• Non ci sono risultati.

La vite e l’olivo

3.2 Gli interventi comunitari per settori produttivi

3.2.4 La vite e l’olivo

Il settore vitivinicolo europeo è attualmente disciplinato dal regolamento quadro 1493/1999 relativo alla organizzazione comune di mercato vitivinicolo. La normativa in- teressa il prodotto dalla vigna fino alla fase di imbottigliamento e commercializzazione. L’obiettivo della OCM vino del 1999 è quello di favorire l’orientamento alla qualità del- l’offerta vitivinicola europea riducendo la produzione eccedentaria e difficilmente collo- cabile sul mercato.

duttivo, con il blocco di nuovi impianti vitati e con contributi all’estirpazione e, dall’altro, con contributi alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti verso varietà più orientate al- la domanda. Il regolamento (CE) 1493/1999 prevede anche misure di mercato finalizzate a gestire periodi di crisi come le distillazioni di crisi, gli aiuti rivolti a evitare la sovrappres- sione dell’uva (distillazione delle fecce e delle vinacce) e le distillazioni facoltative del vi- no da tavola in alcol alimentare finalizzata a sostenere il mercato dell’alcol da bocca.

Per evitare, inoltre, le fluttuazioni negative dei prezzi di mercato sono disposti aiuti per lo stoccaggio privato di vino e mosto ed altre misure sono previste per incrementare l’uso di mosti concentrati e rettificati per aumentare il grado alcolico del vino.

L’OCM vino a differenza di altre normative di settore prevede anche una disciplina specifica per le produzioni di qualità (VQPRD), per la presentazione e l’etichettatura dei prodotti e per le tecniche enologiche di produzione.

Gli strumenti contemplati nell’OCM vino sono ampiamente utilizzati dagli operato- ri del settore vitivinicolo. La spesa del comparto a livello europeo supera in media il mi- liardo di euro di cui circa il 42% rappresenta i costi diretti o indiretti delle varie forme di distillazione e di stoccaggio dell’alcool, il 37% riguarda le spese per ristrutturazione e ri- conversione; il 13% riguarda gli aiuti all’uso di mosti concentrati per l’arricchimento mentre il restante 8% assorbe principalmente i costi per l’abbandono definitivo e per le re- stituzioni alle esportazioni.

Tuttavia, nonostante l’elevato livello di utilizzo la Commissione ha valutato le pre- disposizioni non efficienti per risolvere alcuni problemi strutturali che hanno contribuito nel tempo ad incrementare il livello di eccedenze produttive che tuttora permangono. La Commissione ha quindi avviato la discussione per studiare nuovi strumenti che possano in- crementare la competitività dei vini europei e diminuire il livello di surplus.

Una nuova regolamentazione del settore è attesa per il primo semestre 2008 e ci si aspetta che possa accompagnare la viticoltura europea fino al 2013.

Per ulteriori approfondimenti si veda la Scheda Tecnica – A29 contenuta nel CD-ROM allegato.

Olio di oliva

Il Consiglio dell’UE al fine conseguire gli obiettivi che costituiscono il fulcro della riforma della politica agricola ha ritenuto opportuno disaccoppiare in ampia misura il so- stegno all'olio di oliva ed integrarlo nel regime di pagamento unico. La riforma è entrata in vigore a partire dalla campagna di commercializzazione 2005-2006 il cui inizio è stato fissato al 1° novembre 2005. La normativa comunitaria (allegato VII lettera H del reg.

1782/2003 come modificato dal regolamento (CE) 864/2004) prevedeva che per gli olive- ti con superficie superiore a 0,3 ettari SIG almeno il 60% dell’aiuto venisse disaccoppia- to lasciando libertà agli Stati membri di aumentare detta percentuale. L’Italia, concorde- mente con quanto già deciso per seminativi, bovini da carne e ovicaprini, ha scelto di di- saccoppiare completamente l’aiuto anche per l’olivo (DM 3 agosto 2005) e di destinare la trattenuta, fissata al 5%, del massimale nazionale, al finanziamento dei programmi di la- voro elaborati da organizzazioni di produttori riconosciute.

Per ulteriori approfondimenti si veda la Scheda Tecnica – A30 contenuta nel CD-ROM allegato.

Riforma OCM olio d’oliva e olive da tavola

Concordemente ai contenuti dell’art. 33 del Trattato, l’OCM per l’olivicoltura si po- ne l’obiettivo di stabilizzare i mercati e garantire un equo tenore di vita agli agricoltori ope- ranti nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola. Poiché il sostegno al reddito de- gli olivicoltori è già previsto dal reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, nella forma di pa- gamento unico per azienda e aiuto per la cura degli oliveti (vedi sopra), l’OCM prevede in- vece misure relative al mercato interno per mantenere i prezzi e le condizioni di approv- vigionamento entro un quadro ragionevole e, attività volte ad influenzare la domanda del mercato attraverso il miglioramento della qualità dei prodotti e del modo di presentare la qualità ai consumatori.

Di interesse diretto per le aziende agricole dedite all’olivicoltura, in termini di acces- so a finanziamenti e/o incentivi e/o aiuti sono da ricordare le misure di ammasso in caso di perturbazione di mercato (sez. 2 del regolamento) e le attività delle organizzazioni dei produttori (sez. 3 del regolamento). Il finanziamento comunitario complessivamente di- sponibile per i programmi di attività nei settori sopra elencati è al massimo pari alla quo- ta di aiuti trattenuta dagli Stati membri dal massimale nazionale. In Italia, ai sensi dell’art.2 del DM 3 agosto 2005, la trattenuta è stata fissata al 5%. Il successivo reg. (CE) n. 2080/2005 della Commissione ha provveduto a disciplinare nel dettaglio il riconoscimen- to delle organizzazioni, le attività ammissibili a finanziamento, l’approvazione dei pro- grammi di attività e la loro successiva realizzazione. Viene lasciata alla responsabilità de- gli Stati membri stabilire le condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni e la re- lativa procedura, mentre viene stabilito a priori dallo stesso regolamento (art. 6) la quota minima del finanziamento complessivo comunitario disponibile per Stato membro da de- stinarsi a singoli settori di attività. In particolare, tale quota minima è pari al 20% per le at- tività tese al miglioramento dell’impatto ambientale dell’olivicoltura (cfr. lettera b) del- l’elenco attività agevolabili), mentre è pari al 12% per le attività relative ai sistemi di trac-

ciabilità, certificazione e tutela della qualità dell’olio e delle olive (cfr. lettera d) del sopra- citato elenco). Nello stesso regolamento (art.7) vengono disciplinate espressamente le at- tività che non sono ammissibili al finanziamento tra cui attività mirate direttamente all’in- cremento della produzione, alla ricerca scientifica, alla promozione commerciale di olio e olive.

Per ulteriori approfondimenti si veda la Scheda Tecnica – A31 contenuta nel CD-ROM allegato.