 617383 - 01, N. 17249 del 2016 Rv. 641018 - 01, N. 12040 del 2021 Rv. 661162 - 02

Sez. L - , Ordinanza n. 9935 del 28/03/2022 (Rv. 664232 - 01)

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: DI PAOLA LUIGI. Relatore: DI PAOLA LUIGI.

S. (RESCIGNO PIETRO) contro S. (ZAMBELLI ANGELO) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/11/2017

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura rilasciata a margine o in calce o su foglio separato materialmente congiunto - Requisito della specialità - Sussistenza - Necessità del suo riferimento espresso ed esclusivo al giudizio di legittimità - Esclusione - Fattispecie.

La procura al difensore apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione o anche su un foglio separato ma congiunto materialmente al ricorso, è, per sua natura, speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso, sicché é irrilevante la mancanza di un espresso richiamo al giudizio di legittimità ovvero che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al procedimento di merito. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto validamente rilasciata la procura, apposta su foglio separato unito al ricorso, il cui contenuto, seppur formulato genericamente, non si presentava incompatibile con la volontà della parte di conferire mandato ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, atteso il richiamo all'art. 373 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod.

Proc. Civ. art. 373 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18468 del 2014 Rv. 632042 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28146 del 2018 Rv. 651515 - 01, N. 1428 del 2005 Rv. 579181 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 9637 del 24/03/2022 (Rv. 664231 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO. Relatore:

NEGRI DELLA TORRE PAOLO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) M. (RICCARDI VINCENZO) contro C. (FERRARI FABIO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/06/2018

098097 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE Pubblico impiego contrattualizzato - Procedimento disciplinare aperto e sospeso dopo l’entrata in vigore della l. n. 97 del 2001 e prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009 - Ripresa del procedimento disciplinare sospeso - Termini - Disciplina di cui all’art. 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 - Esclusione - Termine previsto dalla contrattazione collettiva - Applicabilità.

Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art.

69, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009, non trova applicazione nei procedimenti disciplinari

aperti e sospesi prima della sua entrata in vigore - anche ove ripresi o riaperti successivamente - e ciò in quanto nel lasso temporale intercorrente tra l'entrata in vigore della l. n. 97 del 2001 e il d.lgs. n. 150 del 2009, la regolamentazione dei termini relativi alla ripresa del procedimento disciplinare, sospeso in pendenza di procedimento penale, è rimessa e resta assoggettata alla contrattazione collettiva, ai sensi degli artt. 2, comma 3, 40, comma 1, 55, 72, comma 1, lett.

f), comma 3 e comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 art. 69 com. 1 CORTE COST., Legge 27/03/2001 num. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl.

30/03/2001 num. 165 art. 40 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art.

72 com. 1 lett. F CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 72 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 72 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12358 del 2017 Rv. 645854 - 01, N. 17638 del 2019 Rv. 654477 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 9494 del 23/03/2022 (Rv. 664203 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: SPENA FRANCESCA. Relatore: SPENA FRANCESCA. P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.)

I. (MARINUZZI DARIO) contro D. (RAMPINI MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 28/05/2015

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Dirigente regionale di ruolo - Conferimento di incarico di direttore regionale ai sensi dell'art. 29 della l.r. Umbria n. 15 del 1997 - Natura - Tfr - Conseguenze.

Il rapporto di lavoro del direttore regionale della Regione Umbria, di cui all'art. 29 della l.r.

Umbria n. 15 del 1997, è un rapporto di lavoro a termine di diritto privato; ne consegue che, nel caso in cui l'incarico sia conferito ad un dirigente di ruolo della stessa Regione, non sussiste alcuna continuità, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, tra il precedente rapporto di ruolo ed il rapporto a termine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 2 CORTE COST., Legge Reg. Umbria 22/04/1997 num. 15 art. 29

Massime precedenti Vedi: N. 34554 del 2021 Rv. 662778 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24280 del 2014 Rv. 633079 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 9158 del 21/03/2022 (Rv. 664142 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: GARRI FABRIZIA. Relatore: GARRI FABRIZIA.

T. (MORRICO ENZO) contro G. (D'ANGELO IGINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 06/05/2019

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Dichiarazione di

inidoneità ai sensi dell'art. 5 st.lav. - Sindacabilità del giudice di merito - Recesso datoriale - Conseguenze - Fondamento.

La dichiarazione di inidoneità fisica del dipendente, in esito alle procedure di cui all'art. 5 st.lav., non ha carattere di definitività, potendo il giudice della controversia sull'illegittimità del licenziamento intimato a seguito di detto accertamento, pervenire a conclusioni diverse sulla base della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di merito; rientra, pertanto, nel

"rischio d'impresa" la scelta del datore di lavoro di optare per l'immediato licenziamento del dipendente, invece di agire, secondo le normali regole contrattuali, con la risoluzione giudiziaria del rapporto di lavoro per sopravvenuta impossibilità della prestazione, non potendo ridondare in danno del lavoratore l'errato accertamento da parte dell'organo amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Civ. art. 1463

Massime precedenti Vedi: N. 21620 del 2018 Rv. 650223 - 01, N. 822 del 2020 Rv. 656601 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 9165 del 21/03/2022 (Rv. 664143 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO.

I. (SGROI ANTONINO) contro S. (MASSARELLA FERDINANDO) Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 29/01/2016

129148 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI Contributi relativi a rapporti associativi agrari - Azione giudiziaria - Termine di decadenza di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. ex l. n. 83 del 1970 - Applicabilità al datore - Esclusione - Fondamento.

La decadenza prevista dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. dalla l. n. 83 del 1970, è destinata ad operare esclusivamente nei confronti dei lavoratori agricoli non iscritti o cancellati dagli elenchi, con conseguente venir meno dell'accesso alle prestazioni previdenziali, e non anche nei confronti del datore di lavoro, in relazione ai contributi da questi dovuti (nella specie relativi a rapporti associativi agrari), e ciò in ragione del fatto che il provvedimento di esclusione o cancellazione, peraltro notificato al solo prestatore, non è costitutivo dell'obbligo contributivo previdenziale, che è invece connesso all'effettivo sorgere del rapporto, nonché della regola che pone la decadenza solo nei confronti del soggetto leso dal provvedimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 22 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20795 del 2010 Rv. 614703 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 9155 del 21/03/2022 (Rv. 664141 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO. Relatore: