• Non ci sono risultati.

U. (LO GIUDICE VITTORINO) contro L.

Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 10/03/2016

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN

GENERE - Dichiarazioni rese in giudizio dal commissario liquidatore - Natura confessoria - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.

138020 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.

Il commissario liquidatore della procedura di liquidazione coatta amministrativa non ha la capacità di disporre dei diritti dell'impresa, sicché, ai sensi dell'art. 2731 c.c., alle dichiarazioni da lui rese in sede giudiziale non può attribuirsi il valore di ammissione di fatti di natura confessoria. (Nel caso di specie va, pertanto, confermato il decreto reiettivo di ammissione del credito allo stato passivo in conseguenza del mancato deposito degli atti di erogazione e quietanza, "deficit" probatorio non superabile dalla circostanza che il commissario, nelle sue conclusioni, pur dando atto della mancata produzione documentale, aveva rimesso al tribunale la decisione sull'effettiva debenza della somma).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 198, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2731, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17717 del 2011 Rv. 619032 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 15570 del 2015 Rv. 636275 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 8276 del 14/03/2022 (Rv. 664363 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: FRAULINI PAOLO.

Relatore: FRAULINI PAOLO. P.M. FICHERA GIUSEPPE. (Conf.) M. (MIGLIO LUIGI) contro F. (TAVELLA MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/02/2018

031088 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - CARATTERE CREATIVO Diritto d'autore - Oggetto - Messaggio pubblicitario (c.d. slogan o claim) - Possibilità - Condizioni - Originalità - Mancato riferimento ad altri marchi registrati o con forza evocativa - Necessità.

In tema di diritto di autore, la rivendicazione, ai sensi dell'art. 2 n. 4, della l. n. 633 del 1941 (legge sul diritto d'autore), del diritto di privativa per intervenuta registrazione di un messaggio pubblicitario (cd. slogan o claim), postula che sia dimostrata l'originalità del creato, da escludersi quando il messaggio faccia riferimento a marchi già registrati o dotati di forte capacità evocativa, perchè quel collegamento, per la sua forza evocativa autonoma, fa venir meno la parte creativa dello slogan e ne esclude il carattere innovativo.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 2 com. 1 lett. 4, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 4, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 95 art. 22

Massime precedenti Vedi: N. 7477 del 2017 Rv. 645844 - 02, N. 17565 del 2021 Rv. 661593 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 8247 del 14/03/2022 (Rv. 664362 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TRICOMI LAURA.

Relatore: TRICOMI LAURA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.) B. (MORESCALCHI CRISTIANO) contro P. (RICCI SIMONA) Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/02/2018

037079 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Promovimento di giudizi nell'interesse dell'incapace - Autorizzazione - Necessità - Prosecuzione di giudizi iniziati personalmente dall'incapace - Giudizi relativi a diritti personalissimi - Autorizzazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In forza dell'art. 374 c.c., richiamato dall'art. 411, comma 1 c.c., l'amministratore di sostegno non necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare al fine di coltivare le liti, ancorché inerenti a diritti personalissimi, promosse dal beneficiario della misura anteriormente alla sua sottoposizione ad essa, non ravvisandosi, diversamente che nell'ipotesi in cui si tratti di intraprendere "ex novo" un giudizio, la necessità di compiere una preventiva valutazione giudiziale in ordine all'interesse ed al rischio economico per l'amministrato. (Nella specie, la S.C.

ha ritenuto non necessaria la richiesta di autorizzazione da parte di un amministratore di sostegno che aveva impugnato, nell'interesse della beneficiaria, la sentenza di primo grado che aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 405 CORTE COST., Cod.

Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Civ. art. 374 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 6518 del 2019 Rv. 653104 - 02, N. 7068 del 2009 Rv. 607641 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 8241 del 14/03/2022 (Rv. 664361 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.) M. (SCHUSTER ALEXANDER) contro I. (GIANNICO GIUSEPPINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/03/2019

082078 FAMIGLIA - MATRIMONIO - CIVILE - IN GENERE Pensione di reversibilità - Coppia di persone dello stesso sesso - Disciplina antecedente alla data di entrata in vigore della l. n. 76 del 2016 - Riconoscimento a favore del superstite già legato da stabile convivenza con persona deceduta dello stesso sesso - Esclusione.

In tema di pensione di reversibilità, nella vigenza della disciplina antecedente alla data di entrata in vigore della l. n. 76 del 2016, che non può applicarsi retroattivamente, la mancata inclusione fra i soggetti beneficiari del trattamento di reversibilità della persona unita ad un'altra dello stesso sesso in una relazione deformalizzata trova giustificazione non irragionevole nell'impossibilità di contrarre il vincolo matrimoniale, trattandosi di una scelta del legislatore che è espressione del margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 20/05/2016 num. 76 art. 1 com.

20 CORTE COST. PENDENTE, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24694 del 2021 Rv. 662266 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7938 del 11/03/2022 (Rv. 664528 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA.

O. (POSSIS ROMINA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/09/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Integrazione sociale e lavorativa in Italia - Attività svolta all’interno del percorso di accoglienza - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di protezione umanitaria, ai fini della valutazione complessiva dell'integrazione sociale e del radicamento sul territorio italiano, deve essere valutato in concreto l'intero percorso compiuto dal cittadino straniero, anche considerando le attività svolte all'interno del sistema di accoglienza, previsto dalla legge e realizzato dagli enti locali, e la continuità temporale delle stesse. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di protezione umanitaria, sebbene il richiedente avesse documentato, oltre all'attività lavorativa, anche lo svolgimento di ulteriori attività nel periodo in cui si trovava nel sistema di accoglienza, quali la frequentazione di corsi di lingua italiana e di formazione professionale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 22, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 7396 del 2021 Rv. 660750 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 8056 del 11/03/2022 (Rv. 664529 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

C. (SCHIRONE GIANFRANCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 02/12/2020

075019 ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITA') - IN GENERE Dichiarazione di incandidabilità degli amministratori ex art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267 del 2000 - Commissione del reato di partecipazione all'associazione mafiosa o di concorso esterno ad essa - Necessità - Esclusione - Presupposti sufficienti - Fattispecie.

In tema di elettorato passivo, la dichiarazione di incandidabilità prevista dall'art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267 del 2000 non richiede che la condotta dell'amministratore dell'ente locale integri gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o di concorso esterno alla stessa, essendo sufficiente che egli, da un punto di vista soggettivo, non sia riuscito a contrastare efficacemente ingerenze e pressioni delle organizzazioni criminali operanti nel territorio e, da un punto di vista oggettivo, abbia tenuto una condotta inefficiente, disattenta ed opaca che si sia riflessa sulla cattiva gestione della cosa pubblica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva valorizzato le dichiarazioni rese da un amministratore nel consiglio comunale di una piccola cittadina, con le quali, in occasione della festa del santo patrono, aveva colpevolmente sminuito la rilevanza di una condotta che - consistendo nel lancio di un pallone aerostatico sul quale campeggiava il nome del santo insieme a quello di una famiglia mafiosa - era tesa a riaffermare il controllo del territorio da parte del sodalizio criminale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 143 com. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15038 del 2018 Rv. 649124 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1747 del 2015 Rv. 634130 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 8008 del 11/03/2022 (Rv. 664206 - 02)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: VANNUCCI MARCO. Relatore: