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3.1 Gli interventi nell’ambito del I pilastro della PAC

3.1.2 Metodi e procedure

Gli interventi nell’ambito della nuova PAC comprendono un set di procedure e stru- menti che trovano applicazione negli Stati membri con tempi e modalità a volte differenti. Si tratta di misure di tipo “orizzontale” che caratterizzano l’attività agricola nel suo complesso, misure di tipo “settoriale” relative a specifici comparti della produzione agroa- limentare europea e misure che comportano modifiche al regime di sviluppo rurale.

Le misure settoriali saranno approfondite nei capitoli successivi, mentre le misure La nuova PAC lascia gli

agricoltori liberi di produrre ciò che esige il mercato

Regime di pagamento unico – RPU

un pagamento unico per azienda agli agricoltori dell'UE, indipendente dalla produzione; alcuni elementi degli aiuti accoppiati sono mantenuti, in misura limitata, per evitare l'abbandono della produzione;

Il pagamento sar à subordinato al rispetto delle norme in materia di salvagua rdia ambientale, sicurezza alimentare, sanità animale e vegetale e protezione degli animali, come pure all'obbligo di mantenere la terra in buone condizi oni agronomiche ed ecologiche

La nuova PAC impone la cosiddetta "condizionalità"

La nuova PAC rafforza la politica di sviluppo rurale (II pilastro della PAC)

Potenziamento della politica di sviluppo rurale, cui verran no destinati maggiori stanziamenti, nuove misure a fa vore dell'ambiente, della q ualità e d el benessere animale, nonché per aiutare gli agricoltori a d adeguarsi alle norme di produzione UE a partire dal 2005;

La nuova PAC rafforza lo strumento della modulazione

Riduzione dei pagamenti diretti alle grandi aziende ("modulazione") allo scopo di finanziare la nuova politica di sviluppo rurale;

La nuova PAC introduce lo strumento della disciplina finanziaria

Un meccanism o di discipli na finanziaria inteso ad impedire che venga superato i l bilancio agricolo fissato fino al 2013;

orizzontali e le modifiche al regime di sviluppo rurale vengono trattate nel presente para- grafo in maniera sintetica.

Misure orizzontali - disaccoppiamento

- condizionalità dei pagamenti - cross-compliance

- sistema di consulenza aziendale - audit - modulazione Misure settoriali - cereali - grano duro - latte - riso - piante proteiche - foraggi essiccati - frutta in guscio - coltivazioni energetiche - “credito carbonio” - olio - tabacco

Modifiche al regime di sviluppo rurale

- nuovi incentivi per la qualità degli alimenti, per il rispetto delle norme e per il benesse- re degli animali

- giovani agricoltori - agroambiente

Prima di procedere alla descrizione dei principali meccanismi che caratterizzano la nuova PAC, si riporta una tabella che definisce la cornice normativa che ha accompagna- to il processo di riforma della PAC.

Tabella 4 – La normativa sulla PAC

Regolamenti di base

Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003

Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituzione di taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n 1783/2003 del 29/09/2003 Modifiche al reg. (CE) 1257/99 sullo sviluppo rurale

Regolamento (CE) n. 21/2004 del 17/12/2003 Modifiche al reg. 1782/2003. Istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE

Regolamento (CE) n. 864/2004 del 29/04/2004 Modifiche al 1782 con l'introduzione di olio, tabacco, cotone e luppolo.

Rettifica del Comitato Star al reg. (CE) 1975/2006

Rettifica del Comitato Star al reg. (CE) 1975/2006

Regolamenti di settore

Regolamento (CE) n. 1784/2003 del 29/09/2003 OCM settore cereali Regolamento (CE) n. 1785/2003 del 29/09/2003 OCM riso

Regolamento (CE) n. 1786/2003 del 29/09/2003 OCM foraggi essiccati Regolamento (CE) n. 1787/2003 del 29/09/2003 OCM latte

Regolamento (CE) n. 1788/2003 del 29/09/2003 prelievo latte Regolamento (CE) n. 865/2004 del 29/09/2003 OCM olio

Regolamenti applicativi

Regolamento (CE) n.795/2004 del 21/04/2004 Applicazione del regime di pagamento unico

Regolamento (CE) n. 796/2004 del 21/04/2004 Recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al reg. (CE) n. 1782/03, modificato dal reg. (CE) n. 239/2005 dell’ 11/02/05

Regolamento (CE) n.1973/2004 del 29/10/2004 Regolamento applicativo regimi di sostegno

Regolamento (CE) n. 239/2005 del 11/02/2005 Modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006

Applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale. Regolamento (CE) n. 381/2007 della

Commissione del 4 aprile 2007,

Modifica del regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/20 03 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e del regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

Il disaccoppiamento

Con il meccanismo del “disaccoppiamento” gli agricoltori vengono lasciati liberi di pro- durre ciò che esige il mercato. Ciò significa che se prima i contributi dell'Unione europea ve- nivano erogati in base al tipo di coltura praticata, con l'entrata in vigore della riforma l'impre- sa agricola percepirà un unico importo di riferimento e non singoli premi per tipologia di pro- dotto coltivato.

Il pagamento unico aziendale (RPU) diviene, quindi, la nuova modalità di sostegno diret- to al reddito degli agricoltori, introdotta dalla riforma della PAC.

Modalità di attuazione

Il RPU stabilisce che ogni agricoltore benefici di un pagamento unico disaccoppiato (svincolato dalle produzioni), basato su quanto dallo stesso percepito nel triennio di riferimen- to 2000-2001-2002 ai sensi di almeno uno dei regimi di pagamento elencati nell’allegato VI del reg. (CE) 1782/2003.

Normativa nazionale

Decreto ministeriale n. 1628 del 20/7/2004 RPU. Stabilisce le circostanze in cui è possibile invocare le cause di forza maggiore (art. 40 reg. (CE) 1782/2003) ed è stato dato avvio alla ricognizione preventiva.

Decreto ministeriale n. 1787 del 5/8/2004 Stabilisce ulteriori disposizioni attuative riguardanti l'avvio del regime di pagamento unico, la gestione della riserva nazionale, i criteri di ammissibilità, la condizionalità, l'assegnazione ed uso dei titoli all'aiuto, i tipi specifici di agricoltura (art. 69 reg. (C E) 1782/2003), il trasferimento dei titoli, il ritiro dalla produzione.

Decreto ministeriale n. 2026 del 24/9/2004 Definisce le modalità di accesso e di attuazione per i premi istituiti ex art. 69 del reg. (CE) 1782/2003. Con successivi decreti ministeriali saranno definite le norme relative alla disciplina dei casi in cui la regolamentazione comunitaria rinvia alle decisioni dello Stato membro; in particolare per quanto attiene all’attuazione della riserva nazionale e della condizionalità.

Decreto ministeriale n. 1783 del 05/08/2004 Disposizioni per l’attuazione della riforma della PAC. Decreto ministeriale n. 5406 del 13/12/2004 Norme quadro nazionali di attuazione – condizionalità. Decreto ministeriale n. 4432/ST del 15/12/ 2005

(G.U. n. 302 del 15/12/2005 )

Nuove disposizioni nazionali sulla condizionalità.

Decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006 (G.U. n. 88 del 14/04/2006)

Norme in materia ambientale.

Decreto interministeriale effluenti del 7 aprile 2006

Criteri e norme tecniche per la disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

Circolare AGEA (prot. N. ACIU.2006.563 del 2 agosto 2006).

Applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità. Anno 2006.

Decreto ministeriale del 21 dicembre 2006. (G.U. n. 301 del 29 dicembre 2006)

"Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005".

Sulle superfici per le quali gli agricoltori percepiscono il pagamento unico possono svolgere qualsiasi attività agricola, fatta eccezione per le colture permanenti, le patate di- verse da quelle da fecola e gli ortofrutticoli. Tuttavia, questi ultimi potrebbero essere per- messi “in secondo raccolto” a partire dal 1° gennaio 2006, se si tratta di “produzioni secon- darie” e per un periodo di occupazione del terreno non superiore ai 3 mesi (articolo 51 del regolamento CE n. 1782/03, così come modificato dal regolamento CE n. 864/2004).

Il pagamento unico è condizionato al rispetto di criteri di gestione obbligatori (alle- gato III del reg. CE 1782/2003) e/o al rispetto delle buone condizioni agronomiche e am- bientali (allegato IV del reg. CE 1782/2003). L’insieme di tali obblighi va sotto il nome di “condizionalità” ed è vigente a partire dal 1° gennaio 2005.

Nel nuovo regime unico di pagamento per azienda confluiscono le tipologie di paga- menti diretti relative ai seguenti settori (allegato VI del reg. (CE) n. 1782/2003):

- seminativi, compreso l’aiuto supplementare al grano duro; - patate da fecola;

- legumi da granella (ceci, lenticchie, cicerchie, vecce, ecc.); - riso (parte dell’attuale aiuto);

- foraggi essiccati (parte dell’attuale aiuto alla trasformazione);

- carni bovine: premio speciale bovini maschi, premio per vacca nutrice, pagamenti per l’estensivizzazione, premi alla macellazione, pagamenti supplementari;

- ovini e caprini: premio per pecora e per capra, premi supplementari;

- latte (in Italia a partire dal 2006): nuovi pagamenti diretti introdotti con la riforma del- l’OCM latte;

- olio d’oliva, a partire dal 1° gennaio 2006; - tabacco, a partire dal 1° gennaio 2006; - cotone, a partire dal 1° gennaio 2006;

Il nuovo RPU è entrato in vigore in Italia a partire dal 1° gennaio 2005, secondo quanto deciso con il DM n. 1787 del 5/8/2004. Lo stesso DM stabilisce le modalità ope- rative e la tempistica per l’avvio del RPU.

I beneficiari dei pagamenti unici

I beneficiari dei pagamenti unici sono:

- gli “agricoltori storici” che abbiano fruito nel periodo 2000-2002 di almeno uno dei re- gimi di sostegno ammessi al disaccoppiamento;

- gli “agricoltori per successione” che abbiano ricevuto l’azienda o parte dell’azienda per via ereditaria (successione mortis causa o successione anticipata)

- gli agricoltori che abbiano ricevuto un titolo dalla riserva nazionale (Riserva nazionale) Si riporta una tabella che sintetizza il quadro dei beneficiari:

Tabella 5 - I beneficiari dei pagamenti unici

8 NOTE MODALITA’ PER LA FISSAZIONE DEI

TITOLI

Agricoltori storici I regimi di sostegno che rientrano nel nu ovo regime di pagam ento unico sono: seminativi, patate da fecola, legumino se da granella (lenticchie, ceci, v ecce), riso, foraggi essiccati, carni b ovine, ca rni ovi -caprine, latte (dal 2006), olio di oliva (dal 2006), tabacco (da l 2006).

Tali agricoltori, han no ricevuto una comunicazione dall’AGEA; l ’agricoltore verificata la rispondenza dei dati AGEA , conferma la propria posizi one aziendale, ovvero se sono intervenuti eventi m odificativi (cambio di denominazione, scissioni, fusioni, circostanze eccezionali) comunica all’AGEA, anche tramite i CAA, le correzioni e l a documentazione giustificativa d egli eventi modificativi, entro il 10 dicembre 2004. Agricoltori per

successione

L’agricoltore che gestiva, precedentemente , l’azienda deve aver fruito nel periodo 2000- 2002 di almeno uno dei regimi di soste gno ammessi al disaccoppiamento.

L’agricoltore che ha ricevuto l’azie nda per via ereditaria deve presentare, entro il 10 dicembre 2004, la documentazione giustificativa relativ a alla successione mortis causa o alla successione anticipata.

Agricoltori che abbiano ricevuto un titolo dalla riserva nazionale

Per ricevere un titolo dalla riserva nazional e occorre rientrare nei criteri obiettivi stabilit i dall’Unione europea e dagli Stati membri.

Gli agricoltori che hanno i requisiti per accedere alla riserva nazi onale possono presentare domanda di fissazione dei titoli.

UTILIZZA ZIONE E TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DATI CHE L’AGEA COMUNICHERÀ AI BE NEFICIARI DEL PAGAMENTO UNICO AZIENDALE

Uso dei diritti L’agricoltore titolare di un diritto all’aiuto può richiedere annualmente il pagamento dell’im porto; il diritto deve essere abb inato ad un “ettaro ammissibile”

Importo di riferimento

Equivale alla m edia tri ennale (ricalcolata) degli importi complessivamente percepiti da un agricoltore per ogni anno civile, nel periodo di riferimento 2000, 2001 e 2002, a titolo dei regimi di sostegno disaccoppiati.

Ettari ammissibili per l’uso dei diritti

Qualunque superficie agricola investita a seminativi o a pascolo perm anente, escluse le colture permanenti, gli or tofutticoli freschi, da destinare alla trasf ormazione, le patate (eccetto quelle destinante all a fabbricazione di fecola), le col ture forestali e gli usi non agricoli.

Numero di ettari Pari al nume ro medio triennale di ettari ch e hanno dato origine all’importo di riferimento.

Trasferimento dei diritti

I diritti possono essere t rasferiti, tramite compravendita, c on o senza trasferimento di terra, tra agricoltori di uno stesso SM. I diritti possono essere affittati contestualmente all’affitto della terra. I diritti non possono essere affittati separatamente dalla ter ra.

Numero e valore dei diritti

Il numero dei diritti è uguale al numero di ettari; il valore dei diritti per ettaro è calcolat o dividendo l’importo di riferim ento per i l numero di ettari.

Si riporta una tabella con l’abbinamento e l’utilizzazione dei titoli:

Tabella 7 - Le scelte dell’Italia sull’attuazione della riforma della PAC

OPZIONE

NAZIONALE RIFERIMENTONORMATIVO OPZIONI SCELTO DEL GOVERNOITALIANO

Entrata in vigore del nuovo regime di pagamento unico per azienda

Art. 71, reg. (CE) 1782/2003

Gli Stati membri possono decidere di applicare il regime di pagamento unico per azienda entro il 1 gennaio 2005 o il 1/01/06 o il 1/01/07

L’entrata in vigore del regime di pagamento unico è fissata al 1/01/2005.

Forme di disaccoppiamento parziale: Seminativi Carni ovine e caprine Carni bovine

Art. 66, reg. (CE) 1782/2003 Art. 67, reg. (CE) 1782/2003 Art. 68, reg. (CE) 1782/2003

Disaccoppiamento totale o parziale; Disaccoppiamento totale o parziale; Disaccoppiamento totale o parziale;

Disaccoppiamento totale; Disaccoppiamento totale; Disaccoppiamento totale;

Attuazione facoltativa per tipi specifici di agricoltura e per la produzione di qualità

Art. 69, reg. (CE) 1782/2003

Gli Stati membri possono destinare fino al 10% del loro plafond nazionale e settoriale di aiuti per incoraggiare tipi specifici di agricoltura ri tenuti importanti per la conservazione dell’ambiente ed il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli.

Si farà ricorso a questa opzione: Trattenuta dell’8% del massimale dei seminativi;

Trattenuta del 7% del max delle carni bovine;

Trattenuta del 5% del max delle carni ovine.

Le somme trattenute sono destinate settore per settore e su base annua alla concessi one di un pagamento

supplem entare agli agricoltori del settore interessato per la tutela e la

valorizzazione dell’ambiente o della qualità e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

Esclusione delle sementi dall’RPU

Art. 70, reg. (CE) 1782/2003

Gli Stati membri possono decidere di escludere dall’RPU gli aiuti relativi al settore delle sementi

Esclusione delle sementi dal disaccoppiamento Regionalizzazione

dell’RPU

Art. 58-63, reg. (CE) 1782/2003

Gli Stati membri hanno la possibilità di regionalizzare l’aiuto, con un pagamento uniforme a livello di zona omogenea sugli ettari ammissibili

Non applicazione della regionalizzazione

Anticipo del disaccoppiamento per i prodotti lattiero-caseari

Art. 62, reg. (CE) 1782/2003

Lo Stato membro può decidere che gli impor ti risultanti dai premi per i prodotti lattiero-caseari siano inclusi, parzialmente o totalmente nell’RPU a decorrere dal 2 005, anziché dal 2007.

Anticipo del disaccoppiamento dei pagamenti diretti per il settore lattiero caseario al 2006

Riserva nazionale dei diritti

Art. 42, reg. (CE) 1782/2003

Gli Stati membri possono decidere un taglio degli importi di riferimento ai fini della costituzione di una riserva nazionale. Tale taglio non p uò superare il 3%. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di utilizzazione della riserva nazionale.

La riserva nazionale è attuata a livello nazionale. La determinazione della trattenuta sarà effettuata Dopo la verifica degli importi di riferimento, ecc, ecc

Tabella 8 - Le fasi e le date per l’accesso all’RPU

DATE FASI AGEA AGRICOLTORE

Agosto- settembre 2004

Ricognizione ed identificazione di tutti gli agricoltori ammissibili

Comunicazione dei dati a tutti gli agricoltori che hanno beneficiato di un pagamento diretto nel periodo di riferimento 2000-2002 o negli anni successivi 2003-2004 15/09/04 -

10/12/04

L’agricoltore anche con l’assistenza del CAA, verifica la rispondenza dei dati comunicati e, ove necessario, comunica le correzioni e gli eventi modificativi (cambio di denomi nazione, scissioni, fusioni, azienda ottenuta in eredità, circostanze eccezio nali)

L’agricoltore anche tramite il CAA presenta la documentazione giustificativa degli eventi modificativi entro il 10/12/2004

Entro il 31/03/2005

Fissazione provvisoria dell’aiuto

L’AGEA provvede ad inviare agli agricoltori un modulo di domanda contenente: - Importo di riferimento del PU; numero di ettari e numero e valore dei titoli all’aiuto. Entro il

15/05/2005

Domanda di fissazione definitiva

Gli agricoltori presentano all’AGEA la domanda di fissazione definitiva dei titoli all’aiuto e di ammissione all’RPU. In questa fase occorre dimostrare il possesso della qualifica di agricoltore. Gli agricoltori che sono nelle condizioni di chiedere la riserva nazionale la richiedono. Entro il

15/05/2005

Domanda di pagamento L’agricoltore presenta la domanda di pagamento nell’ambito dell’RPU

Entro il 15/08/2005

Fissazione definitiva dei titoli di aiuto

L’AGEA assegna agli agricoltori i titoli all’aiuto definitivo

Tra il 1 dic 2005 e il 30 giugno 2006

Pagamento dell’aiut o L’AGEA effet tua il pagamento dell’aiuto al netto della modulazione

Entro il 30/09/2006

L’AGEA effet tua il pagamento dell’aiuto ridotto con la modulazione: il 3% dell’importo inferiore a 5000 euro.

Condizionalità

Condizionalità o cross compliance significa vincolare l’erogazione dei pagamenti di- retti al rispetto obbligatorio di regolamenti e direttive in materia di ambiente, sicurezza ali- mentare, sanità pubblica, salute e benessere degli animali.

Essa rappresenta pertanto l’insieme delle norme e delle regole che le aziende agrico- le devono rispettare per poter accedere al regime del pagamento unico.

I controlli saranno svolti dalle autorità nazionali competenti a seconda delle diverse materie interessate, sotto il coordinamento del sistema integrato di controllo e gestione del- la PAC (Sigc).

Si tratta quindi di un meccanismo, introdotto con il reg. (CE) 1259/99, attraverso il quale i beneficiari di pagamenti diretti devono assicurare il rispetto di alcuni requisiti mi- nimi in materia di protezione ambientale, pena la riduzione o la soppressione del livello di sostegno garantito.

La riforma Fischler del giugno 2003 (reg. CE 1782/03) amplia il campo di applica- zione della condizionalità, attribuendole un ruolo centrale all’interno della PAC. In parti- colare, gli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti devono ora rispettare sia alcuni “cri- teri di gestione obbligatori” (allegato III) sia “mantenere la terra in buone condizioni agronomiche ed ambientali” (allegato IV), secondo le disposizioni delle autorità naziona- li o regionali competenti e sulla base di precise scadenze temporali.

Misure di sviluppo rurale

Nel dibattito sulla PAC ampio spazio è stato dato, soprattutto a partire da Agenda 2000, al rafforzamento della politica di sviluppo rurale.

La riforma prevede un ampliamento significativo, a partire dal 2005, della portata degli strumenti disponibili per lo sviluppo rurale, allo scopo di promuovere la qualità degli alimenti, soddisfare criteri più elevati e incoraggiare il benessere degli animali.

Tutti i cambiamenti previsti mirano essenzialmente ad aiutare gli agricoltori a far fronte alle nuove sfide. Gli Stati membri e le Regioni hanno potuto decidere se inserire le nuo- ve misure nei loro PSR o POR, che riguardano:

- la qualità alimentare: incentivi agli agricoltori che partecipano a programmi autorizza- ti per il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli e dei processi produttivi appli- cati e che, in tal senso, forniscono garanzie ai consumatori; è inoltre previsto un soste- gno, tramite aiuti pubblici, a favore delle associazioni di produttori, per attività di infor- mazione dei consumatori e di promozione dei prodotti ottenuti nell'ambito di progetti di miglioramento della qualità;

- l'adeguamento alle norme: gli Stati membri possono offrire un sostegno temporaneo e decrescente per aiutare i loro agricoltori ad adeguarsi alle norme rigorose previste dal- la legislazione comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute degli anima- li e delle piante, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro. Nessun aiuto sarà ero- gabile nel caso in cui un singolo agricoltore non si conformi a norme già incluse nella legislazione nazionale;

- un servizio di consulenza per le aziende agricole: un apposito sostegno è previsto per contribuire alle spese sostenute dagli agricoltori per servizi di consulenza aziendale; - il benessere degli animali: è ora prevista la concessione di sovvenzioni a favore degli

agricoltori che si impegnino, per un periodo di almeno cinque anni, a migliorare il be- nessere degli animali presenti nella loro azienda, spingendosi oltre le buone prassi nor- malmente in uso nel settore zootecnico. Il sostegno sarà erogato annualmente sulla ba- se dei costi supplementari e delle perdite di reddito derivanti dal rispetto di tali impegni.

Modulazione

La modulazione rappresenta lo strumento/opportunità nell’ambito della PAC per raffor- zare le misure comunitarie di sviluppo rurale al fine di rispondere alle preoccupazioni del pubblico e al fabbisogno delle aree rurali.

Si tratta di ridurre le spese riguardanti le misure del pilastro 1 “politica di mercato” e di trasferire gli importi stanziati per tali spese alle misure del pilastro 2 “sviluppo rurale”.

Prima della riforma del giugno 2003 tale disciplina era stata già prevista e gli Stati mem- bri avevano la possibilità di applicare la modulazione su base volontaria.

Con la riforma del 2003 la modulazione diviene obbligatoria: gli Stati membri devono ap- plicarla secondo le aliquote previste dalla riforma. Essa interessa gli agricoltori dell’intera UE ad eccezione delle piccole aziende agricole. Al fine di finanziare le ulteriori misure di svilup- po rurale previste dalla riforma, tutti i pagamenti diretti (RPU e altri aiuti diretti) sono ridotti del 3% nel 2005, del 4% nel 2006 e del 5 % nel periodo 2007-2012.

Una percentuale (cioè il 33% nel 2005, il 25% nel 2006 e il 20% negli esercizi successi- vi) dell’importo della modulazione generato in un dato Stato membro è stanziato per detto Sta-