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3. Il modello giuridico delineato dalla legge n 36 del

3.2 La capacità d’agire

Il quadro giuridico della persona si completa nella disposizione immediatamente successiva alla norma di apertura del Codice civile, l’art. 2 c.c.,173 in cui si disciplina il profilo attuativo delle situazione giuridiche soggettive.

La tradizionale definizione di capacità d’agire si trae dal coordinamento fra la rubrica dell’articolo – “Maggiore età. Capacità di agire” – e il dettato del 1°comma174.

Se ne ricava che la capacità d’agire ‹‹consiste nell‟attitudine della persona a compiere atti giuridici che concernono la propria sfera di interessi175›› ossia a ‹‹manifestare le volontà dirette all‟acquisto e all‟esercizio dei diritti e all‟assunzione degli obblighi176››.

Seguendo l’insegnamento manualistico, l’aspetto attivo dell’istituto viene messo in risalto mediante l’uso di una tecnica particolare, detta a contrappunto, i cui termini di paragone sono costituiti dalla capacità giuridica e dalla capacità di agire177.

Secondo questa tecnica la capacità giuridica è concepita come un modello statico, che fotografa il soggetto come un mero portatore di interessi, mentre la capacità di agire viene rappresentata al contrario come un momento dinamico grazie al quale la persona diventa

173Art. 2 c.c.: ‹‹La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la

maggiore età si acquista la capacità di compiere atti per i quali non sia stabilità un‟età diversa››;

174

Cfr. G. Alpa, Manuale di diritto privato, Padova, 2011;

175F. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1964, p. 30; 176P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, Napoli, 2007, p. 119;

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protagonista attiva nel mondo del diritto, attraverso il compimento di una serie di attività giuridicamente rilevanti178.

Lo schema su cui si fonda l’operatività della capacità di agire, la cui origine (come visto) risale alla codificazione napoleonica del 1804, si basa sul meccanismo presuntivo della maggiore età.

Come insegna autorevole dottrina, il compimento del diciottesimo anno di età179

segna ‹‹un brusco passaggio dall‟incapacità assoluta alla capacità totale, dal buio alla luce del pieno meriggio180››.

Il meccanismo a due fasi così realizzato dal dogma della maggiore età, se da un lato ha consentito di disporre di un valido strumento con il quale razionalizzare il traffico giuridico e dare certezza agli scambi, dall’altro ha dato vita ad una troppo rigida semplificazione soggettiva.

Proprio su questo secondo aspetto ha inciso la disciplina del nuovo istituto dell’amministrazione di sostegno che, ampliando il panorama dei soggetti meritevoli di protezione, ha decretato anche per la capacità di agire un lento ma inesorabile declino181.

I soggetti che tradizionalmente rientravano (e rientrano) fra il novero dei soggetti incapaci sono il minore e il maggiorenne interdetto.

Nel sistema delle persone fisiche l’incapacità legale attiva il meccanismo della rappresentanza, mediante il quale l’idoneità dell’incapace di essere o divenire titolare di diritti ed obblighi è garantita dalla sua sostituzione con la persona del rappresentante182.

In linea con lo stretto legame secolare esistente fra istituti familiari e incapacità, la rappresentanza legale del minore è affidata ai genitori.

Il quadro dei doveri/poteri che la legge impone a carico di quest’ultimi nei confronti dei figli è molto ampio: in esso confluiscono

178

Per tutti M. Allara, Le nozioni fondamentali del diritto civile, I, Torino, 1958, p. 198;

179L’attuale formazione è stata introdotta con l’art. 1, l. 8.3.1975, n.39, che ha abbassato l’età originariamente fissata dal codice al ventunesimo anno;

180

F. Ferrara, Trattato di diritto civile italiano, I, Roma, 1921, p. 488; 181Cfr. M. Dogliotti, op.cit.;

182Alla rappresentanza sono dedicate le disposizioni contenute nel Capo VI del Tit. II, dagli artt. 1387 al 1392c.c.;

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non solo gli obblighi di amministrazione e rappresentanza di carattere patrimoniale, come sancito dal dettato degli artt. 316 c.c. e 320 c.c., ma anche quelli aventi ad oggetto la cura personale del fanciullo183.

Secondo il dettato dell’art. 30 Cost., ricade infatti sui genitori l’obbligo generale di mantenere, istruire ed educare la prole184.

In via eccezionale l’incapacità assoluta del minore può tramutarsi, secondo il dettato dell’art. 390 c.c., in una incapacità relativa se pur come effetto del matrimonio e in presenza dei requisiti stabiliti dall’art.84 c.c.; per il minore emancipato è quindi prevista la nomina di un curatore il cui compito è esclusivamente quello di prestare il consenso agli atti di straordinaria amministrazione posti in essere dall’interessato185.

Seconda causa modificativa della capacità di agire è la salute psichica: rilevano in merito le figure del maggiorenne e del minore emancipato colpiti da un provvedimento di interdizione.

In questa seconda ipotesi un ruolo centrale è svolto dalla nozione di capacità di intendere e di volere, con cui si suol indicare ‹‹il turbamento dei normali processi di formazione ed estrinsecazione della volontà, costruiti dall‟insieme dei profili psicologici, morali ed emotivi di ciascun individuo […]186››.

In queste ipotesi gli istituti che corrono in soccorso dei soggetti incapaci sono quelli dell’interdizione e dell’inabilitazione, la cui disciplina è stata recentemente stravolta dall’entrata in vigore dell’istituto dell’amministratore di sostegno.

183

Cfr. G. Alpa, op.cit.; Art. 316. Responsabilità genitoriale: ‹‹Entrambi i genitori

hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio […]; Art. 320.

Rappresentanza e amministrazione: ‹‹I genitori congiuntamente, o quello di essi che

esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all‟emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. […];

184Art. 30 Cost., 1°c: ‹‹E‟ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i

figli, anche se nati fuori dal matrimonio››;

185Si rimando, in merito, alla disciplina codicistica dettata dagli artt. 390 e 392 del c.c.;

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