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Le produzioni zootecniche

3.2 Gli interventi comunitari per settori produttivi

3.2.1 Le produzioni zootecniche

L’avicoltura in Italia, è l’unico settore della zootecnia ad essere autosufficiente dal- l’estero e si attesta ai vertici europei in quanto a qualità dei prodotti.

La pesante crisi subita dal settore avicolo a cominciare dall’estate del 2005 e protrat- tasi fino ai primi mesi del 2006, ha causato danni al settore stimati in 770 milioni di euro e questo ha comportato modifiche al sistema di sostegno al settore.

Per quanto riguarda le uova, un’importante novità è stata apportata dal regolamento (CE) 2295 del 2003: in Italia, a partire dal 1° gennaio 2004 tutte le uova devono riportare un codice stampigliato sul guscio che identifica tutto il percorso dell’uovo dall’allevamen- to fino al confezionamento ed in particolare:

- il sistema di allevamento

- la nazione di provenienza dell’uovo

- il luogo dove l’uovo è stato deposto (provincia e comune) - l’allevamento di provenienza

Carni bovine

Il settore delle carni bovine, normato dal reg. (CE) n. 1254/1999, è stato ristruttura- to nell’ambito della nuova politica agricola comunitaria con il reg. (CE) n. 1782/2003, che ha riformato molti settori della produzione europea.

Il regolamento (CE) n. 1254/1999 prevedeva un capitolo relativo agli aiuti per il set- tore; sanciva, infatti, aiuti agli allevatori che detenevano nella propria azienda vacche nu- trici e bovini maschi, un premio per l’estensivizzazione di 40 o 80 euro/capo (in funzione del carico di bestiame) e un premio alla macellazione di 40 euro/capo per animali fino a 6 mesi che diveniva di 80 euro/capo per animali dagli 8 mesi in su36. Inoltre, per quest’ulti-

ma categoria era prevista una dotazione finanziaria che assegnava ai bovini di sesso ma- schile un ulteriore premio per la qualità.

La struttura degli aiuti, così come appena descritta, è stata modificata dal reg (CE) n. 1782/2003 in virtù del quale i premi sopraccitati sono stati incorporati nel Pagamento Unico Aziendale.

31 Tabella di conversione in UBA = Unità di bestiame adulto Tori, vacche ed altri bovini di età superiore a 2 anni,

equidi di eta’ superiore a 6 mesi = 1,0 uba Bovini di eta’ compresa tra 6 mesi e 2 anni 0,6 uba

Attualmente, l’unico aiuto accoppiato per i bovini è quello relativo all’art. 69 che ha fornito al nostro Paese una dotazione finanziaria di circa 28 milioni di euro, gestita a livel- lo nazionale secondo le modalità applicative descritte in uno specifico decreto ministeria- le (DM 5 agosto 2004). Il DM è stato adottato per gli anni 2005-2006 ed attualmente so- no in corso discussioni e verifiche per una sua modifica a partire dalla campagna 2007.

Per ulteriori approfondimenti si veda la Scheda Tecnica – A16 contenuta nel CD-ROM allegato.

Carni ovicaprine

L'organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore delle carni ovine e caprine mi- ra a stabilizzare i prezzi e ad assicurare agli agricoltori un tenore di vita equo, fissando il re- gime dei prezzi e le modalità degli scambi con i paesi terzi. L'organizzazione prevede la con- cessione di aiuti in forma di pagamenti diretti a favore degli allevatori di ovini e caprini. La ri- forma della PAC del 2003, che ha sancito il passaggio al pagamento unico, ha modificato l'or- ganizzazione comune dei mercati abolendo i differenti aiuti e istituendo un aiuto unico al red- dito per azienda agricola

Il premio per l'allevamento delle pecore è di 21 euro/capo o di 16,8 euro/capo se l'agri- coltore vende il latte di pecora.

Per le capre, purché siano destinate alla produzione di carne e purché le tecniche di al- levamento siano simili a quelle dei caprini, il premio ammonta a 16,8 euro/capo.

Il numero minimo di capi per cui è presentata la domanda non può essere inferiore a 10 né superiore a 50. Il premio è corrisposto entro i limiti dei massimali nazionali.

È previsto un premio supplementare di 7 euro/capo per gli allevatori di ovini e caprini nelle zone svantaggiate o in una zona geografica in cui la transumanza sia una pratica tradi- zionale.

Gi agricoltori possono trasferire i diritti al premio dopo la vendita dell'azienda. Se vi è trasferimento di diritti senza trasferimento dell'azienda, una parte di tali diritti, entro un limi- te del 15%, è ceduta alla riserva nazionale. Gli Stati membri possono adottare le disposizioni necessarie affinché i diritti al premio non siano trasferiti al di fuori delle regioni in cui l'alle- vamento di ovini riveste un'importanza economica particolare. Gli Stati membri assegnano i diritti al premio della riserva nazionale ai nuovi agricoltori, ai giovani agricoltori o agli agri- coltori prioritari.

Durante il periodo di transizione gli Stati membri assegnano pagamenti supplementari per incoraggiare gli agricoltori che praticano un'agricoltura di qualità o in vista della ristrut- turazione delle aziende. Per ciascuno Stato membro viene allocata una dotazione globale.

Per ulteriori approfondimenti si veda la Scheda Tecnica – A17 contenuta nel CD-ROM allegato.

Carni suine

Il settore delle carni suine è uno dei più importanti della zootecnia italiana, con un pe- so sul settore agricolo che supera il 5%. La suinicoltura italiana è fortemente orientata al- l’allevamento del suino pesante (oltre i 160 kg), necessario per le produzioni di prosciut- ti DOP. La domanda estera di carni suine è aumentata negli ultimi anni, riducendo il disa- vanzo complessivo del comparto.

L’OCM carni suine prevede diverse misure che possono essere adottate in caso di perturbazioni del mercato, come ad esempio i provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato in caso di malattie degli animali e delle conseguenti restrizioni commerciali. Inoltre, come per altri comparti, ai produttori di suini è concesso il beneficio della restitu- zione all’esportazione, una misura diretta a compensare la differenza tra i costi di produ- zione e i prezzi vigenti sul mercato comunitario e quelli del mercato mondiale con l’obiet- tivo di stimolare l’esportazione di prodotti UE rendendoli più competitivi.

Per ulteriori approfondimenti si veda la Scheda Tecnica – A18 contenuta nel CD-ROM allegato.

Prodotti lattiero-caseari

Nell'ambito dei prodotti lattiero-caseari dell'UE, la riforma Fishler del giugno 2003 ha interessato le quote latte e il sostegno dei mercati, ampliando il concetto degli aiuti di- retti ai produttori lattiero-caseari in linea con quanto previsto dalla PAC per altri settori agricoli.

Al fine di compensare la diminuizione dei prezzi di intervento dal 2004 al 2007 i pro- duttori di latte potranno beneficiare di pagamenti diretti: i premi per i prodotti lattiero-ca- seari, versati a tutti i produttori di latte senza distinzioni e i pagamenti supplementari, ver- sati ai produttori di latte in base a criteri definiti dagli Stati membri. Per quanto riguarda il regime di pagamento unico (RPU), gli Stati membri possono introdurlo nel 2005, nel 2006 o nel 2007. L'importo di riferimento sarà il quantitativo di riferimento (quota) dete- nuto il 31 marzo dell'anno civile in cui è stato introdotto il RPU, moltiplicato per il premio ai prodotti lattiero-caseari.

Al fine di preservare un giusto equilibrio del mercato, il settore lattiero-caseario del- l'UE continuerà, dove necessario, a fruire di misure volte a garantire la competitività dei propri prodotti. Le misure sono essenzialmente le seguenti: aiuto all'ammasso di burro e

formaggio in determinati periodi dell'anno (aiuto all'ammasso privato); aiuti per il burro e la crema di latte destinati all'industria alimentare, per il latte scremato in polvere destina- to ad essere incorporato nei mangimi per animali e per il latte scremato destinato alla fab- bricazione di caseina; aiuti all'esportazione di prodotti lattiero-caseari verso i Paesi terzi. Al pari di altri settori agricoli, il sostegno ai mercati sarà in futuro maggiormente orientato in un'ottica di "rete di sicurezza", ricorrendo all'intervento pubblico (acquisto de- stinato all'ammasso) per il burro e il latte scremato in polvere solo come ultima possibili- tà. Inoltre, l'aiuto per il latte distribuito nelle scuole, che incoraggia il consumo di latte e prodotti lattiero-caseari da parte dei bambini in età scolare, era espresso in percentuale del prezzo indicativo. Dato che quest'ultimo è stato abolito, il nuovo regolamento fissa il va- lore specifico dell'aiuto come segue: 23,24 eur/100 kg per il 2003/04; 21,69 eur/100 kg per il 2004/05; 20,16 eur/100 kg per il 2005/06; 18,61 eur/100 kg per il 2006/07; 18,15 eur/100 kg a partire dal 1° luglio 2007.

Si elencano qui di seguito, i regolamenti comunitari emessi durante il 2007 nel set- tore lattiero-caseario:

reg. (CE) 7 del 08.01.2007 (GUCE n.4) aliquote restituzione reg. (CE) 21 del 11.01.2007 (GUCE n.7) aliquote restituzione reg. (CE) 22 del 11.01.2007 (GUCE n.7) gara burro

reg. (CE) 61 del 25.01.2007 (GUCE n.19) aliquote restituzione reg. (CE) 62 del 25.01.2007 (GUCE n.19) gara burro

reg. (CE) 128 del 12.02.2007 (GUCE n.41) gara burro e altri reg. (CE) 144 del 15.02.2007 (GUCE n.46) aliquote restituzione reg. (CE) 145 del 15.02.2007 (GUCE n.46) gara burro

reg. (CE) 210 del 27.02.2007 (GUCE n.61) titoli export - deroga al reg. (CE) 1282/2006 per quanto riguarda il termine di validità dei titoli export con fissazione anticipata della re- stituzione

reg. (CE) 221 del 01.03.2007 (GUCE n.64) aliquote restituzione reg. (CE) 222 del 01.03.2007 (GUCE n.64) gara burro

reg. (CE) 257 del 09.03.2007 (GUCE n.71) deroga reg. (CE) 800/99 reg. (CE) 273 del 15.03.2007 (GUCE n.76) aliquote restituzione reg. (CE) 274 del 15.03.2007 (GUCE n.76) gara burro

reg. (CE) 276 del 15.03.2007 (GUCE n.76) modifica reg. (CE) 581/04 e reg. (CE) 582/04 reg. (CE) 246 del 29.03.2007 (GUCE n.90) aliquote restituzione

reg. (CE) 247 del 29.03.2007 (GUCE n.90) gara burro

reg. (CE) 398 del 12.04.2007 (GUCE n.98) gara burro

reg. (CE) 456 del 25.04.2007 (GUCE n.109) titoli export Repubblica dominicana reg. (CE) 461 del 26.04.2007 (GUCE n.110) aliquote restituzione

reg. (CE) 462 del 26.04.2007 (GUCE n.110) gara burro

Per ulteriori approfondimenti si veda la Scheda Tecnica – A19 contenuta nel CD-ROM allegato.

3.2.2 Le produzioni ortofrutticole