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La cura personae del beneficiario e altri doveri dell’amministratore di sostegno dell’amministratore di sostegno

SEZIONE II CIVILE DECRETO

4. La cura personae del beneficiario e altri doveri dell’amministratore di sostegno dell’amministratore di sostegno

Un altro aspetto della nuova disciplina che merita di essere indagato, è il tipo e la natura degli interessi che possono essere ricompresi nell’alveo protettivo dell’amministrazione di sostegno.

In merito devono registrarsi due orientamenti dottrinali diametralmente opposti.

Secondo una parte minoritaria della dottrina (e, come vedremo, di taluna giurisprudenza) dal presidio del nuovo istituto devono ritenersi esclusi gli interessi afferenti alla cura personae del beneficiario1.

A sostegno di questa impostazione si richiama la previsione del comma 1 dell’art. 411 c.c. che, nel riportare le norme dettate in materia di tutela applicabili anche all’amministrazione di sostegno, richiama espressamente solo gli artt. da 349 a 353 c.c. e da 374 a 388 c.c. omettendo il rinvio all’art. 357 c.c. sul quale si fonda, per il tutore, il potere di cura sulla persona a lui affidata2.

Il comma 1 dell’art. 371 c.c. stabilisce, infatti, che: ‹‹Il tutore ha la cura della persona del minore (o dell’interdetto, per il rinvio di cui all’art. 424 c.c.) lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni››.

Secondo tale orientamento quindi la norma sembrerebbe recepire, anche per l’amministrazione di sostegno, la tradizionale forma di protezione fondata sulla tutela patrimoniale del beneficiario a cui, conseguentemente, viene demandata la cura della sua persona dovendosi, altrimenti, optare per la misura interdittiva3

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1

Cfr. G. Buffone, Volontaria giurisdizione: tutela dei soggetti deboli, Milano, 2012, p. 16;

2Ivi, p. 17; In questo senso anche: Cass. civ., sez. I., Ord., 16 novembre 2007, n. 23743, come riportata da G. Buffone, op.cit., p. 16, secondo cui: ‹‹[…] Il procedimento

di nomina e regolamentazione dell‟amministrazione di sostegno […] è dotato di una sua autonomia e peculiarità, che esclude l‟applicazione in via di interpretazione estensiva di norme diverse da quelle espressamente richiamate […]››;

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Di segno diametralmente opposto l’inquadramento formulato dall’indirizzo maggioritario, secondo cui nell’ambito operativo dell’amministratore di sostegno devono ricomprendersi non solo compiti di cura patrimonii, così come era previsto anche nel precedente impianto normativo, ma anche tutto quanto inerisce alla cura personae del beneficiario4.

A parere della dottrina, infatti, omettere dall’amministrazione di sostegno la cura personae del beneficiario significherebbe ammettere che ‹‹[…] paradossalmente, la misura di protezione più elastica è, in realtà, più rigida dell‟interdizione5››.

A sostegno di questa impostazione si evidenzia che contrariamente a quanto asserito dalla corrente minoritaria, molti dei compiti e degli enunciati sanciti in ambito tutelare non necessitano di alcun richiamo perché già contenuti in disposizioni direttamente coniate per l’amministrazione di sostegno6.

In merito rileva, innanzitutto, la formula dell’art. 404 c.c. ove si stabilisce che: ‹‹La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell‟impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio››.

Il riferimento ad un concetto ampio come quello di “interessi” consente di comprendere nel raggio operativo dell’istituto anche quegli interessi attinenti alla cura personae del beneficiario7.

In questa direzione si inserisce anche la formula del comma 4 dell’art. 405 c.c. che consente al giudice tutelare di adottare, anche d’ufficio, ‹‹[…] i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l‟amministrazione del suo patrimonio››; il comma 1

4Cfr. S. Delle Monache, Prime note sulla figura dell‟amministrazione di sostegno:

profili di diritto sostanziale, in NGCC, 2004, II, p. 32:

5Cfr. G. Buffone, op.cit., p.17; 6Ibidem;

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dell’art. 408 c.c., ove si stabilisce che ‹‹La scelta dell‟amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario […]››8; nonché il dettato del nuovo art. 44 delle disposizioni di attuazione e transitorie, secondo cui il giudice tutelare può impartire all’amministratore di sostegno ‹‹[…] istruzioni inerenti gli interessi morali e patrimoniali […]del beneficiario››9.

Appurato che la cura personae del beneficiario può essere ricompresa nell’oggetto dell’incarico, in ogni caso si ritiene che spetti al giudice tutelare il compito di valutare se includerla, o meno, nei compiti da assegnare all’amministratore di sostegno10

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Differentemente da quanto previsto a proposito del tutore, la cura personale del beneficiario non è infatti configurata dalla nuova disciplina come un elemento inscindibilmente connesso all’incarico11

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Ne deriva, quindi, che al pari della cura patrimonii anch’essa potrà essere variamente modellata dall’autorità giudiziaria a seconda delle esigenze di protezione di volta in volta riscontrate.

Al tal proposito, rileva ancora la dottrina, al giudice tutelare è preclusa la possibilità di limitare l’incarico dell’amministratore di sostegno alla sola cura personae del beneficiario lasciando, per contro, intatta la capacità di agire dell’amministrato con riguardo alla sfera dei suoi interessi patrimoniali12.

Se ciò accadesse, infatti, si andrebbe ad alterare la fisionomia stessa dell’istituto13.

La possibilità di modulare l’amministrazione di sostegno su entrambi i profili sopra indicati ha reso possibile colmare una delle lacune più vistose del precedente impianto normativo che, per l’appunto, 8 Ibidem; 9Ivi, p.33; 10Ibidem; 11Ibidem; 12 Ibidem;

13Cfr. G. Bonilini, Capacità del beneficiario e compiti dell‟amministratore di

sostegno, in L‟amministrazione di sostegno, (a cura di) G. Bonilini – A. Chizzini,

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non prevedeva la possibilità di affidare ad altri la cura della persona qualora il soggetto mantenesse un margine residuo di capacità.

Fra le funzioni del tutore rientrava (e rientra), infatti, la cura personae dell’incapace mentre tale attribuzione era (ed è) estranea ai compiti affidati al curatore dell’inabilitato14.

Quanto ai profili sostanziali della cura personae è opinione diffusa che essa implichi l’elaborazione di un programma di sostegno che, approvato e autorizzato dal giudice tutelare, consenta la realizzazione tanto dei bisogni materiali dell’amministrato, che di quelli di carattere spirituale15

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Si pensi, ad esempio, alla necessità di organizzare e attuare tutte quelle attività proprie del vivere quotidiano: l’abitazione, il vitto, le pulizie, la predisposizione di un’adeguata assistenza sanitaria, la gestione del tempo libero nonché il mantenimento di quelle relazioni sociali preesistenti all’apertura del procedimento in esame16.

Qualora l’incarico sia conferito ad uno dei familiari del beneficiando, verosimilmente su quest’ultimo convergeranno tanto i compiti di assistenza materiale che giuridica.

14Cfr. S. Delle Monache, op.cit.;

15

Cfr. G. Ferrando, L‟amministrazione di sostegno nelle sue recenti applicazioni, in

Fam. pers. e succ., 2010, 12; In giurisprudenza si veda Trib. Venezia, sez. distaccata di

Mestre, 6 maggio 2005 come riportato in P. Baccarani, L‟amministrazione di sostegno, Milano, 2006, p. 23: ‹‹[…]come da progetto che verrà autorizzato all‟udienza del 6/X,

dando atto che a tale data la beneficiaria e l‟amministratore di sostegno hanno la possibilità di operare disgiuntamente […]››; Trib. Pinerolo, 4 novembre 2004, come riportato su www.studiolegale.leggiditalia.it: ‹‹[…] A differenza dell'inabilitazione,

l'amministrazione di sostegno non comporta una protezione dal solo punto di vista patrimoniale, ma anche dal punto di vista personale. E' noto, infatti, che il curatore dell'inabilitato, a dispetto del nome, non ha compiti di cura personale, ma soltanto funzioni di assistenza nel compimento degli atti patrimoniali di straordinaria amministrazione. L'amministratore di sostegno, invece, al pari del tutore, ha (o, meglio, può avere, se ciò sia disposto nel provvedimento di nomina) la cura della persona (e quindi, in senso tecnico il potere-dovere di: 1) proporre e scegliere la collocazione abitativa del beneficiario; 2) elaborare per il beneficiario un progetto di vita; 3) esprimere il consenso informato ai trattamenti diagnostici o terapeutici)[…]››;

16

Cfr. G. Ferrando, I diritti di natura personale, compiti dell‟amministratore di

sostegno ed autonomia dell‟interessato, in G. Ferrando – L. Lenti (a cura di) Soggetti Deboli e misure di protezione. Amministrazione di sostegno e interdizione, Torino,