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Biomasse agroforestali e bioenergia

L’evoluzione sostanziale della politica energetica europea e la sua sempre più stret- ta correlazione con le altre politiche - ambientale, agricola e dei trasporti - converge, nei recenti documenti comunitari di programmazione, verso tre obiettivi prioritari: sicurezza dell’approvvigionamento energetico, competitività e sviluppo sostenibile, lotta ai cambia- menti climatici. Proprio per mitigare la forte dipendenza esterna delle forniture di petrolio e gas e allo stesso tempo realizzare gli obiettivi di sostenibilità13. L’UE ha posto l’accento

13 Cfr. Convenzione quadro dell’ONU sui cambiamenti climatici (1992). Protocollo di Kyoto (1997) per la riduzio-

ne dell’8% (6% per l’Italia) dei gas a effetto serra entro il 2012; il Protocollo, in vigore dal 16 febbraio 2005, è stato ratificato dall’UE e da 160 Paesi tra cui l’Italia - in rappresentanza del 90% della popolazione mondiale - ma non dagli USA, maggiore produttore di emissioni di gas a effetto serra.

sia sulla necessità di ridurre la domanda di energia - promuovendo il ricorso a tecnologie più efficienti e sensibilizzando l’attenzione dei decisori politici e dell’opinione pubblica verso attente pratiche di consumo - sia sull’opportunità di diversificare gli approvvigiona- menti e di ricorrere a fonti energetiche rinnovabili, ovvero a forme di energia - eolica, geo- termica, idroelettrica, fotovoltaica e da biomasse - che si rigenerano attraverso processi na- turali. In particolare, l’UE conta di ricavare il 21% dell’energia elettrica annua da fonti rin- novabili (direttiva 2001/77/CE) e fra queste le biomasse, come definite dalla direttiva 2003/30/CE, dovrebbero garantire almeno l’8% dell’energia prodotta, mentre attualmen- te esse contribuiscono al fabbisogno energetico comunitario per il 3,9%, pari a 69 Mtep (2,1% in Italia, pari a 4,2 Mtep). L’energia prodotta da biomasse nella UE si attesta intor- no ai 50 milioni di tonnellate equivalenti petrolio (Mtep), rispetto a un fabbisogno annuo energetico comunitario di oltre 1.750 Mtep14.

14 Dati 2006 della Commissione europea e del Ministero delle sviluppo economico, Bilancio energetico nazionale. Nel gennaio 2007, la Commissione europea ha lanciato un piano ambizioso con una serie di proposte volte a ridurre del 20%, entro il 2020, le emissioni inquinanti re- sponsabili dei cambiamenti climatici e a creare un mix energetico proveniente per il 20% da fonti rinnovabili, in particolare da biomasse e biocarburanti, fissando per questi un minimo obbligatorio per l’utilizzo pari al 10% del mercato dei carburanti e promuoven- do biocarburanti di “seconda generazione” provenienti da materiale forestale e grami- nacee. Dopo il Consiglio europeo di primavera, che ha posto obiettivi altrettanto ambi- ziosi nel campo dell’energia e dei cambiamenti climatici con il Piano d’azione 2007- 2009 “Politica energetica per l’Europa”, la Commissione, in vista della futura revisio- ne della direttiva sulla tassazione dell’energia, ha pubblicato nel marzo 2007 un Libro verde per avviare un dibattito tra istituzioni UE, Stati membri, parti interessate e pubbli- co su come tasse, diritti di emissione negoziabili e altri strumenti di mercato possano es- sere impiegati più efficacemente per raggiungere gli obiettivi di politica ambientale ed energetica a livello nazionale e comunitario.

Sulle opportunità di valorizzazione a fini energetici delle biomasse provenienti da prodotti e sottoprodotti dell’agricoltura - dalle colture erbacee e legnose, alle materie pri- me non alimentari derivanti dai residui agricoli, forestali e agroindustriali, alle deiezioni degli allevamenti animali - si è andato rafforzando negli ultimi anni l’interesse comunita- rio e nazionale, consegnando all’agricoltura e all’attività forestale un testimone importan- te lungo il percorso delle politiche di tutela ambientale e di risparmio energetico.

La riforma della Politica agricola comune (PAC) del 2003 ha offerto agli agricolto- ri, specificatamente per le colture energetiche, la possibilità di coltivare qualsiasi materia prima agricola sulle superfici oggetto dell’aiuto, aprendo nuove opportunità di sviluppo e

di reddito alle energie alternative da coltivazioni no food. Allo stesso tempo, l’apertura del mercato dell’energia agli operatori agricoli e l’instaurazione di attività imprenditoriali de- dicate alla raccolta, alla trasformazione e alla commercializzazione delle biomasse agro- forestali, possono avere importanti ricadute economiche e sociali, dirette e indirette, sul- l’occupazione e sul territorio, attività sostenute attraverso un ampio ventaglio di misure nell’ambito della nuova programmazione per lo sviluppo rurale 2007-2013.

Nel nostro Paese le biomasse sono utilizzate per il riscaldamento domestico (energia termica), per la produzione di elettricità (energia elettrica) e per la produzione di biocar- buranti (energia meccanica per i trasporti).

Nonostante la presenza di impianti e infrastrutture industriali, le filiere lunghe sono incomplete, con la sensibile importazione di biomassa da residui per la produzione di ca- lore ed elettricità e di materie prime per la produzione di biocarburanti15. Le filiere corte,

invece, si sono consolidate su scala locale in molte regioni, con impianti termici azienda- li o di fabbricato e con diversi progetti pilota di impianti di cogenerazione (energia elettri- ca e termica) e teleriscaldamento (riscaldamento congiunto per piccole utenze, general- mente intorno a 1 MW) che si sono trasformati in realtà operative nei piccoli o piccolissi- mi centri urbani e rurali vicini alle aree di produzione della biomassa.

Il quadro degli incentivi alle imprese agricole

Il sistema nazionale degli strumenti e degli incentivi per la valorizzazione delle bio- masse a fini energetici risulta piuttosto articolato, con tutta una serie di misure di sostegno e di sgravi fiscali già avviata da anni, seppure condizionato dall’assenza di un quadro pro- grammatico chiaro e dalla necessità di armonizzare e divulgare le misure d’intervento del- le amministrazioni statali (Ministeri e Regioni).

Solo con la legge 296/06 (finanziaria 2007) che attua, tra l’altro, gli obiettivi pro- grammatici contenuti nel DPEF 2007-2011 in tema di fonti energetiche rinnovabili, è sta- to proposto un quadro organico di interventi (articolo 1 commi 367-379)16finalizzato allo

15 Pur collocandosi al terzo posto nella produzione europea di biodiesel, l’industria italiana trova più conveniente utiliz-

zare materie prime di importazione (olio vegetale da trasformare) a causa dei costi di produzione elevati della mate- ria prima nazionale; l’esenzione fiscale, che rappresenta il principale incentivo alla diffusione dei biocarburanti, è in grado di colmare il differenziale di prezzo tra biodiesel e prodotti concorrenti di origine fossile, ma non rende parte- cipe dei benefici economici il comparto agricolo.

16 La finanziaria 2007 ha stabilito, nell’ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1º gennaio 2007 al 31

dicembre 2010, un plafond di 250.000 t/anno di biodiesel destinato ad essere impiegato in autotrazione in miscela con il gasolio, sul quale si applica un’aliquota di accisa ridotta, pari al 20% di quella applicata al gasolio usato come car- burante. Per l’assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale (70.000 t. nel 2007) viene da- ta priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro. Nel 2007 altre 70.000 t. in accisa ridotta derivano da fondi per il bioetanolo non spesi.

sviluppo della filiera agroenergetica dall’agricoltura all’industria di trasformazione, da rea- lizzare anche per il tramite di decreti attuativi, leggi collegate e deleghe al Governo. Gli in- terventi si focalizzano, in particolare, sui seguenti punti:

- rafforzamento degli obblighi legati al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto; - creazione di un mercato delle agroenergie, attraverso la concreta attivazione dell’obbli-

go di immissione in commercio di quantitativi di biocarburante di origine agricola, la creazione di un sistema sanzionatorio in caso di inosservanza e l’attivazione di proce- dure amministrate efficienti per consentire l’utilizzo di eventuali quote di esenzione d’accisa non utilizzate;

- disciplina delle esenzioni di accise, potenziate nel quantitativo esente e rese incentivan- ti nei confronti di prodotti provenienti da filiere agroenergetiche che hanno sottoscritto accordi produttivi;

- partecipazione più incisiva del mondo agricolo alla definizione delle scelte e all’allo- cazione delle risorse per l’incentivazione.

Successivamente, il 19 febbraio 2007, il Governo ha presentato il “Piano nazionale sull’efficienza energetica, sulle energie rinnovabili e sull’eco-industria”, il quale, oltre al- le misure già poste in essere con la finanziaria, propone un pacchetto organico di misure fiscali, economiche e di cambiamenti organizzativi che interessa anche il sistema agrico- lo e agroalimentare17. La successiva emanazione del decreto legislativo n. 26 del 2

febbraio 2007 ha completato la liberalizzazione del mercato energetico. Le risorse finan- ziarie mobilitate da Parlamento e Governo ammontano a oltre 350 milioni di euro e attin- gono a più fondi: Fondo per la competitività (introdotto con la legge finanziaria 2007); First (Fondo investimenti in ricerca scientifica e tecnologica)18; Fondi comunitari nel-

l’ambito della politica di programmazione per lo sviluppo rurale 2007-2013; Fondi aggiun- tivi nazionali (es. Fondo per le aree sottoutilizzate - Fas) per un programma interregiona- le nel Mezzogiorno sulle fonti rinnovabili e il risparmio energetico.

17 Di interesse, tra l’altro, le disposizioni in materia di detrazioni fino al 55% (cumulabili con altri incentivi eroga-

ti da Regioni, Province e Comuni) per le spese di riqualificazione energetica (installazione di pannelli solari e cal- daie ad alta efficienza) del patrimonio edilizio, anche rurale (DM 19 febbraio 2007 in G.U. n. 47 del 26 febbra- io 2007) - e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica del- la fonte solare (DM 19 febbraio 2007, attuazione “Conto Energia”, d.lgs 387/03, in G.U. n.45 del 23/2/07). Nel Piano del Governo, inoltre, si punta a raggiungere 3.000 MW di fotovoltaico entro il 2016, con incentivi di 0,49 euro per KW/h per i piccoli impianti domestici e di 0,36 KW/h per i grandi impianti e la vendita dell’energia fo- tovoltaica prodotta e non consumata al GSE per un importo di 0,09 KW/h.

18 Appare quanto mai fondamentale il ruolo della ricerca nello sviluppo delle biomasse, per migliorare le rese agri-

cole e ridurre i costi di trasformazione, per migliorare l’efficienza energetica, per ridurre la pressione sulla allo- cazione della terra al crescere della domanda energetica, per ottenere etanolo da biomasse cellulosiche o ligno- cellulosiche.

In questo quadro di strumenti e incentivi, mondo agricolo e industria hanno la possibili- tà di operare insieme per realizzare, a breve termine, piccole centrali elettriche a cogenerazio- ne alimentate a biomasse (legna) e produrre biocarburanti soprattutto in una logica di recupe- ro degli scarti di produzione agricola (biocarburanti di seconda generazione da materiali fore- stali e graminacee) con la realizzazione di distillerie di bioetanolo e impianti per la produzio- ne di biodiesel. Di seguito è descritta una sintesi delle principali misure di sostegno per la va- lorizzazione delle biomasse a fini energetici che interessano l’attività agricola ed è riportato il quadro di riferimento delle politiche e della normativa comunitaria e nazionale per la valoriz- zazione delle biomasse a fini energetici per una lettura trasversale dei principali documenti isti- tuzionali e delle norme cogenti di interesse per il settore agroenergetico.

Misure fiscali - Sono inserite tra le “attività connesse” alle attività agricole, ai sensi del- l’articolo 2135 del codice civile, e quindi assoggettate al reddito agrario, purché effettuate da imprenditori agricoli, la produzione e la cessione di:

- energia elettrica ottenuta da fonti rinnovabili agroforestali (legge 266/2005, finanziaria 2006);

- energia calorica ottenuta da fonti rinnovabili fotovoltaiche (legge 81/06);

- carburanti ottenuti da produzioni vegetali e prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo (legge 296/2006, finanziaria 2007).

L’esenzione dall’imposta di fabbricazione (accisa) è prevista per la produzione destinata all’autoconsumo di:

- biogas impiegato per il riscaldamento e prodotto negli impianti che utilizzano liquami zoo- tecnici, frazioni vegetali e animali (legge 81/06);

- olio vegetale puro impiegato per fini energetici (legge 296/2006, finanziaria 2007). In un contesto di processo produttivo innovativo e di risparmio energetico, va comunque citato in questa sede il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 che dà attuazione all’art.1, commi 358 e 359 della legge finanziaria 2007, in cui si consente la de- trazione di imposta del 20% per l’acquisto e l’installazione di motori elettrici trifasi in bassa ten- sione ad elevata efficienza con potenza compresa tra 5 e 90 KW, sia nel caso di nuova instal- lazione che per la sostituzione di vecchi apparecchi. Per riqualificare anche i consumi energe- tici aziendali, la stessa detrazione si ha per l’acquisto e l’installazione di variatori di velocità (o inverter) con potenze da 7,5 a 90 KW.

Premio PAC per la produzione e la cessione di biomasse o per l’autoconsumo - Qualsiasi materia prima agricola19può essere coltivata sulle superfici abbinate a titoli da ri- 19 Con la riforma del mercato comune dello zucchero anche barbabietola da zucchero, topinambur e radici di cico-

ria sono ammessi all’aiuto per le colture energetiche, purché coltivati per scopi diversi dalla produzione di zuc- chero ed è stato istituito un fondo per la riconversione degli zuccherifici alla trasformazione di prodotti bioener- getici (regolamenti (CE) n. 319/2006 e n. 320/2006).

poso (set-aside no food, reg. CE n. 1782/2003 art. 55, 56 e 107) e sulle superfici per le qua- li è stato richiesto l’aiuto per le coltivazioni energetiche (reg. CE n. 1782/2003 art. 88), pur- ché formi oggetto di un contratto tra produttore e primo trasformatore o di un contratto tra produttore e collettore (reg. CE n. 319/2006).

In deroga - e previa autorizzazione - gli agricoltori possono trasformare direttamen- te le colture (alberi da bosco a rotazione breve, cereali o semi oleosi) ai sensi del regola- mento (CE) n. 1973/2004 e dei decreti MIPAAF 15 marzo 2005 e 8 novembre 2006 per: - riscaldare la propria azienda agricola;

- produrre nell’azienda energia o biocombustibili;

- trasformare le materie prime in biogas nell’azienda stessa.

Con il regolamento (CE) n. 270/07 sono state dettate nuove disposizioni sui paga- menti specifici e l’aiuto energetico20. In particolare, è stato istituito l’obbligo di comunica-

re alla Commissione europea, entro il 15 ottobre successivo all’anno relativamente al qua- le sono stati versati gli aiuti, alcuni elementi necessari alla valutazione sugli effetti degli aiuti alle coltivazioni energetiche: il numero di domande; le superfici corrispondenti alle materie prime prodotte distinte per specie; le quantità di ogni materia prima prodotta; i pro- dotti finiti ottenuti. Il regolamento, inoltre, rivede le modalità di applicazione dell’aiuto per le coltivazioni energetiche come segue:

- la barbabietola da zucchero è coltivazione ammissibile, purché tutti i prodotti interme- di della trasformazione siano utilizzati per la produzione di energia e tutti i coprodotti e i sottoprodotti contenenti zucchero siano utilizzati secondo le regole previste dal re- golamento (CE) n. 318/06 (relativo all’Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero);

- viene confermato il rispetto del “principio di valorizzazione”, secondo il quale il valo- re dei prodotti energetici deve superare il valore di tutti gli altri prodotti ottenuti dalla trasformazione;

- per i semi di soia viene confermato che si tratta di una materia prima coltivabile sulle su- perfici a credito carbonio purché ogni prodotto intermedio, diverso dalle farine, sia uti- lizzato per la produzione di energia.

Finanziamenti tramite bandi pubblici - Le imprese agricole, le ditte boschive e gli operatori forestali possono partecipare ai bandi pubblici per ottenere:

1) contributi per attività agricole e forestali connesse allo sviluppo delle biomasse e alla lo- ro valorizzazione a fini energetici, concessi:

- nell’ambito dei Piani forestali regionali;

- nell’ambito dei Piani di Sviluppo Rurale (PSR);

- nell’ambito di programmi per la ricerca, programmi pilota e iniziative di filiera. Gli agricoltori che stipulano un contratto di coltivazione nell’ambito del Contratto quadro nazionale sul biodiesel (stipulato ai sensi del d.lgs. 102/2005 e della legge 81/06) beneficiano di preferenzialità nei bandi pubblici nell’ambito dei PSR.

2) finanziamenti a tasso agevolato per l’installazione di:

- impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico (decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20);

- impianti di piccola taglia per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore (decreto ministeriale del 19 febbraio 2007).

Incentivi statali per la produzione e cessione di energia elettrica - Sono previsti in- centivi per la produzione e la cessione di energia elettrica prodotta da impianti che utiliz- zano biomasse e biogas che hanno ottenuto dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) la qua- lifica di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Come più volte accennato, il decreto le- gislativo 2 febbraio 2007, n. 26 di attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, ha comple- tato la liberalizzazione del mercato energetico ed ha rivisto il meccanismo dei Certificati Verdi.

Sono previste, inoltre, agevolazioni burocratiche per i produttori di energia elettrica e la possibilità di ottenere la certificazione di “Garanzia di origine” per l’energia sosteni- bile generata dalla tecnologia che consente di produrre mediante un unico processo sia ca- lore che elettricità (cogenerazione), permettendo maggiore efficienza energetica e minore impatto ambientale (decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione).

Per ulteriori approfondimenti si veda la Scheda Tecnica – A8 contenuta nel CD-ROM allegato.

2.1.9 Gli interventi diretti dello Stato per infrastrutture, servizi e per l’orientamento