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L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

4. I destinatari dell’amministrazione di sostegno

A dare contenuto alla dichiarazione di principi contenuta nell’art. 1 della l. n.6/04 interviene l’art. 404 c.c. il quale, con una formula molto ampia, enuncia i parametri di accesso all’amministrazione di sostegno.

Statuisce l’art. 404 c.c.: ‹‹La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell‟impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio››.

Benché non sia espressamente indicato, a differenza di quanto previsto invece nei precedenti progetti nonché nell’originaria bozza Cendon87, l’amministrazione di sostegno è una misura di protezione rivolta principalmente ai soggetti maggiorenni.

Ne sono esclusi pertanto i minorenni, alla cui protezione l’ordinamento predispone la potestà dei genitori o, in loro assenza, l’istituto della tutela.

Parzialmente diversa è invece la posizione del minore emancipato nell’ipotesi in cui egli necessiti di una protezione maggiore di quella offerta tramite l’emancipazione, ma non così intensa da sfociare nel più incisivo e limitante istituto dell’interdizione88.

In questa ipotesi la dottrina ritiene che, grazie al disposto del 2° comma dell’art. 405 e all’assenza di limiti di età stabiliti nell’art. 404 c.c., l’accesso all’istituto dell’amministrazione di sostegno potrà essere concesso anche al minore emancipato89.

87

Si ricorda, come già enunciato nel primo paragrafo del presente capitolo (p. 70), che l’art.12 1°c della bozza Cendon (con il quale si sarebbe introdotto l’art. 404 c.c.) che

‹‹Può beneficiare dell‟amministrazione di sostegno il maggiorenne che, per effetto di un disturbo fisico o mentale anche temporaneo, o per impedimenti dovuti all‟età, o per altri motivi, ha bisogno di essere protetto nel compimento degli atti della vita civile››.

88Cfr. G. Campese, op.cit., p. 127; 89Ibidem;

95

Fatta questa premessa iniziale possiamo passare all’analisi dell’art. 404 c.c., che presenta una formula alquanto complessa.

Esso si compone infatti di due requisiti soggettivi, identificati nell’infermità e nella menomazione (siano esse psichiche o fisiche) e di un requisito oggettivo, dato dalla connessione fra una delle due cause appena indicate e lo stato di impossibilità del soggetto di provvedere ai propri interessi90

.

Per comprendere la portata applicativa del nuovo istituto e individuare, quindi, le situazioni ad esso collegate è importante capire che cosa intenda il legislatore per infermità e menomazione (psichica o fisica).

Il concetto di “infermità” è un concetto che ritorna frequentemente nelle norme che compongono il Titolo XII del Libro Primo; esso compare, non solo nella disciplina dell’amministrazione di sostegno, ma anche in quella dell’interdizione e dell’inabilitazione, sia pure con un diverso grado di intensità.

Nonostante l’ampio uso fattone dal legislatore, l’ordinamento giuridico non ne offre alcuna definizione precisa91.

Ciò ha indotto la dottrina ad estendere al concetto di infermità psichica, contenuto nella disciplina dell’amministrazione di sostegno, quanto elaborato dalla scienza medica ed applicato in materia di interdizione e di inabilitazione92.

Si ritiene, pertanto, che il concetto di infermità psichica consista ‹‹[..] in un‟alterazione patologica, in un processo morboso che disturbando e dissolvendo l‟attività psichica, diminuisce la libertà e la responsabilità del soggetto, indipendentemente da una connessione con il sistema nervoso››93

.

90

Cfr. G. Cassano, op.cit., p. 42;

91Cfr. R. Masoni, L‟amministrazione di sostegno. Orientamenti giurisprudenziali e

nuove applicazioni, Santarcangelo di Romagna (RN), 2009, p. 73;

92Ibidem; 93

M.O. Attinaso et al., op.cit., p. 145; Si ricorda, in merito, anche Cass. civ., 8 luglio 1976, n. 2553, in Mass. Giur. It., 1976, ove si ribadisce che: ‹‹Presupposto […] per

l‟inabilitazione e interdizione di un infermo di mente non è la presenza di una tipica malattia mentale, con caratteristiche patologiche ben definite, bensì la presenza di

96

L’alterazione delle facoltà mentali prese in considerazioni dall’art. 404 c.c. non sono solo quelle più gravi, come si può dedurre da una lettura a contrario della disposizione94, ma anche quelle in grado di incidere sull’autonomia dell’individuo in modo solo temporaneo o parziale.

Oltre ai soggetti affetti da schizofrenie95, psicosi, paranoie e catatonie96

potranno quindi accedere all’amministrazione di sostegno anche i soggetti affetti da epilessia97

, una volta esclusi sia dall’interdizione che dall’inabilitazione, o da disturbi di cui si prevede la guarigione in un determinato arco di tempo98

.

Alla casistica legata all’infermità psichica si aggiunge, poi, quella legata al requisito della menomazione psichica, grazie alla quale l’ambito operativo dell’amministrazione di sostegno si amplia ulteriormente.

In merito al concetto di menomazione un contributo rilevante giunge dall’O.M.S. che ne ha fornito una definizione molto precisa.

un‟alterazione delle facoltà mentali, tale da dar luogo ad una incapacità parziale o totale di provvedere ai propri interessi […]››;

94

F. Rolfi, L‟amministrazione di sostegno: una riforma da completare, in Corr. mer., 2007, 5, p.549: ‹‹L‟inciso “anche parziale”, infatti, ben vale a legittimare l‟idea che nel

campo operativo della norma sia compresa l‟incapacità totale del soggetto beneficiario […]››;

95Favorevole alla nomina di un amministratore di sostegno in caso di psicosi schizofrenica: Trib. Modena, 26 novembre 2008, in Massima redazionale, 2009:‹‹In

presenza di “disturbi psichici di affezione” (nella specie: psicosi schizofrenica di notevole entità, con disturbi deliranti di personalità), e ove non emergano esigenze di cura e protezione tali da legittimare il ricorso agli istituti della interdizione o della inabilitazione, ormai residuali ed eccezionali […] sono senz‟altro ravvisabili i presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno […]››;

96Cfr. S. Delle Monache, op.cit., p. 35; 97

Ibidem; Trib. Modena, 22 luglio 2008, in Massina redazionale, 2009: ‹‹[…] Va nominato solo un amministratore di sostegno che dia assistenza e che assicuri un‟adeguata tutela alla beneficiaria ogni qual volta la stessa abbia ad agire oltre i suoi limiti, senza che si possa ricorrere all‟istituto “residuale” dell‟interdizione nel caso in cui una donna psichicamente minorata in misura modesta chiede protezione perché affetta da idrocefalo congenito, da lieve ritardo mentale e da crisi epilettiche ormai generalizzate, ma si tratta di un soggetto comunque ben orientato nel tempo e nello spazio […]››;

97

Per menomazione si intende, infatti, ‹‹[…] qualsiasi perdita o anormalità di una struttura o di una funzione psicologica, fisiologica o anatomica […]99››.

Nell’ambito delle menomazioni psichiche possono essere sicuramente ricomprese tutte quelle forme di disagio psichico o fisico che, variamente legate all’avanzare dell’età, si rivelino in grado di compromettere l’autosufficienza dell’anziano100.

A differenza di quanto previsto nei precedenti progetti di legge, l’attuale formulazione dell’art. 404 c.c. non contiene alcuna menzione riferibile al dato dell’età avanzata.

Va segnalato, in merito, che già in passato l’inserimento dell’età fra i presupposti applicativi aveva sollevato in dottrina non pochi dibattiti.

Il nodo centrale della questione era il seguente: o si qualificava la senilità come uno stato patologico, in grado quindi di incidere sullo stato di salute della persona, oppure lo si doveva inquadrare semplicemente come un aspetto fisiologico della vita, di per sé non in grado di determinare alcuna forma di incapacità101.

La scelta compiuta dal legislatore è ricaduta sulla seconda impostazione, non prevedendo quindi l’insorgere di alcuna forma di sostegno al semplice sopraggiungere dell’anzianità.

In merito si è ritenuto, infatti, che l’ampiezza e l’elasticità fatta propria dall’art. 404 per mezzo dei requisiti soggettivi appena visti sia

99

C. Crapanzano, La tutela giudiziaria dei disabili, Macerata, 2007, p. 17: ‹‹Nel 1980,

l‟Organizzazione Mondiale della Sanita (OMS) ha pubblicato una “Classificazione Internazionale delle Menomazioni, delle Disabilità e degli Handicap” (ICIDH, Internationa Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps) che distingueva rigorosamente i suddetti termine e tentava a sua volta di definire le disabilità […] Secondo la classificazione dell‟OMS, la menomazione è qualsiasi perdita o anormalità di una struttura o di una funzione psicologica, fisiologica o anatomica. Il termine menomazione è più ampio del termine “disturbo”, in quanto si estende anche alle perdite anatomiche; ad esempio, la perdita di un occhio non è un disturbo, ma una menomazione››;

100Cfr. G. Campese, op.cit.; 101

Cfr. G. Lisella, Amministrazione di sostegno e funzioni del giudice tutelare. Note su

un‟attesa innovazione legislativa, in G. Ferrando - G. Visitini (a cura di), Follia e diritto, Torino, 2003; Cfr. G. Bonilini, Persone in età avanzata e amministrazione di sostegno, in Fam. pers. e succ., 2005 7;

98

tale da ricomprendere, senza troppe difficoltà, anche le infermità o le menomazioni a cui le persone possono andare incontro a causa dell’età avanzata102.

Sarà quindi compito del giudice tutelare valutare, per ogni singolo caso, il grado di incidenza dell’infermità o della menomazione che affligge l’anziano e scegliere la misura protettiva in grado di assicurare un maggior grado di protezione.

Si è cosi assistito alla nomina di un amministratore di sostegno a favore di persone anziane affette da Alzheimer103

, o da deficit di autodeterminazione104

.

Possono inoltre beneficiare dell’amministrazione di sostegno le persone affette da sindrome depressiva, di gravità tale da compromettere la capacità di provvedere autonomamente alla propria persona e ai propri interessi economici105, i soggetti colpiti da ictus106,i soggetti affetti da

102Trib. Modena, 24 febbraio 2005, in Giur. It.,2005, 7/8, p. 1627, con nota di M. Ciocia, Amministrazione di sostegno: un supporto per gli anziani: ‹‹In diritto, in ordine

al presupposto per la nomina di un ads, si osserva che la nuova legge non ha espressamente previsto tra i beneficiari le persone anziane. Durante l‟esame del testo di legge da parte della Camera dei Deputati, probabilmente per effetto delle critiche dottrinarie avanzate sulla nuova formulazione del nuovo art. 405 c.c., venne espunto il riferimento, prima presente nel testo approvato dal Senato, alla persona in età avanzata, quale beneficiario della misura protettiva, sul presupposto che la sola età avanzata non poteva costituite causa di privazione di autonomia. Se così è, tuttavia, la formula utilizzata dall‟art. 404 c.c., per indicare i presupposti soggettivi necessari per l‟istituzione della misura protettiva, sembra avere tale ampiezza ed elasticità da consentite di ricomprendervi, a date condizioni, anche le persone anziane››;

103Trib. Monza, 2 ottobre 2006, in Massima redazionale, 2007: ‹‹[…] nel caso di

specie, quindi, potrà essere assistita da un amministratore di sostegno anche la persona che risulti essere affetta da un‟infermità psichica quale il morbo di Alzheimer, riservando agli istituti dell‟interdizione e dell‟inabilitazione un ruolo meramente residuale››;

104

Cfr. Trib. Modena, 3 giugno 2006, in Massima redazionale, 2007: ‹‹E‟ possibile

accogliere la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno avanzata nei confronti di persona anziana che si trovi, all‟esito dell‟esperite operazioni peritali, in uno stato di decifit autodeterminativo quanto al compimento di atti di straordinaria amministrazione di natura economica e patrimoniale, al fine di tutelarne l‟equilibrio psico-esistenziale e le consistenze patrimoniali […]››; App. Torino, 10 settembre 2008,

in Massima redazionale, 2009;

105 Cfr. P. Baccarani, op.cit.; Cfr. R. Masoni, op.cit.; Trib. Modena, 10 maggio 2006, tratto da www.giurisprudenzamodenese.it: ‹‹[…] un profondo stato di disagio

esistenziale (dovuto, nella specie, a sindrome depressiva) tale da sfumare – sin quasi ad annullare – ogni autonomia volitiva e razionale, giustifica la nomina d un amministratore di sostegno […]››;

99

forme di disabilità intellettiva (fra le quali, rilevano, l’insufficienza mentale, l’autismo e la sindrome di down107), i tossicodipendenti108, gli etilisti, le persone scarsamente alfabetizzate nonché i soggetti indeboliti a seguito di malattie e/o eventi naturali109.

Alle fattispecie qui delineate, che certamente non esauriscono l’universo delle ipotesi ricollegabili ad una menomazione psichica, si aggiungono infine le situazioni ricollegabili al requisito dell’infermità o della menomazione fisica.

Rilevano, in questo caso, le varie forme di handicap che possono interessare esclusivamente la sfera fisica110

, così come le difficoltà motorie che possono presentarsi al sopraggiungere dell’età avanzata111 o a seguito di altri eventi112.

106

Cfr. G. Campese, op.cit., p.128 ;

107Cfr. G. Cassano, L‟amministrazione di sostegno. Questioni sostanziali e

processuali nell‟analisi della giurisprudenza, Camerino, 2006; Cfr. A. Farolfi, Amministrazione di sostegno. Casistica e formule, Milano, 2014;

108

A. Coccia – M.R. Marella, I beneficiari dell‟amministrazione di sostegno, in G. Ferrando – L. Lenti ( a cura di), Soggetti deboli e misure di protezione.

Amministrazione di sostegno e interdizione, Torino, 2006, p. 99; Trib. Foligno, 10

novembre 2005, in www.studiolegale.leggiditalia.it: ‹‹[…]l‟istituto

dell‟amministrazione di sostegno può essere utilmente impiegato a supposto del tossicodipendente quando manifesti un disturbo della personalità che non gli consenta di provvedere ai propri interessi di natura personale […]››;

109Ibidem; A delineare un quadro dei soggetti che, in generale, possono accedere all’istituto interviene anche: Tribunale di Pinerolo, 4 novembre 2004, in Giur. It., 8/9,

2005, p. 1841:‹‹[…]Beneficiari dell‟amministrazione di sostegno sono innanzitutto i soggetti deboli che, prima dell‟entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004, n.6, non godevano di alcuna forma di protezione preventiva […] possono così fruire del nuovo istituto le persone che sono pacificamente escluse dall‟ambito di applicazione dell‟interdizione e dell‟inabilitazione e quindi i soggetti affetti da patologie mentali transitorie o cicliche, quelli in condizione di mera debolezza psichica anche se non affetti da patologie mentali, i soggetti depressi, gli alcolisti, i tossicodipendenti, i lungodegenti, i portatori di handicap fisici, i disadattati sociali, gli anziani in situazione di disagio anche solo fisico ecc…››;

110

Ibidem; 111

Cfr. G. Bonilini, Persone in età avanzata e amministrazione di sostegno, in Fam.

pers. e succ., 7, 2005; Cass. pen., sez. VI., 21 luglio 2015, n. 36942, in Massima redazionale, 2015:‹‹La persona anziana inabilitata alla deambulazione e, dunque, incapace di riscuotere personalmente i ratei pensionistici, può essere affiancata da un amministratore di sostegno, essendo sufficiente la sussistenza di una mera menomazione fisica e non necessariamente una menomazione di carattere psichico […]››;

112A. Coccia – M.R. Marella, op.cit., p. 99. Secondo gli Autori possono beneficiare dell’amministrazione di sostegno: ‹‹[…] tutti coloro che per un qualche impedimento

100

La linearità che accompagna la formulazione dell’infermità o della menomazione fisica cela, in realtà, un dibattito alquanto complesso che ha visto la dottrina schierarsi su due orientamenti diametralmente opposti.

Secondo una parte minoritaria della dottrina nelle ipotesi in cui si sia di fronte ad un soggetto compos sui affetto, cioè, solo da una menomazione fisica, il giudice tutelare dovrebbe negare l’applicazione dell’amministrazione di sostegno.

Si pensi, ad esempio, all’ipotesi di una persona che pienamente capace di intendere e di volere sia costretta a stare a casa o in una residenza socio assistenziale in quanto non deambulante, o deambulante a fatica, a causa della perdita degli arti inferiori113.

Le ragioni poste a sostegno di questa impostazione sono molteplici. Innanzitutto si evidenzia che nel caso di un soggetto compos sui non si può far riferimento ad una vera e propria impossibilità a provvedere ai propri interessi quanto, piuttosto, ‹‹di una semplice inettitudine a provvedervi direttamente114››.

In secondo luogo, come rileva una lettura combinata dell’art. 405, comma 5, nn. 3 e 4 e dell’art. 409, comma 1, l’accesso all’amministrazione di sostegno comporta senza dubbio una qualche limitazione della capacità di agire del beneficiario115

.

Per questo motivo, quindi, la scelta del soggetto affetto solo da una infermità o menomazione fisica di accedere all’istituto ‹‹finirebbe in pratica con l‟equivalere ad un‟inammissibile rinuncia alla (o a parte della) propria capacità116›› in netto contrasto con il principio di conservazione

di carattere fisico, psichico, sensoriale, anagrafico, logistico non riescono a farcela completamente da soli››;

113Cfr. G. Bonilini, Persone in età avanzata e amministrazione di sostegno, in Fam.

pers. e succ., 7, 2005;

114Cfr. S. Delle Monache, op.cit., p. 39; 115Ibidem;

101

della capacità d’agire del beneficiario a fondamento dell’intera disciplina117.

Più auspicabile sarebbe, pertanto, il ricorso ad altri schemi giuridici quali il mandato con rappresentanza o la procura, in grado di preservare la capacità di agire del soggetto118.

Secondo questo orientamento, quindi, una lettura restrittiva dell’art. 404 c.c. imporrebbe di escludere dai requisiti soggettivi della disposizione quelli dell’infermità o della menomazione meramente fisica. Quest’ultime, infatti, potrebbero condurre all’applicazione dell’amministrazione di sostegno solo qualora ad esse di accompagnasse ‹‹l‟annullamento, il mancato sviluppo o un‟apprezzabile compromissione delle facoltà intellettive dell‟individuo119››.

Di segno diametralmente opposto è invece l’orientamento della dottrina maggioritaria che, accogliendo un’interpretazione più estensiva dell’art. 404 c.c., ritiene applicabile l’amministrazione di sostegno anche ai soggetti affetti da mera infermità/menomazione fisica.

Si ritiene, infatti, che l’impostazione fatta propria dalla dottrina minoritaria sia poco convincente sotto molteplici aspetti.

Innanzitutto essa si fonda su una nozione di incapacità ancorata esclusivamente al dato dell’infermità mentale, ritenuto l’unico requisito idoneo ad attivare un sostegno protettivo verso l’individuo in difficoltà, sul quale non si esita ad imprimere lo status di incapace legale120.

Sotto questo aspetto è ben evidente come l’impianto concettuale fatto proprio dalla dottrina minoritaria strida fortemente con l’ideologia sottesa alla riforma codicistica volta, al contrario, ad ampliare le maglie dell’intervento protettivo121.

117Cfr. G. Cassano, L‟amministrazione di sostegno nella giurisprudenza, Santarcangelo di Romagna (RN), 2008;

118

Cfr. S. Delle Monache, op.cit., p. 39; 119Ibidem;

120A. Coccia – M.R. Marella, op.cit., p. 110; 121Ibidem;

102

Escludere l’infermità o la menomazione fisica dai presupposti applicativi significherebbe, infatti, non solo andare contro i principi della stessa l. n.6/04, ma, soprattutto, contro quelli di rango costituzionale e di matrice internazionale122.

Altro punto oggetto di critica attiene alla lettura troppo restrittiva, se non addirittura univoca, data alla formula dell’art. 409 c.c..

Secondo la dottrina maggioritaria, infatti, ‹‹non è detto che la nomina di un amministratore di sostegno abbia, come conseguenza necessaria, l‟incapacità del beneficiario in relazione agli atti che ne sono oggetto123››

. L’art. 409, comma 1 c.c. afferma, infatti, che ‹‹Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l‟assistenza necessaria dell‟amministratore di sostegno››.

Se ne deduce, quindi, la volontà del legislatore di lasciare aperta la possibilità di configurare un’amministrazione di sostegno c.d. non incapacitante, in cui all’amministratore sono attribuiti poteri concorrenti rispetto a quelli del beneficiario il quale, a sua volta, conserva la capacità di agire124.

La possibilità di prevedere un’ amministrazione di sostegno c.d. non incapacitante ha trovato conferma anche nella giurisprudenza di merito che, in più di qualche occasione, ha reso operativo lo schema appena descritto125.

122Ivi, p. 111;

123G. Ferrando, Le finalità della legge. Il nuovo istituto nel quadro delle misure di

protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, in G. Ferrando – L.

Lenti (a cura di), op. cit.,, p. 27; 124Ibidem;

125In merito: Trib. di Parma, 2 aprile 2004, n.1707, in Giur. It., 2005, 8/9, p. 1839:

‹‹[…] può essere nominato un amministratore di sostegno anche al soggetto che prevede di trovarsi nel futuro, a seguito di un programmato intervento chirurgico, nella impossibilità di provvedere ai proprio interessi a causa di una propria menomazione fisica e che abbia provveduto alla designazione dell‟amministratore nelle forme previste dall‟art. 408 c.c.. In tali casi il beneficiario, considerata la sua perdurante capacità d‟intendere e di volere, conserverà la facoltà di compiere gli atti delegati dall‟amministratore di sostegno […]››; Trib. di Pinerolo, 4 novembre 2004, in Giur. it.,

2005, 8/9, p. 1840: ‹‹[…] si può strutturare, in concreto, l‟amministrazione di sostegno

103

L’ultimo aspetto sul quale la dottrina maggioritaria ha ritenuto di fare alcune precisazioni, attiene alla possibilità per il soggetto in difficoltà di attivare a proprio favore altri istituti giuridici come il mandato con rappresentanza.

A parere della dottrina dominante, quest’ultimo potrebbe rivelarsi particolarmente inefficiente nel caso in cui si realizzi un’incapacità sopravvenuta; l’art. 1722, n.4 c.c. impone, infatti, l’estinzione dell’istituto proprio nel momento in cui il soggetto dovrebbe averne più bisogno, ovvero in caso di interdizione o di inabilitazione126

.

Sorto per rispondere alla cura di interessi prettamente patrimoniali, lo schema delineato per il mandato non assicura, inoltre, che al mandante siano prestate le cure personali più idonee.

Si aggiunga, infine, la mancanza di adeguati controlli giurisdizionali sull’operato del mandante, che invece sono ampiamente previsti nell’ipotesi dell’amministrazione di sostegno127.

perdita di capacità del beneficiario (così come avviene sempre, ex lege, per gli atti minimi). Qualora, infatti, la persona beneficiario non presenti deficit psichici o intellettivi ma sia impossibilitata a perseguire i propri interessi di natura personale o patrimoniale per effetto di una menomazione esclusivamente fisica, senza ripercussioni nell‟ambito cognitivo e volitivo, non vi è ragione per comprimere la sfera della sua capacità legale di agire. In simili condizioni, si impone una lettura più articolata dell‟art. 409 c.c., secondo il quale il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l‟assistenza necessaria dell‟amministratore di sostegno››;

126

Cfr. P. Baccarani, op.cit., p. 113;

127Ibidem; Cfr. G. Ferrando,op.cit.; In merito anche Trib. di Modena, 17 maggio