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Le produzioni ortofrutticole

3.2 Gli interventi comunitari per settori produttivi

3.2.2 Le produzioni ortofrutticole

Il reg. (CE) 2202/1996 che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agru- mi è strettamente connesso al reg. (CE) 2200/96 relativo al tema più ampio della OCM ortofrutta, rappresentando le organizzazioni dei produttori il cardine sui cui si impernia la politica di sostegno delle produzioni agrumicole europee. Lo spirito che ha guidato il legislatore comunitario è quello di sostenere i produttori di agrumi nel superamento del- le gravi difficoltà di commercializzazione della produzione comunitaria, legate da una parte alle eccedenze produttive e alle caratteristiche varietali non pienamente risponden- ti alle esigenze espresse dai mercati al consumo fresco e, dall’altra all’eccessiva polve- rizzazione dell’offerta a fronte di una crescente concentrazione nel settore distributivo. Pertanto viene offerta ai produttori agrumicoli l’alternativa, opportunamente regola- mentata, dello sbocco alla trasformazione industriale in succhi e/o segmenti (spicchi) con l’obiettivo di calmierare il mercato fresco e stabilizzare quello dei succhi, garantendo co- sì ai consumatori l’offerta di succhi a prezzi e qualità ragionevoli.

La regolamentazione del settore agrumi è ricompresa nel più ampio dibattito di ri- forma dell’OCM ortofrutta (si veda scheda). Da aggiungere, rispetto alla più generale ri- forma dell’OCM ortofrutta, l’ipotesi di eliminazione degli aiuti alla trasformazione a fronte del passaggio al disaccoppiamento totale, con un premio basato sulle superfici e non più sulle quantità, in linea con la riforma PAC del 2003.

Da segnalare in merito alla legislazione vigente, il superamento, da parte dell’Ita- lia, ma anche di altri partner europei, del limite di trasformazione degli agrumi (arance in primis ma anche piccoli agrumi e pompelmi) per ogni campagna di commercializza- zione, con conseguente riduzione dell’aiuto unitario.

Per ulteriori approfondimenti si veda la Scheda Tecnica – A20 contenuta nel CD-ROM allegato.

Il reg. (CE) 2200/96 nasce con l’obiettivo di ridisegnare con chiarezza e di aggiornare alle pressanti dinamiche di cambiamento in atto nel mercato le regole di funzionamento del- l’OCM ortofrutticola in vigore precedentemente. Il Consiglio, infatti, riconosce l’urgente ne- cessità di creare un quadro normativo che stimoli i produttori ortofrutticoli a organizzarsi orizzontalmente, raggrupando l’offerta, per fronteggiare con successo la crescente concentra- zione della domanda. Per raggiungere il cruciale obiettivo di rafforzamento della posizione di mercato dei produttori il Consiglio punta sulle Organizzazioni dei produttori (OP) che so- no chiamate a gestire con spirito e logica imprenditoriale la commercializzazione delle pro- duzioni, curando anche la fase di campo tramite la promozione di tecniche colturali ecocom- patibili. Per sottolineare il ruolo di attore di mercato che le OP sono chiamate a svolgere il re- golamento istituisce un principio fortemente innovativo: la corresponsabilità finanziaria nel- la gestione del mercato. Le OP devono infatti redigere un programma operativo pluriennale, rendicontato però annualmente, che rappresenta lo strumento con cui orientare la produzio- ne al mercato. Per finanziare il piano operativo le OP devono istituire un fondo di esercizio alimentato in maniera paritaria da contributi degli associati, calcolati in base al volume o al valore degli ortofrutticoli effettivamente commercializzati sul mercato e dall’aiuto finanzia- rio concesso annualmente dall’UE sulla base della rendicontazione. Il Consiglio, inoltre, sta- bilisce che il programma operativo deve includere fra gli obiettivi alcuni di quelli indicati dal- lo stesso regolamento, con attenzione particolare alla questione ambientale, intesa sia come salvaguardia dell’ambiente che come tutela della salute del consumatore. Fra le opzioni d’uso del fondo di esercizio è previsto anche il finanziamento dei ritiri dai mercati, ma tale destinazione viene considerata una misura eccezionale in quanto il Consiglio ribadisce che il ritiro non può essere considerato uno sbocco per le produzioni alternativo al mercato, che non deve più essere regolato dall’esterno secondo una logica improntata ad affrontare il con- tingente, ma secondo un approccio di pianificazione competitiva.

Nel corso del 2004 la Commissione europea ha avviato il dibattito per la riforma glo- bale dell’OCM per i prodotti ortofrutticoli sia freschi sia trasformati e nel gennaio del 2007 ha presentato la proposta del nuovo regolamento. Le ragioni alla base della riforma possono sinteticamente essere ricondotte all’osservazione da parte della Commissione dell’aumento, nel corso dell’ultimo decennio, della già forte pressione di mercato sul comparto dei prodot- ti ortofrutticoli congiuntamente esercitata da parte della grande distribuzione e delle catene di discount che, grazie all’elevata concentrazione, tendono a imporre i prezzi di mercato e, dalla concorrenza dei prodotti importati che, con una qualità più che accettabile e prezzi re- lativamente bassi, stanno conquistando una fetta di mercato sempre più ampia. Per affronta- re con successo le sfide di mercato i produttori ortofrutticoli non possono non concentrare la produzione; a questo riguardo la Commissione ha preso atto che nonostante la riforma del settore operata nel 1996 con l’emanazione del reg. (CE) 2200/96 che identificava nelle OP e nei programmi operativi gli attori e gli strumenti per competere efficacemente sul merca-

to, in alcuni Stati membri un’elevata percentuale di produttori sono ancora restii ad organiz- zare orizzontalmente l’offerta.

Altra ragione che ha spinto la Commissione alla revisione dell’OCM ortofrutticola ri- guarda la non conformità al resto della nuova PAC di alcune misure ricomprese dall’attuale OCM (aiuti ai produttori correlati alla quantità di ortofrutta consegnata all’industria di trasfor- mazione, aiuti erogati direttamente ai trasformatori e aiuti erogati ai produttori tramite le OP, talvolta in funzione della superficie).

Dal primo gennaio 2008 è entrata in vigore la riforma del settore degli ortofrutticoli con il regolamento (CE) 1182/2007. Il provvedimento può essere sintetizzato come segue:

Organizzazioni di produttori: le OP acquistano maggiore flessibilità e le loro regole so- no semplificate. I produttori sono liberi di aderire a più OP per ciascun prodotto. Saranno ero- gati finanziamenti supplementari (tasso di cofinanziamento comunitario del 60% anziché del 50%) nel caso di forme di organizzazioni superiori AOP, OP transazionali, fusioni di OP, par- tecipazioni di OP ad azioni svolte a livello interprofessionale; gestione delle crisi: sarà orga- nizzata tramite le OP (per il 50% a carico del bilancio UE). Per gestire le crisi di mercato si farà ricorso a strumenti quali la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta de- gli ortofrutticoli, iniziative di promozione e comunicazione in tempo di crisi, formazione, as- sicurazione del raccolto e copertura delle spese amministrative per la costituzione di fondi co- muni di investimento. I ritiri dal mercato effettuati dalle OP saranno cofinanziati in ragione del 50%. La Comunità si accollerà il 100% delle spese per le operazioni di distribuzione gra- tuita a scuole, colonie di vacanze, ospedali, enti caritativi, ospizi per persone anziane e isti- tuti di pena, nel limite quantitativo del 5% della produzione commercializzata da ciascuna OP.

Inserimento dell’ortofrutta nel regime di pagamento unico: la superficie coltivata a or- tofrutticoli potrà beneficiare dei diritti all’aiuto nell’ambito del regime di aiuti disaccoppia- ti vigente in altri comparti agricoli. Tutti gli aiuti esistenti a favore degli ortofrutticoli trasfor- mati saranno disaccoppiati e verranno aumentati i massimali di bilancio nazionali dell’RPU.

Misure ambientali: l’inserimento dell’ortofrutta nell’RPU implica l’obbligo di rispet- tare la condizionalità per tutti i beneficiari di pagamenti diretti. Inoltre, ciascun programma operativo dovrà destinare almeno il 20% della spesa a interventi ambientali. La produzione biologica fruirà di un tasso di cofinanziamento comunitario del 60% in ciascun programma operativo.

Promozione: l’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda un consumo giorna- liero di 400 grammi pro capite di frutta e verdura. Attualmente solo la Grecia e l’Italia rag- giungono questo livello. Le OP avranno la possibilità di inserire nei loro programmi opera- tivi iniziative di promozione del consumo di ortofrutticoli. Il cofinanziamento comunitario sarà portato al 60% se la promozione si rivolge agli scolari e agli adolescenti. I prodotti riti-

rati dal mercato potranno essere distribuiti gratuitamente ad enti caritativi, scuole e colonie di vacanze.

Scambi con i paesi terzi: dato che i negoziati sul commercio mondiale sono tuttora in corso, la proposta non tocca la disciplina vigente in materia di commercio estero. Si propo- ne soltanto di abolire le restituzioni all’esportazione.

Semplificazione: l’abolizione degli aiuti alla trasformazione e delle restituzioni al- l’esportazione, come pure le nuove norme sulle OP, contribuiranno notevolmente a sempli- ficare il quadro normativo. Allo stesso fine concorrerà anche l'armonizzazione dei principi fondamentali che reggono le norme di commercializzazione per tutti i prodotti agricoli, compresi gli ortofrutticoli.

Per ulteriori approfondimenti si veda la Scheda Tecnica – A21 contenuta nel CD-ROM allegato.

Ortofrutticoli trasformati

Il reg. (CE) 2201/1996 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei pro- dotti trasformati a base di ortofrutticoli, (pomodori, pere e pesche da industria), è strettamente connesso con il reg. (CE) 2200/96 inerente al tema più ampio della OCM ortofrutta, rappresen- tando le organizzazioni dei produttori il cardine su cui si impernia la politica di sostegno delle produzioni ortofrutticole europee con destinazione industriale.

Lo spirito che ha guidato il legislatore comunitario è quello di sostenere i produttori di or- taggi e frutta destinati alla trasformazione nell’affrontare la concorrenza sui mercati internazio- nali da parte di Paesi terzi nei quali i prezzi di produzione sono sensibilmente inferiori a quel- li europei. Inoltre, il legislatore comunitario intende stabilizzare il mercato garantendo il rego- lare approvvigionamento dell’industria.

In sintesi, l’OCM si concretizza nella regolamentazione dei rapporti contrattuali fra pro- duttori agricoli (per il tramite delle OP) e industrie di trasformazione e nell’erogazione di un aiu- to alla produzione per quantità di materia prima avviata alla trasformazione industriale.

La regolamentazione del settore degli ortofrutticoli trasformati è ricompresa nel più am- pio dibattito di riforma dell’OCM ortofrutta (si veda paragrafo precedente). Da aggiungere, ri- spetto alla più generale riforma dell’OCM ortofrutta, l’ipotesi di eliminazione degli aiuti alla tra- sformazione a fronte del passaggio al disaccoppiamento totale, con un premio basato quindi sul- le superfici e non più sulle quantità, in linea con la riforma PAC del 2003.

Da segnalare in merito alla legislazione vigente, il superamento, da parte dell’Italia, ma anche di altri partner europei, del limite di trasformazione dei pomodori e delle pere per ogni campagna di commercializzazione con conseguente riduzione dell’aiuto unitario.

Il regolamento prevede anche un regime di aiuto alla produzione per i fichi secchi e le pru- gne secche ottenute da susine da innesto, purché prodotti da frutta raccolta nella Comunità. L’aiuto alla produzione però, diversamente da quanto attualmente in vigore per pomodori, pe- re e pesche, viene concesso all’impresa di trasformazione che abbia pagato al produttore agri- colo per la materia prima un prezzo pari almeno a quello minimo previsto.

Per ulteriori approfondimenti si veda la Scheda Tecnica – A22 contenuta nel CD-ROM allegato.

Frutta in guscio

Il regolamento (CE) 1782/2003 introduce il regime di pagamento unico per azienda di- saccoppiato dalle produzioni aziendali. Tuttavia prevede anche l’erogazione di premi specifi- ci a sostegno di alcune specie vegetali e animali con lo scopo di salvaguardarne nelle aree di produzione il ruolo socio-economico e ambientale. Tali premi, che pressupongono il manteni- mento della produzione, non rientrano nel calcolo del pagamento unico aziendale. Nel caso del- la frutta a guscio il Consiglio riconosce il rischio di abbandono per tali colture nelle aree tradi- zionali con conseguenti effetti negativi sul piano ambientale, rurale, sociale ed economico, per- tanto istituisce un aiuto ad ettaro vincolandolo al rispetto di due condizioni: estensione minima della superficie eleggibile e densità minima di impianto. Il regolamento stabilisce anche l’im- porto totale massimo che ciascuno Stato membro ha a disposizione per concedere l’aiuto e fis- sa anche la superficie nazionale garantita (SNG). Le specie eleggibili comprendono nocciolo, noce comune, mandorlo, pistacchio e carrubo, mentre resta escluso il castagno da frutto.

La normativa comunitaria, in precedenza, demandava agli Stati membri la decisione di differenziare l’aiuto in funzione dei prodotti, di integrare l’aiuto comunitario con un aiuto na- zionale e di subordinare l’accesso all’aiuto all’appartenenza degli agricoltori ad un’organizza- zione di produttori riconosciuta. L’Italia ha scelto di:

- non differenziare l’aiuto in funzione della coltura (quindi nocciolo, noce, pistacchio, man- dorlo e carrubo sono equiparate sul piano del contributo, l’unica modalità di differenziazio- ne resta la densità di impianto);

- di integrare l’aiuto comunitario con una quota nazionale pari al massimo di quanto previsto dal (reg. CE) 1782/2003;

- di non subordinare l’erogazione dell’aiuto agli agricoltori all’appartenza a un’organizzazio- ne di produttori riconosciuta.

Per ulteriori approfondimenti si veda la Scheda Tecnica – A23 contenuta nel CD-ROM allegato.

3.2.3 I seminativi e le colture industriali