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DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE ALLA FIRMA DEI BUONI ACQUISTO*

Allegato II NOTE E AVVERTENZE

DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE ALLA FIRMA DEI BUONI ACQUISTO*

L’Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero della Salute, con nota N.DGFDM/VIII/P/I.8.d.p. del 15 febbraio 2008, circa la competenza della firma del buono acquisto, ha fornito il seguente chiarimento: “al fine di garantire il completo servizio da parte delle farmacie aperte al pubblico, questo Ufficio ritiene che, nel caso di assenza, anche temporanea, del direttore o del titolare della farmacia, la richiesta può essere predisposta da un farmacista collaboratore in servizio presso la farmacia”.

Tale compito può anche essere assegnato dal titolare o dal direttore ai propri collaboratori e formalizzato mediante specifica documentazione interna.

Per quanto innanzi precisato dall’U.C.S. il sottoscritto Dott... Titolate/Direttore della Farmacia:... Via ...Città... Autorizzata all’esercizio con Decreto Regionale n...

AUTORIZZA

alla firma del buono acquisto delle sostanze/preparazioni stupefacenti il Dott...

nato a ...iscritto all’Albo Professionale della Provincia di... al n°..., socio/collaboratore dipendente della suddetta farmacia, come da notifica alla ASL dell’inizio di attività di collaboratore presso la farmacia: data...

Il Titolare/Direttore Il Farmacista collaboratore

_____________________________ _____________________________

(timbro e firma) (timbro e firma)

* Da allegare alla documentazione gestione stupefacenti in farmacia

12 Art. 39, T.U. Stupefacenti.

3.5 DISPOSIZIONI PER LA CONSEGNA, IL TRASPORTO, LA REGISTRAZIONE, LA CUSTODIA E LA DISTRUZIONE DEI MEDICINALI STUPEFACENTI IN FARMACIA

La gestione dei medicinali stupefacenti rappresenta un’enorme responsabilità per il titolare o direttore di una farmacia, sia essa privata, pubblica o ospedaliera. Il motivo di tale responsabilità è da ricercarsi proprio nella particolare tipologia di queste sostanze che, pur avendo importanti utilizzi in terapia, sono altresì sensibili di fruizioni dannose per l’organismo nonché vietate dalla legge. Il legislatore è dunque dovuto intervenire per disciplinare le modalità di consegna, la registrazione dei movimenti, la custodia e la distruzione dei medicinali stupefacenti presenti all’interno di una farmacia.

La legislazione di riferimento per le modalità di consegna e registrazione dei movimenti dei medicinali stupefacenti è il T.U. Stupefacenti che affronta la questione con una serie di prescrizioni che il farmacista è obbligato a rispettare e che, in taluni casi, richiedono anche la produzione di specifiche documentazioni da esibire durante i controlli da parte delle autorità competenti.

La custodia dei medicinali stupefacenti è invece regolamentata F.U. vigente; infine, le procedure per la distruzione di suddetti medicinali sono disciplinate dall’art. 25-bis della Legge n. 38 del 15 marzo 2010.

La tabella 1 offre un quadro sintetico tra attività e norma corrispondente, mentre nell’appendice legislativa di questo volume sono presenti gli articoli di legge in versione integrale.

TEMA NORMA

Modalità di consegna e di trasporto dei medicinali

stupefacenti Art. 41 del T.U. Stupefacenti

Registrazione dei movimenti dei medicinali stupefacenti:

registro di entrata e uscita Artt. 60, 62, 64 e 67 del T.U. Stupefacenti Custodia dei medicinali stupefacenti F.U. XII edizione

Procedure per la distruzione dei medicinali

stupefacente Legge n. 38/2010 art. 25-bis

Tabella 1

3.6PROCEDURE PER LA DISTRUZIONE DEI MEDICINALI STUPEFACENTI

Per l’operazione di distruzione di medicinali e/o sostanze ad azione stupefacente o psicotropa, il titolare o il direttore della farmacia deve trasmettere formale richiesta scritta all’ASL competente e

Per saperne di più

La chiave del farmacista

Il farmacista è responsabile, anche penalmente, della chiave dell’armadietto in cui custodisce i medicinali stupefacenti e psicotropi e le sostanze velenose. Una responsabilità di antica memoria visto che era già presente nell’art. 81 del Reggio Decreto n. 45 del 3 febbraio del 1901 («i farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici autorizzati a tenere veleni e coloro che per l’esercizio dell’arte o professione loro ne fanno uso, dovranno conservare personalmente la chiave dell’armadio in cui, per disposizione dell’art. 30 della legge, i veleni stanno rinchiusi, e consegnarla ai propri commessi o rappresentanti unicamente sotto la propria responsabilità» (art. 81 del Reggio Decreto n. 45 del 3 febbraio 1901) e, trent’anni dopo, nell’art. 146 del Reggio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 («i farmacisti, i droghieri, fabbricanti di prodotti chimici autorizzati a tenere sostanze velenose e coloro che per l’esercizio della loro arte o professione ne fanno uso, se non tengono tali sostanze custodite in armadi chiusi a chiave e in recipienti con l’indicazione del contenuto e con il contrassegno delle sostanze velenose, sono puniti con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda» (art. 146, Decreto Ministeriale n. 1265 del 27 luglio 1934).

conservare copia della richiesta (protocollata o con ricevute postali). L’ASL, come struttura che per legge esercita la vigilanza sulle farmacie, invierà propri incaricati per svolgere i seguenti compiti:

1. individuare i prodotti da distruggere, racchiuderli in un pacco e sigillarli; 2. redigere un apposito verbale di prelievo della merce;

3. rilasciare copia del verbale al responsabile della farmacia, che conserverà tale copia con tutta la documentazione concernente gli stupefacenti.

Il pacco con i medicinali da distruggere sarà inoltrato dalla ASL all’inceneritore, in ottemperanza al

Decreto Ministeriale del 15 settembre 1998 e agli artt. 23, 25, 25-bis e 87 del T.U. Stupefacenti.

Qualora l’inceneritore non sia presente nella zona di riferimento della farmacia interessata e l’ASL, in quel momento, non disponga di direttive superiori circa la distruzione, gli incaricati dell’ASL possono affidare il pacco in custodia al titolare (anche questa procedura prevede una verbalizzazione con rilascio di una copia al responsabile della farmacia) fino a quando non avverrà il prelievo definitivo della merce sigillata. Naturalmente, anche in quest’ultima fase va redatto verbale o rilasciato documento liberatorio, che il farmacista annoterà nel registro di entrata e uscita, conservandolo con cura.

La distruzione per incenerimento si effettua in strutture autorizzate e comporta la redazione di un verbale di distruzione in triplice copia alla presenza di una commissione che può, per esempio, essere composta dal responsabile del Servizio Farmaceutico della ASL, da un farmacista collaboratore, da un chimico, da un impiegato amministrativo della ASL di competenza e da un carabiniere dei NAS. Una copia del verbale di distruzione o comunicazione viene trasmessa al farmacista, che la allegherà al registro di entrata e uscita degli stupefacenti e procederà allo scarico sul predetto registro.

Con l’art. 25-bis della Legge n. 38 del 15 marzo 2010 è stata semplificata la procedura per la distruzione delle sostanze e delle specialità medicinali stupefacenti, consentendo tale operazione anche alle aziende autorizzate allo smaltimento dei rifiuti sanitari (figure 9 e 10).