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A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (DE LUCA UMBERTO) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 14/04/2018

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Giudizio di rinvio innanzi alla corte d'appello civile a seguito di annullamento disposto dalla S.C. in sede penale ai soli effetti civili - Effetti - Piena "translatio" - Conseguenze - Possibilità di formulare nuove conclusioni e di emendare la domanda - Limiti - Fattispecie.

La decisione della Corte di cassazione ex art. 622 c.p.p. determina una sostanziale "translatio iudicii" dinanzi al giudice civile, sicché la Corte di appello cui sia rimesso il procedimento deve applicare le regole processuali e sostanziali proprie del giudizio civile, con conseguente legittimità della modificazione della domanda sia pure con il limite delle preclusioni fissato dall'art. 183 c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte territoriale che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni, in ragione della ritenuta insussistenza del reato di cui all'art. 640 bis c.p. finalizzato alla percezione di aiuti comunitari, mentre invece avrebbe dovuto considerare che il "petitum" sostanziale, così come prospettato in sede di rinvio, era riconducibile alla richiesta in restituzione delle somme indebitamente percepite).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Massime precedenti Conformi: N. 517 del 2020 Rv. 656811 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 25917 del 2019 Rv. 655376 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7413 del 07/03/2022 (Rv. 664311 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: IOFRIDA GIULIA.

Relatore: IOFRIDA GIULIA.

contro

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI

166009 STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI Fecondazione eterologa eseguita all’estero - Minore nato in Italia - Indicazione nell'atto di nascita di due donne quali genitori - Rettificazione - Fondamento.

In caso di concepimento all'estero mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, voluto da coppia omoaffettiva femminile, deve essere rettificato l'atto di nascita del minore, nato in Italia, che indichi quale madre, oltre alla donna che ha partorito, l'altra componente la coppia quale madre intenzionale, poiché il legislatore ha inteso limitare l'accesso a tali tecniche di procreazione medicalmente assistita alle situazioni di infertilità patologica, alle quali non è equiparabile l'infertilità della coppia omoaffettiva, né può invocarsi un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 l. n. 40 del 2004, non potendosi ritenere tale operazione ermeneutica imposta dalla necessità di colmare in via giurisprudenziale un vuoto di tutela che richiede, in una materia eticamente sensibile, necessariamente l'intervento del legislatore.

Riferimenti normativi: Legge 19/02/2004 num. 40 art. 4 CORTE COST., Legge 19/02/2004 num.

40 art. 5 CORTE COST., Legge 19/02/2004 num. 40 art. 8 CORTE COST., Legge 19/02/2004 num. 40 art. 9 CORTE COST., DPR 03/11/2000 num. 396 art. 95, Cod. Civ. art. 250 CORTE COST., Cod. Civ. art. 254, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 29 CORTE COST., DPR 03/11/2000 num. 396 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 6383 del 2022 Rv. 664044 - 01, N. 7668 del 2020 Rv. 657495 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7414 del 07/03/2022 (Rv. 664312 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: IOFRIDA GIULIA.

Relatore: IOFRIDA GIULIA.

S. (AMORUSO GIANLUCA) contro S. (SCAPPINI MATTEO)

Dichiara cessata la materia del contendere, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/10/2020

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Procedimento per la nomina di amministratore di sostegno - Morte dell'amministrando in corso di causa - Cessazione della materia del contendere - Fondamento.

Nel procedimento relativo alla nomina dell'amministratore di sostegno, e in analogia a quanto avviene nel giudizio d'interdizione, la morte dell'amministrando determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno il potere-dovere del giudice di pronunciare sull'originario "thema decidendum" e, quindi, di emettere una decisione non più richiesta né necessaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 407 CORTE COST., Cod.

Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3570 del 2006 Rv. 586277 - 01, N. 12737 del 2011 Rv. 618556 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7420 del 07/03/2022 (Rv. 664523 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: IOFRIDA GIULIA.

Relatore: IOFRIDA GIULIA.

S. (SORRENTINO VALERIO) contro M. (GIANESINI DIEGO) Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/12/2019

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Atti di straordinaria amministrazione - Individuazione - Effetti economici - Rilevanza - Conseguenze - Patto di quota lite sul compenso spettante all'avvocato che curi l'azione risarcitoria per il sinistro stradale in cui l'amministrato ha subito gravi lesioni - Assenza di ulteriori risorse economiche - Autorizzazione del giudice tutelare - Necessità.

In tema di amministrazione di sostegno, l'individuazione degli atti di straordinaria amministrazione che richiedono l'autorizzazione del giudice tutelare, nel caso in cui all'amministratore siano conferiti solo poteri di ordinaria amministrazione, va compiuta tenendo conto degli effetti economici degli atti, così rientrando tra quelli di straordinaria amministrazione il patto di quota lite sul compenso spettante all'avvocato che curi l'azione risarcitoria per il sinistro stradale che abbia cagionato gravi lesioni alla persona amministrata, ove quest'ultima sia priva di altre risorse economiche e con quel risarcimento debba gestire la propria vita futura.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 405 CORTE COST., Cod.

Civ. art. 409 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8461 del 2019 Rv. 653267 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7415 del 07/03/2022 (Rv. 664313 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: IOFRIDA GIULIA.

Relatore: IOFRIDA GIULIA.

M. (SCHUSTER ALEXANDER) contro T. (RADICE ANDREA) Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 18/10/2019

188172 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PRINCIPIO DELLA NON DISCRIMINAZIONE - CAUSE DI DISCRIMINAZIONE - SESSO Disciplina contro le discriminazioni - Discriminazione basata sul sesso - Discriminazione di persona

"transgender" - Applicabilità – Ragioni.

La disciplina antidiscriminatoria per ragioni di sesso nell'accesso a beni e servizi (tra i quali la conclusione di un contratto di locazione), contenuta nella Direttiva 2004/113/CE ed attuata nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 196 del 2007, deve intendersi estesa all'ipotesi in cui la persona che denuncia la discriminazione sia persona «transgender», in quanto l'identità di genere è compresa in quella di sesso. Ne consegue che la sfera di applicazione della Direttiva non può essere ridotta soltanto alle discriminazioni derivanti dall'appartenenza all'uno o all'altro sesso, dovendo trovare applicazione anche in presenza di discriminazioni che hanno origine nel mutamento del sesso dell'interessato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/11/2007 num. 196, Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 55 bis, Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 55 ter, Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 55 quinquies, Decreto Legisl. 01/09/2011 num.

150 art. 28, Direttive del Consiglio CEE 13/12/2004 num. 113

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7266 del 04/03/2022 (Rv. 664170 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: