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3. Il modello giuridico delineato dalla legge n 36 del

3.3 L’incapacità naturale

La trattazione dell’incapacità del maggiorenne e della sua protezione si completa con l’analisi delle ipotesi di incapacità naturale, ovvero di quei casi in cui l’individuo, pur non soggetto ad uno stato di incapacità legale, si dimostri incapace di valutare la portata del suo contegno187

.

La definizione tradizionale di incapacità naturale la inquadra, infatti, come ‹‹l‟inettitudine ad intendere o a volere dell‟autore al momento del compimento dell‟atto188››

.

Storicamente, il codice civile del 1865 non conteneva alcuna regolamentazione espressa ed organica dell’istituto.

Quest’ultimo, infatti, si limitava a trattarla solo in contemplazione di particolari istituti da cui ne risultò esclusa la disciplina degli atti a titolo oneroso, per i quali non fu apprestata alcuna normativa riferita alla capacità naturale189.

Fu il legislatore del 1942 a offrire all’istituto una nuova veste, mediante l’organica disciplina contenuta all’interno dell’art. 428 c.c190.

Il primo dato che emerge dall’analisi della disposizione è l’ampia portata soggettiva dell’istituto: dato il panorama molto ampio delle alterazioni psichiche ascrivibili al concetto di incapacità naturale, chiunque può essere colpito da un tale stato incapacitante.

187Cfr. W. Bigiavi, Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, Torino, 2009;

188

G. Carlini, Incapacità naturale, in Tratt. Notarile Preite, Torino, 2012, p. 623; 189Per un’attenta disamina storica dell’incapacità naturale si rimanda a V. Maurini,

L‟incapacità naturale, Padova, 2002;

190

Art 428 c.c.: ‹‹Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi

essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore. L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto. Resta salva ogni diversa disposizione di legge››;

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Come specificato dalla Suprema Corte di Cassazione, lo stato di incapacità naturale non presuppone, infatti, la totale privazione delle facoltà mentali o volitive, ritenendosi sufficiente che queste risultino diminuite in modo da non permettere la formazione di una volontà cosciente191.

L’incapacità naturale può essere permanente, qualora sia causata dall’insorgere di uno stato di infermità mentale, o di natura transitoria.

In questa seconda ipotesi vi rientrano tutti quegli stati emotivi abnormi (anche improvvisi e transitori) causati dall’uso di sostanze alcoliche, impeti d’ira, sostanze stupefacenti, stati di trance ecc... 192

. Con la previsione dell’incapacità naturale si è offerto uno strumento di protezione non solo verso l’incapace ma anche verso coloro che, ignari delle carenze psichiche dell’interessato, potevano aver fatto affidamento sulla validità dell’atto193.

Le ipotesi contemplate dall’art. 428 c.c. divergono per gli atti unilateri e per i contratti.

Per l’annullamento dei primi, la disposizione statuisce la necessità di dimostrare che dal loro compimento ne sia derivato un grave pregiudizio dell’incapace, sia esso di natura patrimoniale o personale194.

191Cass. civ., 12 ottobre 1985, n. 4955, in Mass. Giur. It., 1985: ‹‹L'incapacità

naturale […]consiste in ogni stato psichico abnorme, pur se improvviso e transitorio e non dovuto ad una tipica infermità mentale o a un vero e proprio processo patologico, che abolisca o scemi notevolmente le facoltà intellettive o volitive, in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione degli atti stessi o la formazione di una volontà cosciente […]; Cass. civ. sez. I, 12 luglio 1991, n. 7784, in Mass. Giur. It., 1991: ‹‹Al fine dell'annullamento del negozio per “incapacità naturale”, a norma dell'art. 428 c. c., non è necessaria l'incapacità totale ed assoluta del soggetto, ma è sufficiente che le sue facoltà intellettive o volitive risultino diminuite in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione dell'atto e la formazione di una volontà cosciente››;

192Si ricomprendono, all’interno di questa casistica, anche quelle ipotesi riferite a casi di reinserimento di soggetti che hanno subito un lungo coma o che fanno uso di psicofarmaci. Si rimanda in merito a F. E. Castellucci, L‟annullabilità degli atti per

incapacità naturale nella recente giurisprudenza, 2004, in

‹‹http://www.altalex.com/documents/news/2004/11/07››;

193G. Alpa, op. cit.; 194

Cfr. Cass. civ. sez. lavoro, 5 novembre 1990, n. 10577, in Mass. Giur. It., 1990: ‹‹Ai fini dell'annullamento, a norma dell'art. 428, 1° comma, c. c., delle dimissioni

presentate dal lavoratore subordinato in stato d'incapacità d'intendere e di volere, la valutazione del grave pregiudizio che da tale negozio unilaterale recettizio sia a lui

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Per l’annullamento di un contratto è necessario, invece, dimostrare la mala fede dell’altro contraente, ossia la conoscenza della situazione di debolezza dell’incapace con l’intento di arrecargli un pregiudizio195.

Validi sono invece gli atti che non arrecano un pregiudizio al patrimonio dell’incapace ma piuttosto un vantaggio, ovvero gli atti per i quali l’incapacità risulti indifferente (come ricevere una dichiarazione)196. Ulteriore ambito in cui ha rilievo la sussistenza o meno della capacità naturale, attiene al compimento di alcuni atti di natura patrimoniale posti in essere non da un maggiorenne ma da un fanciullo per il suo interesse.

Sono questi i c.d. atti minimi (o mini contratti) che permettono al minore di porre in essere una, seppur embrionale, attività negoziale rendendolo soggetto attivo del panorama giuridico: fra questi atti vi rientrano, per esempio, l’acquisto di un gelato, di un quaderno, di un fumetto ecc..197.

Tali atti sono ritenuti, tradizionalmente, validi ma anche in queste ipotesi sarà compito dell’interprete valutare, caso per caso, la sussistenza o meno della capacità naturale in relazione alla rilevanza del singolo atto posto in essere198.

derivato - anche sul piano psicologico, familiare e sociale - con riguardo alla concreta situazione in cui è venuto a trovarsi a seguito della cessazione del rapporto di lavoro costituisce oggetto di un apprezzamento di fatto, che è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici››; Cass. civ. sez. lavoro, 4 marzo 1986, n. 1375, in Mass. Giur.

It., 1986: ‹‹Il pregiudizio, previsto dal 1° comma dell'art. 428 c.c. […]non ha un

contenuto esclusivamente patrimoniale, ma è comprensivo di tutti gli effetti negativi derivanti dall'atto compiuto sull'intera sfera di interessi del soggetto; pertanto, ove l'atto di cui è chiesto l'annullamento, consista nelle dimissioni del lavoratore subordinato, rilevano anche, ai fini del riscontro del suddetto requisito del pregiudizio, i disagi derivanti dallo stato di disoccupazione, la situazione di insicurezza per la perdita del posto di lavoro, le reazioni negative a livello personale, familiare e sociale››;

195

G. Alpa, op. cit., p.201; 196Ibidem;

197Cfr. F. Ruscello, Istituzioni di diritto privato, Torino, 2011, p.179; 198Ibidem;

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