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La gestione degli stupefacenti nella farmacia privata, pubblica e ospedaliera

3.1GESTIONE DEI MEDICINALI STUPEFACENTI IN FARMACIA

La gestione dei medicinali stupefacenti nella farmacia privata, pubblica e ospedaliera, è regolata da norme complesse, sebbene, in tempi recenti, siano state apportate innovazioni di tipo tecnologico e burocratico tese a snellire gli obblighi del farmacista, pur mantenendo quel necessario rigore nei controlli che un siffatto ambito richiede.

Nell’ultimo decennio diversi provvedimenti legislativi hanno modificato in modo significativo la disciplina relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope. In particolare, tali modifiche hanno riguardato i seguenti aspetti, presenti in alcuni articoli del T.U. Stupefacenti:

•i criteri per la formazione delle tabelle (art. 14);

•le modalità per la distruzione delle sostanze stupefacenti (artt. 25 e 25-bis);

•le procedure di vendita o cessione (buoni acquisto) delle sostanze stupefacenti (art. 38); •le tipologie di ricette (art 45);

•la dispensazione dei medicinali (art. 45);

•il registro di entrata e uscita degli stupefacenti (art. 60).

Questi argomenti, regolati dai suddetti articoli, saranno analizzati nel presente capitolo.

3.2APPROVVIGIONAMENTO DEI MEDICINALI STUPEFACENTI IN FARMACIA

L’approvvigionamento dei medicinali stupefacenti presenti nella Tabella dei Medicinali, Sezione A, B e C1, può essere effettuato, secondo le norme prescritte dall’articolo 38 del T.U. Stupefacenti (figura 1),

attraverso il buono acquisto cartaceo o telematico. Il buono acquisto è lo strumento che determina le cessioni delle sostanze e dei preparati presenti nella Tabella dei Medicinali, Sezioni A, B e C, soggetti a controllo da parte delle autorità preposte.

Con l’abrogazione dell’articolo 39 del T.U. Stupefacenti è stato eliminato il bollettario in tre

sezioni dei buoni acquisto, previsto dal Decreto Ministeriale del 20 aprile 1976 (figura 2). Tale

bollettario, stampato dal Poligrafico dello Stato, era rilasciato al farmacista titolare e/o al direttore tecnico della farmacia (privata, pubblica e ospedaliera) dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di riferimento. Inoltre, in base alla Legge n. 79 del 16 maggio 2014, i bollettari, quando parzialmente utilizzati, andavano chiusi e conservati in farmacia per lo stesso tempo (due anni) dei registri di entrata e

di uscita2. Il suddetto modello in tre sezioni è stato sostituito, con il Decreto Ministeriale del 15

dicembre 2006, dal modello in quattro copie per le richieste singole e cumulative di sostanze

stupefacenti o psicotrope e delle relative composizioni medicinali.

Il divieto di cessione a qualsiasi titolo di buoni acquisto comporta che in caso di trasferimento di titolarità, il nuovo titolare si munisca di altro bollettario e si riorganizzi a crearlo, conservando il precedente come documentazione necessaria a giustificare, innanzi all’autorità sanitaria, la quantità e la qualità degli stupefacenti trasferiti e presi in carico dalla nuova gestione. Quando, viceversa, non si ha variazione della titolarità, ma solo l’avvicendamento del direttore responsabile, non è necessario un nuovo bollettario, a condizione che risultino chiaramente le diverse responsabilità3.

La farmacia succursale necessita del proprio bollettario avendo una propria autonomia tecnica e professionale4; non è così per il dispensario che deve essere approvvigionato delle preparazioni

stupefacenti finite da parte della farmacia principale5. Il buono acquisto va utilizzato anche nelle

procedure di reso al produttore o fornitore di sostanze o preparazioni scadute, revocate e comunque non più commerciabili.

2 A questo proposito, si tenga presente che la validità del bollettario buoni acquisto (per richiesta singola) in tre sezioni di modello, dopo alcune proroghe, è scaduta definitivamente il 31 agosto 2014.

3 L’art. 7 della Legge n. 362 dell’8 dicembre 1991 stabilisce che la responsabilità tecnico professionale, per le farmacie la cui titolarità appartiene a una sola società, sia attribuita al direttore individuato in uno dei soci che, nei casi espressamente previsti dalla legge, può essere temporaneamente sostituito da un altro socio.

4 Cfr., art. 116 del Reggo Decreto, n. 1265 del 27 luglio 1934.

5 Cfr., art. 1 Legge n. 221 dell’8 marzo 1968 e art. 6 legge n. 362 dell’8 novembre 1991.

T.U. STUPEFACENTI Articolo 38

Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. La vendita o la cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle di cui all’articolo 14, esclusi i medicinali di cui alla Tabella dei Medicinali, sezioni D ed E, è fatta alle persone autorizzate ai sensi del presente Testo Unico in base a richiesta scritta con buono acquisto conforme al modello predisposto dal Ministero della Salute. I titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono utilizzare i buoni acquisto anche per richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella dei medicinali, esclusi i medicinali e le sostanze attive a uso farmaceutico di cui alla tabella dei medicinali, sezioni D ed E, ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica.

1-bis. Il Ministero della Salute stabilisce con proprio decreto il modello dei buoni acquisto.

2. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario “buoni acquisto”, deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all’autorità di pubblica sicurezza. Chiunque viola tale disposizione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 103 (lire duecentomila) a euro 2.065 (lire quattro milioni).

3. I produttori di specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti, e secondo le norme, stabilite dal Ministero della Sanità, a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialità.

4. È vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle Tabelle I, II e III di cui all’articolo 14.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi la disposizione di cui al c. 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 103 (lire duecentomila) a euro 516 (lire un milione). 6. L’invio delle specialità medicinali di cui al c. 4 è subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario,

che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilità.

7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni).

L’abrogato art. 39 di fatto è stato sostituito dal Decreto del Ministero della Salute del 18 dicembre 2006 (figure 3, 4, 5 e 6).

Figura 2 - Fac-simile buono acquisto in tre sezioni di modello, D.M. 20 aprile 1976

Approvazione del modello di buono acquisto per le richieste singole e cumulative di sostanze stupefacenti o psicotrope e delle relative composizioni medicinali.

Articolo 1

1. È approvato il buono acquisto, con le relative norme d’uso, di cui agli allegati I e II al presente decreto. 2. Il buono acquisto è utilizzato per l’acquisto, vendita o cessione a qualsiasi titolo di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche in modo cumulativo, iscritte nelle tabelle I e II, sezioni A, B, C, D ed E secondo

quanto disposto dall’art. 38, c. 1 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e

sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.

3. Il buono acquisto è formato da quattro copie e può presentarsi in blocchi preconfezionati,

contenenti non più di cento buoni acquisto, o può essere stampato estemporaneamente mediante opportuni sistemi, anche di tipo informatico, al momento dell’emissione dell’ordine.

4. Il buono acquisto è numerato secondo una progressione numerica annuale, propria di ciascuna

impresa autorizzata o farmacia.

Articolo 2

1. Il decreto del Ministero della sanità del 28 aprile 1993 richiamato nelle premesse è abrogato.

Figura 3 - Decreto del Ministero della Salute del 18 dicembre 2006

Allegato I