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P ROSPETTO RIEPILOGATIVO PER LE PRINCIPALI SOSTANZE STUPEFACENTI Sostanza

Stupefacenti, una normativa in evoluzione

P ROSPETTO RIEPILOGATIVO PER LE PRINCIPALI SOSTANZE STUPEFACENTI Sostanza

D.M.S.12 in mg di principio attivo Moltiplicatore variabile Q.M.D.13 in mg di principio attivo Sostanza lorda in grammi o n. di compresse Numero di dosi o assunzioni Eroina 25 10 250 1,7 (15%) 10 ass. Cocaina 150 5 750 1.6 (45%) 5 ass. Cannabis – THC- (marijuana, hashish) 25 20 500 5 (10 %) 15-20

MDMA (ecstasy) 150 5 750 5 compr. 5 ass.

Amfetamina 100 5 500 5 compr. 5 ass.

LSD 0,05 3 0,150 3 francobolli 3 ass.

Figura14 1 - Limiti massimi previsti dall’art. 73, c. 1-bis del DPR 309/90, modificato con il D. del Ministero della Salute del 11 aprile 2006

La Legge Fini-Giovanardi rimodula il sistema tabellare degli artt. 13 e 14 del DPR 309/90, riducendo il numero di tabelle da sei a due. Nella Tabella I sono comprese tutte le sostanze stupefacenti o psicotrope prive di proprietà terapeutiche senza alcuna distinzione (sono presenti sia le (ex) droghe pesanti, sia le (ex) droghe leggere). Nella Tabella II, invece, sono inserite le sostanze medicinali, quali, per esempio, quelle utilizzate per la terapia del dolore, capaci di produrre dipendenza fisica e psichica e, perciò, assimilate, sul piano del trattamento sanzionatorio, alle sostanze della Tabella I. Per le condotte di produzione, traffico e detenzione illeciti previste dall’ex art. 73 (c. 1 e c. 1-bis, lett. a), riguardanti tutte le diverse droghe presenti nella Tabella I, è predisposto un medesimo trattamento penale

12 La sigla “D.M.S.” è l’acronimo di “Dose Media Singola”, vale a dire la quantità di principio attivo per la singola assunzione, idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente.

13 La sigla “Q.M.D.” è l’acronimo di “Quantità Media Giornaliera”.

14 Per evitare al lettore fraintendimenti tra le citate Tabelle presenti negli atti normativi e le tabelle create ad hoc dagli autori di questo libro, queste ultime, solo in questo capitolo, saranno indicate come figure.

(reclusione da 6 a 20 anni e multe da 26.000 a 260.000 euro); mentre per le stesse condotte concernenti sostanze con capacità terapeutiche presenti nella Tabella II continua a mantenersi un trattamento differenziato (le stesse pene sono diminuite da un terzo alla metà).

A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 4-bis della Legge n. 49 del 21 febbraio 2006 è stato, quindi, riformato, rendendolo più severo, l’apparato sanzionatorio della disciplina degli stupefacenti rispetto all’art. 73 del DPR n. 309/90.

2010 - Legge del 15 marzo 2010, n. 38

Con la Legge n. 38 del 15 marzo 2010 sono introdotte ulteriori semplificazioni per la prescrizione dei medicinali impiegati nella terapia del dolore, nonché sulla gestione dei medicinali stupefacenti in farmacia (per esempio, il registro entrata/uscita; distruzione sostanze/medicinali scaduti).

L’articolo 9 prevede, infatti, che il Ministero fornisca anche alle Regioni «elementi per la valutazione dell’andamento della prescrizione dei farmaci utilizzati per la terapia del dolore. Il Ministero provvede a monitorare i dati relativi alla prescrizione e all’utilizzazione di farmaci nella terapia del dolore, e in particolare dei farmaci analgesici oppiacei»15.

È importante sottolineare che il monitoraggio previsto sull’utilizzazione dei medicinali nella terapia del dolore ha fornito, già dal primo anno di applicazione, dati incoraggianti sull’incremento dell’impiego degli analgesici oppiacei nella terapia del dolore. Tale tendenza è stata poi confermata anche nell’anno successivo, il 2011.

2014 - Sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 12 febbraio del 2014

In accoglimento della questione di legittimità sollevata dalla Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale con sentenza n. 32 del 12 febbraio del 2014 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della Legge n. 49 del 2006, espungendo così, dall’ordinamento le modifiche apportate al T. U. Stupefacenti della Legge Fini-Giovanardi, in particolare gli artt. 73, 13 e 14 del DPR 309/90. L’illegittimità è stata motivata per violazione dell’art. 77, c. 2 della Costituzione, recante disposizioni in ordine alle procedure di conversione del Decreto Legge n. 272 del 30 dicembre 2005 convertito in Legge n. 49 il 21 febbraio 2006.

Nello specifico, la Corte ha sottolineato che «benché contenute in soli due articoli, le modifiche introdotte nell’ordinamento apportano una innovazione sistematica alla disciplina dei reati in materia di stupefacenti, sia sotto il profilo dell’incriminazione sia sotto quello sanzionatorio, il fulcro della quale è costituito dalla parificazione dei delitti riguardanti le droghe c. d. pesanti e quelle aventi ad oggetto le droghe c. d. leggere, fatti specie differenziate, invece, dalla precedente disciplina (…). Una tale penetrante e incisiva riforma, coinvolgente delicate scelte di natura politica, giuridica e scientifica, avrebbe richiesto un adeguato dibattito parlamentare, possibile ove si fossero seguite le ordinarie procedure di formazione della legge, ex. art. 72 Costituzione»16.

Gli effetti della sentenza sono stati resi vigenti a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione e la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia ex tunc, secondo quanto previsto dall’art. 136 della Costituzione italiana. La dichiarazione di illegittimità costituzionale riguarda una norma abrogativa cioè l’art. 73 della Legge Fini-Giovanardi rispetto al previgente art. 73 della Legge Iervolino-Vassalli, la quale, pertanto, ritorna in vigore. Un altro importante effetto della sentenza della Corte riguarda la reviviscenza17 o meno del sistema tabellare previgente, ossia le sostanze incluse nelle

tabelle introdotte con la Legge n. 49 del 2006 e successive, ma non previste dalle tabelle della Legge Iervolino-Vassalli.

15 Art. 9 della Legge n. 38 del 15 marzo 2010.

16 Sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 12 febbraio del 2014.

17 Il termine “reviviscenza” indica in diritto il tornare in vigore di una norma abrogata a seguito dell’abrogazione della norma che la abrogava.

2014 - Legge del 16 maggio 2014, n. 79

Il vuoto normativo creatosi con questa sentenza della Corte Costituzionale è stato risolto dal legislatore con il Decreto Legge n. 36 del 20 marzo 2014 (conosciuto anche come Decreto Lorenzin) convertito, con modificazioni, in Legge n. 79 del 16 maggio 2014. La caducazione18 dell’art. 73 della

Legge Fini-Giovanardi ha comportato la perdita di efficacia della tabella prevista dal c. 1 bis, introdotta con decreto ministeriale l’11 aprile 2006 riguardante l’individuazione della D.M.S. relativa alle principali sostanze stupefacenti e della Q.M.D. o valore soglia, che dovevano fornire un parametro oggettivo di individuazione della detenzione per uso personale. Questa tabella è stata reintrodotta dalla Legge 79 del 16 maggio 2014, nonostante la scarsa rilevanza pratica.

In conclusione, la Sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 12 febbraio del 2014 ha comportato la reviviscenza di una disciplina sanzionatoria più severa per quanto riguarda le droghe pesanti, ma più mite per le droghe leggere. La Legge n. 79 del 2014 ha mantenuto il trattamento sanzionatorio differenziato come previsto dalla normativa anteriore al 2006 (Legge Iervolino-Vassalli).

Figura 2 - Quadro riassuntivo delle norme relative ai medicinali stupefacenti

18 Il termine “caducazione” indica in diritto la perdita di efficacia degli atti giuridici per la scadenza di termini prefissati dalla legge.

2.3LE NUOVE TABELLAZIONE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI: LA LEGGE N.79 DEL 2014 Le sostanze stupefacenti riportate in Farmacopea Ufficiale XII edizione19, alla tabella numero 7, sono

suddivise in sei sottotabelle (I-II-III-IV-V e VI).

La Legge n. 49 del 21 febbraio 2006, in vigore dal 28 febbraio 2006 al 16 maggio 2014 (artt. 13 e 14), modificò la suddivisione delle sostanze stupefacenti e psicotrope riportata nella F.U. vigente, operando una distinzione in due sole tabelle:

La Tabella I comprendeva tutte le sostanze individuate come stupefacenti o psicotrope suscettibili di abuso;

La Tabella II comprendeva le sostanze stupefacenti che sono utilizzate in terapia.

Con la Legge n. 79 del 16 maggio 2014 viene riformulato integralmente l’art. 14 del T. U. Stupefacenti che stabilisce i criteri per la formazione di cinque tabelle, delle quali quattro sono richiamate dalle disposizioni sanzionatorie di cui all’art. 73 del T. U. Stupefacenti (figura 3):

Tabelle I e III, droghe pesanti e sostanze barbituriche equiparate;

Tabelle II e IV, droghe leggere e sostanze di corrente impiego terapeutico equiparate.

Tabella V, denominata Tabella dei Medicinali, è suddivisa in cinque Sezioni (A-B-C-D-E)

nelle quali sono indicati i medicinali a base di sostanze attive di corrente impiego terapeutico a uso umano o veterinario. In particolare, nella Sezione A sono compresi gli oppioidi con forte attività analgesica utilizzati nella terapia del dolore, che usufruiscono di modalità prescrittive semplificate. Tutti gli stupefacenti e le sostanze psicotrope inseriti nelle suddette cinque tabelle sono aggiornate secondo quanto previsto dall’art. 13 c. 2 del T. U. Stupefacenti: «le tabelle di cui al c. 1 devono contenere l’elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche»20.

Figura 3 - Nuovo sistema di Tabellazione (art. 14 della Legge n. 79 del 16 maggio 2014)

19 Da ora in avanti, il testo della Farmacopea Ufficiale XII edizione sarà indicato con la sigla F.U. accompagnato dalla parola “vigente”.

I farmaci in commercio presenti nella Tabella dei Medicinale, Sezione A devono riportare sulle confezioni in vendita un contrassegno con un doppio filo rosso «accompagnato dalla dicitura “soggetto alla disciplina del DPR 309/90”, seguita dalla indicazione della Tabella di appartenenza»21 (figura 4).

Figura 4 - Fac-simile di contrassegno con doppio filo rosso accompagnato dalla dicitura “soggetto alla disciplina del DPR 309/90”

2.4TABELLA I

La Tabella I dell’art. 14, c. 1, lettera a), del T. U. Stupefacenti, come riportato nella figura 5, comprende:

L’Oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal

papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;

Le foglie di Coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul SNC da queste estraibili; le sostanze ad

azione analoga ottenute per sintesi o trasformazione chimica degli alcaloidi sopraindicati;

Le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul SNC;

Ogni altra sostanza che produca effetti sul SNC e abbia capacità di determinare dipendenza

fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;

Gli indolici (siano essi derivati triptaminici o lisergici) e i derivati feniletilamminici, che

abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

•Le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo;

Ogni altra pianta o sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi

distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del SNC;

•Le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente tabella, in conformità alle modalità indicate nella Tabella dei Medicinali, di cui alla lettera e) del T.U. Stupefacenti.

T

ABELLA

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