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C ONTROLLO INTERNAZIONALE DEGLI STUPEFACENTI E CONVENZION

Stupefacenti, una normativa in evoluzione

2.1 C ONTROLLO INTERNAZIONALE DEGLI STUPEFACENTI E CONVENZION

La produzione, il commercio e il consumo di droga e di altre sostanze stupefacenti o psicotrope sono regolati da numerose norme di diritto internazionale1. Le prime regolamentazioni stipulate in tal senso

possono essere individuate nei trattati bilaterali redatti verso la metà dell’Ottocento per porre fine alle guerre condotte da Inghilterra e Francia contro l’impero cinese, note appunto come “guerre dell’Oppio” (Trattato di Nanchino del 1842 e di Tientsin del 1858)2.

La prima conferenza internazionale per discutere della produzione e del consumo mondiale degli stupefacenti, con particolare attenzione proprio al caso dell’Oppio, fu, tuttavia, la “Opium Forum Commission”, tenutasi a Shangai nel 1909, in seno alla quale furono stabilite nove risoluzioni, che possono essere considerate il primo testo di diritto sulla droga, nonché punto di partenza per l’adozione del primo trattato internazionale sulle droghe.

L’accrescersi del fenomeno della dipendenza da sostanze stupefacenti nei paesi orientali e lo sviluppo del commercio dell’Oppio portarono al “Drug Control Treaty”, una convenzione firmata a L’Aja nel 1912, che diede vita a una serie di norme atte a reprimere questo fenomeno, includendo nella lista delle sostanze da tenere sotto controllo, oltre all’Oppio, anche Cocaina e Morfina.

Nel 1925 fu firmata a Ginevra la “The International Opium Convention”, in cui fu stabilita l’adozione di un sistema statistico di controllo su produzione, manifattura, commercio e distribuzione degli oppioidi. Fu inoltre, istituito un “Comitato Centrale Permanente”, composto da otto esperti, con il compito di vigilare sull’evoluzione del mercato mondiale degli stupefacenti, antesignano dell’International Narcotics Control Board, l’attuale organo internazionale per il controllo degli stupefacenti. Un altro aspetto particolarmente significativo della convenzione ginevrina fu quello di applicare un sistema di controllo internazionale sul commercio della Cannabis3.

Sempre a Ginevra, nel 1931, fu firmata una seconda convenzione, in cui si richiedeva, per la prima volta, ai governi di elaborare le stime del proprio fabbisogno annuale di oppioidi, con l’obiettivo di limitare al solo uso medico e scientifico le quantità di sostanze di cui essi venivano riforniti. Fu anche introdotto il “drug scheduling”, uno strumento mediante il quale venivano applicate differenti misure di controllo in base al grado di pericolosità della droga e al suo eventuale utilizzo terapeutico. (League of Nations Convention for limiting the manufacture and the regulating the distribution of narcotics drugs, 1938).

1 Su questo tema non si può non rinviare, anche per un esauriente quadro bibliografico sulla materia, a Marini L. 2002. “Il traffico di droga nel diritto internazionale”, in Annali dell’Istituto Superiore di Sanità, Vol. 38, n. 3: pp. 323-330. <http://www.iss.it/binary/publ/publi/383323.1108648227.pdf>.

2 Ibidem, p. 327.

Nel 1946 l’Organizzazione delle Nazioni Unite emendò sia la Convenzione del 1925 sia quella del 1931 e istituì la “Commissione per gli Stupefacenti”.

Il quadro dell’attuale normativa in materia di stupefacenti, elaborata nell’ambito della Cooperazione Internazionale, che fa riferimento al sistema dell’ONU, comprende la:

• Convenzione Unica sulle Sostanze Stupefacenti (Single Convention on Narcotic Drugs) del 30 marzo 1961, tenutasi a New York presso la sede delle Nazioni Unite;

• Convenzione del 21 febbraio 1971 sulle sostanze psicotrope, promossa dalle Nazioni Unite e firmata a Vienna;

• Convenzione del 20 dicembre 1988 sui precursori delle sostanze stupefacenti e psicotrope, firmata sempre a Vienna.

La Convenzione del 1961 rappresenta una pietra miliare nella storia del controllo dei narcotici a livello internazionale. Tale Convenzione, che abroga e sostituisce una serie di accordi sanciti in seno alla Convenzione Internazionale sull’Oppio del 1912, consta di cinquanta articoli e di quattro tabelle in cui sono elencate più di cento sostanze ad azione stupefacente. L’obiettivo dichiarato di questo accordo, frutto della cooperazione internazionali, è l’interdizione del consumo degli stupefacenti, di cui è accettato il solo uso per scopi medici o di ricerca scientifica4. Aspetto non secondario è l’istituzione di

una “Commissione Internazionale per il Controllo degli Stupefacenti”, la International Narcotics Control Board (INCB), che sostituì i precedenti organi addetti alla regolamentazione, semplificando così la complessa organizzazione di controllo.

La Convenzione di Vienna del 1971 sottopone al controllo internazionale, oltre agli stupefacenti, anche le sostanze psicotrope di origine vegetale o ottenute per sintesi, quali allucinogeni, amfetamine e barbiturici. Si fonda anch’essa sul principio che vieta l’utilizzo di sostanze psicotrope al di fuori di necessità mediche o scientifiche.

Le due convenzioni, quella di New York del 1961 e quella di Vienna del 1971, non prevedono misure dirette in tema di repressione del traffico illecito di stupefacenti, ma si limitano a richiedere agli Stati contraenti sia di cooperare in materia, sia di introdurre, nei propri ordinamenti, i reati inerenti a produzione, traffico e commercio illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope.

La Convenzione di Vienna del 1988 inserisce, invece, nel controllo internazionale anche i precursori delle sostanze stupefacenti e psicotrope. Rispetto alle precedenti convenzioni, quest’ultima affronta anche il problema della domanda, vale a dire del consumo di sostanze stupefacenti, e del recupero dei tossicodipendenti. Su questa base il Parlamento dell’Unione Europea ha emanato a Strasburgo l’11 febbraio del 2004 il Regolamento n. 273 che si propone di armonizzare le norme per il controllo e la sorveglianza di sostanze che vengono utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

La Convenzione Unica sugli Stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961 è stata ratificata e resa esecutiva in Italia dalla Legge n. 412 del 5 giugno 1974 e prevede un ampliamento delle liste per inclusione di farmaci non propriamente stupefacenti e di una maggior comprensione versa l’intossicato, inasprendo invece le pene per i trafficanti. Questa legge prevede, inoltre, che i Paesi, che intendano autorizzare la coltivazione della Cannabis a uso medico, debbano individuare un Organismo Statale ai fini della relativa disciplina. La Legge n. 385 del 22 maggio 1981 ratifica e rende esecutiva la Convenzione di Vienna del 1971.

La normativa in vigore è espressa nel DPR 9 ottobre 1990 n. 309 dal titolo” Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”.

4 Nel preambolo di questa Convenzione si riconosce, infatti, che «l’uso medico degli stupefacenti è indispensabile al fine di alleviare il dolore e le misure volute devono essere adottate al fine di assicurare che gli stupefacenti siano disponibili a tale scopo» (Testo della Convenzione Unica sulle Sostanze Stupefacenti (Single Convention on Narcotic Drugs), 30 marzo 1961).