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I seminativi e le colture industriali

3.2 Gli interventi comunitari per settori produttivi

3.2.3 I seminativi e le colture industriali

Il comparto dei cereali, cui fanno riferimento le produzioni di granturco, frumento, farro, orzo, segala, malto, avena e sorgo, è regolato a livello comunitario dal regolamento (CE) 1784/2003 del 29 settembre 2003 che disciplina il mercato interno per questi prodot- ti e ne regola gli scambi con i Paesi terzi. Per i prodotti soggetti ad intervento, il regolamen- to (CE) 1784/2003 prevede un prezzo di intervento di 101,31 eur/ton. e un regime di scambi comprendente dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione che dovrebbe rendere più stabile il mercato comunitario.

Per la coltivazione del frumento duro è previsto, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, un aiuto specifico per ettaro vincolato al- l’utilizzo di particolari varietà di frumento duro da sementi certificate e alla coltivazione di una superficie minima.

Sulle superfici coltivate a frumento duro può essere richiesto, inoltre, un premio supplementare di cui all’art. 69 del regolamento (CE) 1784/2003, per migliorare la quali- tà e la commercializzazione del prodotto.

In Italia, l’elenco delle sementi certificate e delle superfici ammissibili distinte a li- vello di singole regioni, è disciplinato dal DM 15 marzo 2005.

Per ulteriori approfondimenti si veda la Scheda Tecnica – A24 contenuta nel CD-ROM allegato.

Luppolo

L’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo, disciplinata dal regola- mento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio del 23 novembre 2005, che ha abrogato le dispo- sizioni precedenti, è stata inclusa tra le OCM oggetto di riforma da parte del regolamento (CE) n. 1782/2003, le cui disposizioni sono state allargate al settore del luppolo dal rego- lamento (CE) n. 864/2004. Il sistema di pagamento unico e il disaccoppiamento totale de- gli aiuti sono già in vigore, consentendo ai produttori di orientarsi eventualmente verso al- tre produzioni, pur continuando a beneficiare di un reddito stabile.

La superficie coltivata a luppolo nell’UE ammonta a oltre 30.000 ettari, pari a circa il 60% della superficie mondiale, dei quali circa un terzo sono localizzati nei nuovi Stati membri, in particolare Repubblica Ceca, Polonia, Slovenia e Slovacchia, mentre tra i vec- chi Stati membri il luppolo è coltivato in Belgio, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Au- stria, Portogallo e Regno Unito, con la Germania che da sola detiene circa un terzo della superficie mondiale.

Per ulteriori approfondimenti si veda la Scheda Tecnica – A25 contenuta nel CD-ROM allegato.

Riso

Il mercato europeo del riso è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1785/2003 del 29 settembre 2003. Tale regolamento è stato introdotto, con l’abrogazione del reg. (CE) n. 3072/1995, per superare una situazione di grave squilibrio dovuto ad un incremento della produzione interna, alla crescita costante delle importazioni e parallelamente alla limitazio- ne delle esportazioni con restituzione.

Gli obiettivi prefissati dalla Commissione, con il regolamento (CE) n. 1785/2003 era- no di tenere sotto controllo la produzione e ottenere un miglior equilibrio e una maggiore fluidità del mercato; gli strumenti individuati a tale fine sono stati una riduzione netta del prezzo di intervento e l’istituzione, a titolo di compensazione, di un aiuto al reddito per azienda e di un aiuto specifico per la risicoltura che tenesse conto del ruolo particolare di tale coltura nelle zone tradizionali di produzione. Queste ultime due misure sono contem- plate dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabi- lisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agrico- la comune e istituisce regimi di sostegno a favore degli agricoltori. In Italia la definizione delle superfici e la specificazione delle zone tradizionali di produzione è normata dal DM 15 marzo 2005.

Per ulteriori approfondimenti si veda la Scheda Tecnica – A26 contenuta nel CD-ROM allegato.

Tabacco

L’Italia, insieme a Grecia, Francia e Spagna, fa parte dei Paesi dell’UE che produco- no oltre il 90% del tabacco comunitario. L’organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco è stata oggetto di riforma attraverso i regolamenti (CE) n. 1782/2003 e n. 864/2004, con una spesa complessiva che si è ridotta notevolmente a partire dalla riforma della PAC del 1992. Infatti, oltre che l’adeguamento al nuovo regime di pagamento unico previsto anche per altre OCM, per il tabacco sussistono altri elementi che lo rendono un comparto che necessita di particolari accorgimenti: la produzione di un bene in contrasto con altre politiche di tutela della salute e la struttura produttiva caratterizzata da stagiona- lità, concentrazione geografica e ridotte dimensioni aziendali. Pertanto, la riforma è stata caratterizzata dall’introduzione graduale e progressiva del nuovo regime, insieme alla previsione della possibilità di riscattare le quote e, solo inizialmente, di ottenere finanzia-

menti per la riconversione verso altre colture attraverso il “Fondo comunitario per il tabac- co”, finalizzato all’approfondimento delle conoscenze sugli effetti nocivi del tabacco e al- l’orientamento verso varietà e metodi di coltura meno nocivi e più adatti alle condizioni di mercato e le cui risorse per il 2006 sono state ripartite tra gli Stati membri con la decisio- ne (CE) del 4 luglio 2006, n. C (2006) 3030 (pubblicata nella GUUE L 187 dell’8 luglio 2006), che ha attribuito all’Italia oltre 5 milioni di euro, su un totale di oltre 14 milioni di euro destinati alla riconversione delle colture. Il MIPAAF ha fissato le disposizioni per l’at- tuazione della riforma della PAC nel settore del tabacco con il DM 30/1/2006, che disci- plina la durata del regime accoppiato a partire dall’anno 2006 fino al 2009 e detta specifi- che disposizioni per il riconoscimento delle imprese di prima trasformazione e delle asso- ciazioni dei produttori. Con la circolare n. 24258/UM del 28 febbraio 2007 l’AGEA ha sta- bilito le disposizioni per il riconoscimento delle imprese di prima trasformazione del tabac- co, per il raccolto 2007 e anni successivi, che operano sul territorio di propria competen- za. Con il DM del 14 marzo 2006 è stato fissato l’importo indicativo dell’aiuto per kg di prodotto per i gruppi di varietà di tabacco per il raccolto 2006, che varia da 1,87779 euro/kg, per il Flue Cured a 0,35040 euro per il Katerini. Inoltre, la circolare AGEA n. 23 del 3 agosto 2006, contiene le istruzioni per i produttori di tabacco che devono presentare la domanda di aiuto accoppiato per le Regioni ove non sono attivi gli Organismi Pagatori regionali riconosciuti; tale domanda può essere presentata dal singolo produttore oppure at- traverso l'associazione di produttori riconosciuta.

Per ulteriori approfondimenti si veda la Scheda Tecnica – A27 contenuta nel CD-ROM allegato.

Zucchero, isoglucosio e barbabietole da zucchero

Il settore saccarifero è stato di recente ristrutturato con il regolamento (CE) n. 318/2006 del 20 febbraio 2006 che ha abrogato il regolamento (CE) n. 1260/2001 e ha ade- guato il comparto ai principi della nuova PAC. La nuova OCM, entrata in vigore il 1° lu- glio 2006, prevede che gran parte del sostegno ai produttori bieticoli storici sia erogato at- traverso il regime del pagamento unico aziendale.

Il regolamento (CE) 318/2006 ha, inoltre, stabilito per un periodo transitorio che ter- mina nel 2010, la riduzione graduale dei prezzi di intervento dello zucchero e del prezzo minimo della bietola, accompagnata da compensazioni per gli agricoltori per la perdita di reddito causata dalla riduzione dei prezzi e la costituzione di un fondo di ristrutturazione come incentivo per indurre i produttori non competitivi a cessare l’attività.

Tale provvedimento normativo ambisce a garantire il mantenimento della produzio- ne di zucchero solo dove più concorrenziale e, al contempo, favorirne l’abbandono nelle

regioni meno competitive. In queste ultime è stato introdotto, al tal fine, con il regolamen- to (CE) 360/2006, un incentivo finanziario per incoraggiare la chiusura e la riconversione degli zuccherifici, nonché la riqualificazione dei lavoratori dando ai bieticoltori la possi- bilità di differenziare la produzione orientandosi verso altri prodotti.

Aiuti supplementari, sotto forma di aiuti accoppiati concessi a titolo transitorio fino al 2010, sono, inoltre, previsti a favore dei Paesi che, come l’Italia, scelgono di ridurre di oltre il 50% la loro produzione saccarifera o addirittura di eliminarla progressivamente.

Altre misure di interesse per la filiera bieticolo-saccarifera sono state previste, in ag- giunta a quelle indicate, come ad esempio, l’aumento della quota di isoglucosio disponi- bile per l’Italia, la messa a disposizione di una quota per la raffinazione in Italia di zucche- ro greggio di canna, l’introduzione della clausola di salvaguardia per gli EBA, la possibi- lità per i contoterzisti di accedere agli aiuti di ristrutturazione, l’introduzione degli aiuti re- gionali per la diversificazione. Anche queste misure di sostegno avranno scadenza nella campagna 2009/2010.

La riforma del settore bieticolo saccarifero oltre ad essere una delle più recenti è sta- ta anche una delle più dibattute. La Commissione ha avuto, infatti, un approccio molto ra- dicale orientato a ridurre fortemente le eccedenze e a incentivare gli operatori a dismette- re o riconvertire gli impianti non competitivi.

Alla luce delle disposizioni normative presentate, in vigore dal 1° luglio 2006, si pre- vede che le conseguenze sulla struttura produttiva italiana e europea saranno piuttosto im- portanti a scapito di molte regioni europee che dovranno chiudere gli zuccherifici presen- ti perché non competitivi. L’effetto ottenuto dovrebbe, infatti, concentrare la produzione nelle aree più vocate, situate prevalentemente in Francia e Germania.

Per ulteriori approfondimenti si veda la Scheda Tecnica – A28 contenuta nel CD-ROM allegato.

3.2.4 La vite e l’olivo