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Gli interventi della Corte di Cassazione e della giurisprudenza

ALCUNI PROFILI DI CRITICITA’ DELLA NUOVA DISCIPLINA

1. La ricerca di un discrimen fra amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione

1.1 Gli interventi della Corte di Cassazione e della giurisprudenza

A distanza di quasi sei mesi dall’intervento della Corte Costituzionale, anche la Corte di Cassazione fu chiamata a pronunciarsi in merito al discrimen fra il nuovo istituto dell’amministrazione di sostegno e l’interdizione30.

Il caso, deciso con la sentenza n. 13584 del 12 giugno 2006, riguardava un soggetto colpito da neurobrucellosi con conseguente encefalite che lo aveva costretto, per due anni, ad una lunga degenza in stato di coma31.

All’atto della dimissione dal reparto di rianimazione, essendo il soggetto completamente incapace di provvedere ai propri bisogni e

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Cfr. U. Roma, op.cit.; A. Venchiarutti, Il discrimen tra amministrazione di sostegno,

interdizione e inabilitazione al vaglio della Corte Costituzionale, in NGCC, 2006, I; Di

parere opposto invece F. Tommaseo, L‟amministrazione di sostegno al vaglio della

Corte Costituzionale, in Fam. dir., 2006, 2;

29U. Roma, Sunt certi denique fines (?): La Corte Costituzionale definisce

(parzialmente) i rapporti tra amministrazione si sostegno, interdizione e inabilitazione,

in Nuove Leggi civ., 2006, 4 -5, p. 860: ‹‹In questo passo della motivazione […]si

annidano le ragioni di delusione della sentenza: essa, è vero, stabilisce il principio di gradualità delle misure ed il principio di residualità dell‟interdizione (e dell‟inabilitazione) rispetto all‟amministrazione di sostegno, tuttavia, lo scivolamento necessario da quest‟ultimo istituto a quelli più invasivi si fonda, nel testo della decisione, sul parametro dell‟idoneità degli interventi di sostegno ad assicurare all‟incapace quella protezione che l‟amministrazione di sostegno può fornire. Ora tale parametro dell‟idoneità, quale guida dell‟apprezzamento giudiziale, pare troppo generico e suscettibile di essere letto assai diversamente, sia pure con ragioni parimenti fondate››;

30Cfr. M. N. Bugetti, Amministrazione di sostegno e interdizione tra tutela della

persona e interessi patrimoniali, in Corr. giur., 2006, 11;

31Cfr. Cass. civ., sez. I, 12 giugno 2006, n.13584, in Fam. dir., 2007, 1, p. 31 con nota di M. Sesta, Amministrazione di sostegno e interdizione: quale bilanciamento tra

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interessi, la madre e la sorella di quest’ultimo ritennero necessario procedere per la nomina di una amministrazione di sostegno che consentisse, alle ricorrenti medesime, di provvedere a tutti i bisogni che la nuova condizione avrebbe determinato32.

Nel giudizio si costituì la consorte che, rilevando la sussistenza di una grave infermità incidente sulle facoltà mentali del soggetto, si oppose alla procedura di amministrazione ritenendo più opportuno procedere all’interdizione33

.

Dopo che sia il Giudice tutelare del Tribunale di Salerno che la Corte d’Appello si orientarono a favore dell’apertura del procedimento di interdizione, la questione giunse all’esame della Cassazione che confermò la decisione degli organi territoriali34.

Prima di giungere a questa conclusione, i giudici del Supremo Collegio effettuarono una ricognizione preliminare con la quale si ribadì l’importanza di inquadrare la problematica in oggetto alla luce della finalità della nuova disciplina, consacrata nell’art. 1 della l. n. 6/04, e dei principi di proporzionalità e di flessibilità35.

Si evidenziò, inoltre, come ‹‹le nuove norme hanno posto al centro dell‟attenzione non più solo la cura del patrimonio, ma piuttosto la persona e le sue esigenze, apprestando uno strumento di estrema semplicità procedurale ed elasticità di contenuti, modellato secondo la necessità e le circostanze, e tale da non incidere radicalmente e permanentemente sulla capacità di agire del beneficiario36››.

Ribadito questo imprescindibile dato di partenza, il Collegio non negò la necessità di effettuare quell’‹‹operazione di “perimetrazione”[…] non esplicitamente compiuta dal legislatore37››.

32 Ibidem;

33 Ibidem;

34Cfr. M. N. Bugetti, op.cit.; 35

Cfr. di M. Sesta, Amministrazione di sostegno e interdizione: quale bilanciamento

tra interessi patrimoniali e personali del beneficiario, in Fam. dir., 2007, 1, p. 38;

36Cass. civ., sez. I, 12 giugno 2006, n.13584, in Fam. dir., 2007, 1, p. 32; 37Ibidem;

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Venendo quindi ad affrontare la questione relativa al discrmen fra amministrazione di sostegno e interdizione, la Corte affermò di non poter attribuire rilevanza al solo criterio quantitativo, legato cioè al quantum di incapacità del soggetto.

Quest’ultimo infatti, per quanto possa sembrare a prima vista piano e ragionevole, finiva in realtà ‹‹per mettere in ombra la specificità dell‟istituto, trascurando una serie di elementi di interpretazione offerti dalla lettura e dallo spirito della legge38››.

A confermare l’inadeguatezza del solo parametro quantitativo deponevano, infatti, tanto la formula estensiva dell’art. 404 c.c. 39

che quella rinnovata dell’art. 427, comma 1° c.c., che ammette l’interdizione anche in caso di incapacità non assoluta40

.

La Corte ritenne quindi di poter basare il discrimen fra i vari istituti valorizzando ‹‹[…]l‟inciso contenuto nell‟art. 414 c.c., che collega l‟interdizione alla necessità di assicurare l‟adeguata protezione del soggetto[…]41››.

Massimo rilievo fu attribuito al criterio dell’adeguatezza ovvero all’idoneità, dell’uno o dell’altro istituto, di assicurare tale livello di protezione, introducendo così un criterio c.d. qualitativo (o funzionale).

Secondo l’impostazione della Corte, il dato normativo deponeva a favore dell’esclusione dell’applicazione dell’interdizione, tutte le volte in cui la protezione del soggetto debole poteva essere garantita dal nuovo istituto dell’amministrazione di sostegno.

38Ivi, p. 34;

39Ivi, p.32: ‹‹[…] il criterio da adottare al fine di stabilire di volta in volta quale sia

[…] la misura più idonea alla protezione del soggetto debole non potrebbe essere individuato con riguardo ad un elemento meramente “quantitativo”, e, cioè, tenendo conto del quantum della incapacità dalla quale il soggetto da proteggere è affetto, come sarebbe confermato anche dalla formulazione dell‟art. 404 c.c., […] che indica come beneficiario dell‟amministrazione di sostegno chi si trovi nella impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi, così lasciando intendere che essa possa essere anche totale e permanente››;

40Ivi, p. 34; 41Ivi, p. 35;

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Sulla scia di quanto già formulato in precedenza dalla Consulta, anche la Cassazione convenne sul fatto che ‹‹[…]quello della interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura42››.

Traducendo nella pratica tale assunto, in quali situazioni il giudice sarà “costretto” ad applicare la più incisiva misura dell’interdizione, in luogo dell’amministrazione di sostegno?

La Cassazione non lo stabilì in modo netto.

Si convenne che solo il metodo casistico fosse in grado di garantire, dinnanzi ad una realtà multiforme come quella del disagio e della debolezza, la giustizia del caso concreto43.

Nel rispetto delle finalità introdotte dalla riforma del 2004, sarà quindi la valutazione della ‹‹[…] specificità delle singole fattispecie, e delle esigenze da soddisfare di volta in volta […]44›› a determinare la scelta fra i vari istituti.

Consapevole di aver adottato un criterio, quale quello dell’idoneità, non contente in re ipsa parametri normativi di riferimento, la Corte proseguì introducendo ulteriori criteri integrativi finalizzati ad orientare l’apprezzamento giudiziale45.

Fra questi spiccò, innanzitutto, quello legato alla valutazione dell’attività da compiere per conto del beneficiario.

Si affermò, pertanto, che ‹‹Ad un‟attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), […] e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà

42Ibidem;

43Cfr. A. Venchiarutti, Il discrimen tra amministrazione di sostegno, interdizione e

inabilitazione al vaglio della Corte Costituzionale, in NGCC, 2006, I, p. 1108;

44Cass. civ., sez. I, 12 giugno 2006, n.13584, in Fam. dir., 2007, 1, p. 35;

45Cfr. F. M. Sbarbaro, Il tramonto della logica autoritativa nel trattamento della

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l‟amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, […] ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell‟individuo […]Per converso, ove si tratti - sempre, ovviamente, che il soggetto si trovi “in condizioni di abituale infermità” che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi - di gestire un‟attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l‟esterno, ovvero in ogni altra ipotesi in cui il Giudice di merito, con una valutazione che compete a lui solo e che è incensurabile in sede di legittimità, se logicamente e congruamente motivata, ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l‟unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, è quest‟ultimo, e non già l‟amministrazione di sostegno, l‟istituto che deve trovare applicazione46››.

Quest’ultimo non escludeva, peraltro, la necessità di considerare in via concorrente anche altri criteri, quali quelli concernenti la gravità e la durata della malattia ovvero la natura e la durata dell’impedimento47.

Il principio di diritto formulato dalla Corte fu, in sintesi, il seguente: ‹‹Rispetto agli istituti dell‟interdizione dell‟inabilitazione, l‟ambito di applicazione dell‟amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all‟apprezzamento del Giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compito per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero

46Cass. civ., sez. I, 12 giugno 2006, n.13584, in Fam. e dir., 2007, 1, p. 22; 47Ivi, p. 35;

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la natura e la durata dell‟impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie48››.

Tutto definitivamente acclarato, allora? Forse.

L’impianto interpretativo offerta dalla Corte di Cassazione, sebbene accolto con favore da qualche autore49, sollevò le critiche di buona parte della dottrina la quale non mancò di evidenziare che i criteri appena descritti, più che fungere da elementi chiarificatori, determinarono solo la riemersione di parametri in relazione ai quali, tanto la dottrina che la giurisprudenza, avevano già evidenziato profili di criticità50

.

A sollevare le maggiori riserve fu il parametro legato all’attività da svolgere per conto del beneficiario.

Secondo una parte della dottrina l’eccessiva attenzione rivolta al parametro patrimoniale, piuttosto che a quelli di natura personale ed esistenziale, poneva la pronuncia in netto contrasto con la finalità della nuova disciplina51.

Ad opinione di un altro orientamento dottrinale a destare dubbi fu invece il secondo criterio indicato dalla Corte, secondo il quale sarebbe preferibile l’attivazione della misura ablativa qualora nel soggetto

48Ivi, p. 22;

49Si segnala, in merito, il commento di Paolo Cendon: ‹‹[…] una buona sentenza, che

fa onore alla nostra Cassazione, poiché esalta così risolutamente i meriti dell‟amministrazione di sostegno, sottolineando per converso l‟oppressività e la residualità della vecchia coppia di risposte codicistiche […]›› tratto da: R. Masoni, Amministrazione di sostegno. Orientamenti giurisprudenziali e nuove applicazioni,

Santarcangelo di Romagna, 2009, p. 91; M. Sesta, Amministrazione di sostegno e

interdizione: quale bilanciamento tra interessi patrimoniali e personali del beneficiario,

in Fam. dir., 2007, 1, p. 39: ‹‹[…] con la decisione in epigrafe […]si constata che la

Corte ha compiuto un apprezzabile passo in avanti nella definizione del rapporto tra amministrazione di sostegno e interdizione, sancendo definitivamente la necessità di limitare l‟applicazione della più restrittiva misura ai casi nei quali la prima risulti inadeguata, e riconoscendo la necessitò di far fronte alle specifiche esigenze di protezione di ciascun soggetto mediante una definizione del criterio di adeguatezza che tenga conto di una pluralità di fattori concorrenti […]››;

50

Cfr. M. N. Bugetti, Amministrazione di sostegno e interdizione tra tutela della

persona e interessi patrimoniali, in Corr. giur., 2006, 11;

51Cfr. di M. Sesta, Amministrazione di sostegno e interdizione: quale bilanciamento

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permanga un minimo di vita relazione che potrebbe, pertanto, condurlo a compiere atti pregiudizievoli per sé.

Si rilevò che ‹‹l‟alternativa, così ammessa, tra questo criterio e quello dell‟attività rischia, tuttavia, di legittimare l‟adozione di soluzioni opposte rispetto ad un identico caso52››.

A destare riserve fu, inoltre, il passaggio che riconnetteva il ricorso all’interdizione ‹‹[…] in ogni altra ipotesi in cui il Giudice di merito, con una valutazione che compete a lui solo e che è incensurabile in sede di legittimità, se logicamente e congruamente motivata, ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l‟unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge […]53››.

Da questo passo della motivazione la dottrina ravviso, infatti, la scelta della Cassazione di inserire una ‹‹“valvola di sicurezza” (quasi una clausola di apertura in favore dell‟interdizione) per la consapevolezza dell‟impossibilità di fissare un discrimen astratto, idoneo a valere per ogni singolo caso, personalmente e patrimonialmente considerato54››.

Nei successivi tredici anni la Corte di Cassazione è tornata più volte ad occuparsi del discrimen fra amministrazione di sostegno e interdizione senza mai, però, giungere ad una soluzione univoca.

Del 2009 sono le sentenze n. 9628 e n. 17421.

Con la pronuncia del 22 aprile 2009, n. 9628, la Corte affrontò la problematica da un’angolazione parzialmente diversa, valorizzando soprattutto le potenzialità applicative del neo-istituto.

Si stabilì, infatti, che ‹‹[…] l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ad alla maggiore agilità della relativa procedura

52Cfr. U. Roma, La Cassazione alla ricerca del discrimen tra amministrazione di

sostegno e interdizione, in NGCC, 2007, I, p. 286;

53Cass. civ., sez. I, 12 giugno 2006, n.13584, in Fam. dir., 2007, 1, p. 35; 54

Cfr. U. Roma, La Cassazione alla ricerca del discrimen tra amministrazione di

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applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno a mente dell'art. 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole55››.

In quest’occasione ad essere messo in risalto fu il binomio composto da un lato dalle attività da compiere (criterio funzionale) e, dall’altro, dall’idoneità del nuovo istituto a farvi fronte (criterio c.d. strumentale)56.

Alla stregua di questa impostazione l’amministrazione di sostegno avrebbe avuto applicazione anche in caso di grave infermità psichica potendo il giudice tutelare, sulla base della legittimità sancita nell’art. 405 c.c., indirizzare il contenuto del decreto di nomina in modo da limitare al beneficiario l’esercizio di attività negoziale potenzialmente lesiva57

.

In linea con l’impostazione assunta dalle precedenti sentenze si pose anche la sentenza n. 17421, del 24 luglio 2009, la cui peculiarità fu quella di indicare, seppur a titolo meramente esemplificativo, una serie di circostanze che di fatto potevano individuare nell’interdizione l’unica misura protettiva idonea58.

Secondo il ragionamento della Corte acquistava rilievo non solo, e non tanto, la valutazione della gravità della malattia, ma anche l’inidoneità della persona a compiere gli atti della vita quotidiana, a mantenere una vita di relazione, a rendersi conto della realtà circostante,

55Cass. civ., sez. I, 22 aprile 2009, n. 9628, in NGCC, 2009, 10, I, p. 963, con nota di M.N. Bugetti, L‟attitudine dell‟amministrazione di sostegno a realizzare l‟adeguata

protezione degli interessi patrimoniali del beneficiario; Cfr. M. GOZZI, La cassazione sul discrimine fra amministrazione di sostegno e interdizione, in Fam. dir., 2010, 1;

56Cfr. R. Rossi, Un nuovo uppercut all‟interdizione, in www.personaedanno.it ; 57

Ibidem;

58

Cass. civ., sez. I, 24 luglio 2009, n. 17421, in Fam. dir., 2009, 12, p. 1085:

‹‹L‟interdizione è, rispetto all‟amministrazione di sostegno, misura residuale, ma tuttavia applicabile. L‟amministrazione di sostegno, il cui ambito di applicazione non è limitato dal diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto, ma dalla maggiore idoneità ad adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, considerata la sua flessibilità, meglio garantisce la dignità della persona; l‟interdizione tuttavia consente in determinate condizioni […] di meglio tutelare il soggetto, attribuendo a chi lo rappresenta poteri più forti ed univoci››;

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la presenza di possibili conflitti familiari oltre alla consistenza del patrimonio59.

La problematica si arricchì di ulteriori tasselli ad opera delle pronuncia n. 4866 del 1 marzo 2010, nonché dalle sentenze n. 17421 del 2009 e della più di recente n. 17962 del 2015.

La prima, operando in negativo, chiarì quali circostanze non potevano rientrare nell’apprezzamento del giudice di merito.

Si affermò, quindi, che ai fini dell’applicazione dell’amministrazione di sostegno alcuna rilevanza assumevano ‹‹[…]l‟omissione di una specifica richiesta in tal senso dell‟interessato né la mancata indicazione della persona da nominare in qualità di amministratore e dei concreti bisogni che questi dovranno aiutare a soddisfare60››.

Le restanti due sentenze è interessante analizzarle, massimamente, in modo parallelo per i contenuti alquanto contrastanti.

La sentenza n. 17421 del 24 luglio 2009 si segnala, in particolare, per l’importanza attribuita al parametro patrimoniale il quale, per quanto di per sé non già dirimente, se combinato con altri (quali ad esempio la presenza di un conflitto fra i parenti) e rappresentante un situazione economica fiorente o una gestione particolarmente complessa, poteva giustificare l’applicazione della più incisiva misura ablativa, per la capacità di quest’ultima di attribuire più forti e univoci poteri per chi assumeva la rappresentanza61

.

Al contrario la sentenza n. 17962 del 11 settembre 2015, segnando un parziale revirement della Suprema Corte in merito ai criteri di scelta dell’amministrazione di sostegno, affermava che il nuovo istituto ‹‹ha inferto un colpo decisivo all‟interdizione62›.

59

Ibidem;

60Cass. civ., sez. I, 1 marzo 2010, n. 4866, in Giur. It., 2010, 11, p. 2301, con nota di C. Rufo Spina, La residualità dell‟interdizione e dell‟inabilitazione e L. Carbonara,

Residualità del provvedimento interdittorio e preventiva valutazione giudiziale della misura di sostegno;

61Cass. civ. Sez. I, 24 luglio 2009, n. 17421, in Fam. dir., 2009, 8-9;

62R. Rossi, Stretta ulteriore sull‟interdizione. Cass. 17962/2015, in www.personaedanno.it; Critiche alla netta prevalenza del dato patrimoniale, quale

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In contrasto con l’arresto precedentemente menzionato si statuì, infatti, che l’amministrazione di sostegno può essere preferita all’interdizione anche nelle ipotesi in cui il soggetto risulti titolare di assetti patrimoniali di particolare entità e/o di complessa gestione63.

I criteri non sempre lineari proposti dalla Cassazione, anziché condurre alla formazione di un sistema semplice e lineare, contribuirono all’insorgere di complicazioni e incertezze.

Complessità che, di riflesso, ha finito per incidere pesantemente anche sulla giurisprudenza di merito che, interpretando a proprio modo le direttive della Suprema Corte, ha assunto in argomento le posizioni più diverse64.

A tal proposito merita di essere segnalata, ad esempio, la pronuncia del Tribunale di Torino del 26 febbraio 2007 che, in netta contrapposizione con l’impianto delineato dalla Suprema Corte qualche mese prima (sentenza n. 13584/2006) riproponeva, quale discrimine fra i due istituti, il criterio “quantitativo” correlato al diverso gradi di incapacità65.

Dalla ricostruzione del tribunale di Torino, si poteva evincere che ‹‹l‟amministrazione di sostegno non è attivabile in caso di assenza di una sia pur minima autonomia e capacità del beneficiario poiché ciò imporrebbe di conferire all‟amministratore poteri sostanzialmente coincidenti con quelli del

criterio fondante una pronuncia di interdizione qualora si presenti fiorente e complesso, sono mosse anche da A. Bulgarelli, Ricchezza e follia non devono condurre

all‟interdizione, in www.personaedanno.it: ‹‹Non si comprende, infatti, per quale

motivo un ingente patrimonio non potrebbe essere amministrato avvedutamente anche da un amministratore di sostegno dato che la sua “competenza” non prevede limiti di valore. Né si comprende per quale motivo il tutore o il curatore dovrebbero essere per definizione maggiormente preparati a svolgere un‟attività complessa rispetto ad un amministratore di sostegno essendo evidente che ove la scelta sia oculata non vi potrà essere motivo di doglianza sulla capacità o professionalità dello stesso››;

63

Cass. civ., sez. I, 11 settembre 2015, n. 17962, in Fam. dir., 2016, 4, p. 345, con nota di E. Vullo, Un parziale revirement della Suprema Corte sui criteri di scelta tra

amministrazione di sostegno e interdizione;

64

Cfr. A. Gorgoni, L‟infermità tra amministrazione di sostegno e interdizione, in www.personaemercato.it;

65Trib. Torino, sez. VII, 26 febbraio 2007, in Fam. dir., 2007, 7, con nota di U. Roma,