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L’incidenza dell’amministrazione di sostegno sulla capacità d’agire del beneficiario

L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

3. L’incidenza dell’amministrazione di sostegno sulla capacità d’agire del beneficiario

Dall’esplicitazione della finalità della legge n.6/04 abbiamo appurato che il nuovo istituto dell’amministrazione di sostegno si fonda su direttrici concettuali assolutamente innovative, volte a conciliare la protezione dell’individuo privo, in tutto o in parte, di autonomia con la massima salvaguardia possibile della sua autodeterminazione.

Alla regola generale dell’art. 1 si affianca l’art. 409, 1°comma c.c. che, potremmo dire, enuncia l’eccezione alla regola.

Statuisce l’art. 409 c.c.: ‹‹Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l‟assistenza necessaria dell‟amministratore di sostegno››.

L’incidenza dell’amministrazione di sostegno sulla capacità di agire del beneficiario è stato uno degli argomenti sui quali si è soffermata la dottrina.

Nodo centrale della questione era chiarire se l’accesso all’istituto comportasse per il beneficiario l’acquisto di una precisa qualifica giuridica, così come accade per l’interdetto o l’inabilitato, oppure no.

Dalle norme affidate alla l. n. 6/04 emerge, infatti, la preoccupazione del legislatore ‹‹di non fare del beneficiario di amministrazione di sostegno, un nuovo incapace63››.

In merito alla portata del 1° comma dell’art. 409 c.c., l’impostazione fatta propria dalla dottrina è, pressoché, unanime.

In primo luogo, in ossequio al principio di conservazione della capacità d’agire enunciato nell’art.1 della l. n.6/04, si ritiene che l’attivazione dell’amministrazione di sostegno non comporti

63G. Bonilini, Capacità del beneficiario e compiti dell‟amministratore di sostegno, in G. Bonilini – A. Chizzini, op, cit., p. 196;

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l’acquisizione automatica e generalizzata di uno status di incapacità in capo al beneficiario64.

A fondamento di tale impianto si argomenta che la nuova disciplina è costruita nei termini di un regime relativo ad uno o più atti (o categorie di atti) attinenti alla sfera del beneficiario, e non più sullo status personale dello stesso65.

Seguendo tale impostazione, alla domanda se il beneficiario dell’amministrazione di sostegno sia da qualificare come un soggetto incapace, si deve dare risposta negativa ‹‹[…] e ciò a prescindere dall‟ampiezza delle limitazioni previste nel decreto di nomina dell‟amministrazione di sostegno››66.

Il raccordo operato dalla dottrina per armonizzare tale assunto con la regola statuita nel 1° comma dell’art. 409 c.c., si fonda sul seguente costrutto.

Da una situazione di generale incapacità dell’individuo, propria degli istituti tradizionali, si passa ad una in cui su una condizione di generale capacità di agire dell’individuo ‹‹si stagliano alcune isole, più o meno vaste, relative agli atti che l‟interessato non può compiere o che non può compiere da solo››67.

64Cfr. M.N. Bugetti, op.cit.,; Cfr. G. Ferrando, Le finalità della legge. Il nuovo istituto

nel quadro delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, in G. Ferrando – L. Lenti (a cura di), op.cit.;

65Cfr. S. Delle Monache, op.cit.; Cfr. G. Ferrando, ult. op. cit.; 66S. Delle Monache, op.cit., p. 46;

67G. Ferrando, op.cit., p. 17; Cfr. G. Bonilini – F. Tommase, Dell‟ amministrazione

di sostegno, in Comm. c.c. Schlesinger -Busnelli, Torino, 2008; Cfr. M.C. Antonica, op.cit.; U. Roma, Amministrazione di sostegno, cura personae e consenso al trattamento medico, in Fam. dir., 2007, 7, p. 729: ‹‹[…] l‟ablazione cosi ristretta e puntuale della capacità legale non si traduce, neppure sostanzialmente, in una modifica dello status […]››; G. Campese, L‟istituzione dell‟amministrazione di sostegno e le modifiche in materia di interdizione e inabilitazione, in Fam, dir., 2004, 2; Cfr. M.N.

Bugetti, op.cit.; Trib. Modena 3 febbraio 2005: ‹‹[…] il nuovo istituto […] ha posto

come pietra miliare uno status di generale capacità di agire della persona, esclusivamente limitabile all‟attento intervento del Giudice Tutelare per determinati atti, o categorie di atti […]››: tratta da G. Cassano, L‟amministrazione di sostegno nella giurisprudenza, Santarcangelo di Romagna, 2008, p. 210; Trib. Pinerolo 4 novembre 2004, in Giur. it., 2005, 8/9, p.1841: ‹‹[…] in linea di principio, la persona beneficiaria

dell‟amministrazione vedrà limitata la propria capacità legale di agire soltanto in relazione agli atti per il compimento dei quali è previsto l‟intervento dell‟amministratore di sostegno. In altri termini, ai poteri dell‟amministratore fanno da

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Si dà vita, quindi, ad una ‹‹misura di incapacitazione chirurgica68›› o, come sostenuto da altra dottrina, ad un regime di incapacità di agire speciale69 la cui entità non è predeterminata ex lege ma rimessa, di volta in volta, alla determinazione del singolo giudice tutelare che andrà a formulare il contenuto del decreto di nomina.

Quest’ultimo, come già accennato nel paragrafo precedente, assume pertanto un ruolo centrale dato che il modo con cui verrà formulato (art. 405, ed in particolare il 5° comma , nn. 3 e 4) contribuirà a riempire di contenuto la portata dell’art. 409c.c.

L’unico limite posto al potere di ingerenza del giudice tutelare sulla capacità d’agire del beneficiario (e quindi all’ampiezza degli effetti incapacitanti dell’amministrazione di sostegno), è sancito nel dettato del 2° comma dell’art. 409 c.c.

Con una prospettiva diametralmente opposta a quella operante per l’interdetto o l’inabilitato70 si prevede, infatti, che a prescindere dall’ampiezza delle limitazioni previste nel decreto di nomina71, il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per il compimento di quegli atti ‹‹necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana››.

contrappunto, in linea di principio, le limitazioni alla capacità dell‟amministrato, il quale (art. 409 ) conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l‟assistenza necessaria dell‟amministratore di sostegno››;

Più diretta la posizione di E.V. Napoli, L‟amministrazione di sostegno, Padova, 2009, p.6: secondo l’Autore, infatti, ‹‹[…] si è trattato dell‟introduzione di un nuovo istituto

di incapacità dichiarata››;

68P. Morozzo della Rocca, L‟attività dell‟amministrazione di sostegno fra gratuità e

onerosità, in Fam. dir., 2006, 5, p. 537;

69E. Carbone, Libertà e protezione nella riforma dell‟incapacità d‟agire, in NGCC, II, 2004, p.547: ‹‹Il nuovo art. 409 c.c., comma 1, letto a contrario, non lascia dubbi

sull‟incapacitazione speciale del beneficiario per la sfera di attività coperta dall‟intervento vicario o assistenziale dell‟amministratore di sostegno››;

70Prevede, infatti, l’art. 427, 1°comma, c.c.: ‹‹Nella sentenza che pronuncia

l‟interdizione o l‟inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell‟autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall‟interdetto senza l‟intervento ovvero con l‟assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l‟ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall‟inabilitato senza l‟assistenza del curatore››;

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L’aspetto più problematico che la dottrina ha dovuto affrontare in merito a tale formulazione, è stato è quello di definire la categoria degli atti sopra indicati in quanto sconosciuta, al nostro ordinamento, fino all’entrata in vigore della l. n. 6/0472.

La formulazione degli actes courants si deve alla giurisprudenza francese che, già prima della riforma del 1968, aveva individuato un complesso di contatti negoziali che potevano essere compiuti dall’interdetto in quanto essenziali alla vita quotidiana73

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La dottrina maggioritaria è oggi propensa a ricomprendere fra tali atti la c.d. “contrattualità minima” (come, ad esempio, l’acquisto di beni alimentari, di giornali, biglietti per l’autobus ecc..) data la loro inettitudine a recare un pregiudizio economico apprezzabile verso il patrimonio del beneficiario74.

Di diverso avviso altra parte della dottrina, secondo cui la formula contenuta nel 2° comma dell’art. 409 non ricomprenderebbe solo le attività più elementari, ma avrebbe una portata più vasta, dato il riferimento normativo non agli atti “della vita quotidiana” quanto a quelli necessari a soddisfare ‹‹le esigenze della propria vita quotidiana››.

Secondo questa impostazione, quindi, per valutare gli atti che il beneficiario può esercitare autonomamente sarà necessario prendere in considerazione una serie di fattori quali l’età, i bisogni della persona, nonché il contesto socio-economico, la cui valutazione rifugge da sterili classificazioni aprioristiche e richiede, invece, una valutazione che si adatti caso per caso75.

72Cfr. E. Carbone, op.cit., p. 557; 73Ivi, p. 556;

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Cfr. S. Delle Monache, op.cit., 75

M. Moretti, La capacità del beneficiario dell‟amministrazione di sostegno, in

Notariato, 2005, p. 425 riportato da A. Coccia – M.R. Marella, Gli atti patrimoniali nell‟interesse del beneficiario, in G. Ferrando– L. Lenti, op. cit., p. 178: ‹‹[…] la formulazione letterale della norma ci aiuta: non si parla di atti della vita quotidiana, ma di soddisfacimento delle proprie esigenze quotidiane e queste non possono che essere variabili per ogni individuo. Se il soggetto può continuare a fare la vita di tutti i giorni come ha sempre fatto, può essere sottoposto ad amministrazione di sostegno e la sua capacità acquista un valore ben preciso: continuare a fare la vita di sempre – si

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In questa linea si inserisce l’impostazione di chi ritiene di ricomprendere, fra tali atti, anche attività più complesse come incassare un canone di locazione o di affitto, la riscossione del rateo mensile della pensione o l’indennità di accompagnamento76.

Ad ogni buon conto, riconosciuto l’apprezzabile sforzo normativo di riservare al beneficiario un ambito di autonomia inattaccabile dall’opera del giudice tutelare, non si può negare che una formula più precisa avrebbe sicuramente facilitato l’opera dell’interprete e reso più chiaro il grado di autonomia concesso al beneficiario77

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Un ultimo aspetto che merita di essere accennato, attiene alla problematica relativa all’esercizio da parte del beneficiario dei cc.dd. atti personalissimi.

Come è noto con tale locuzione si fa riferimento a quegli atti con i quali la persona esercita i diritti afferenti alla propria sfera personale e che, in quanto tali, non ammettono alcuna forma di sostituzione78.

Rientrano all’interno di questa categoria i negozi familiari, le disposizioni testamentarie e le donazioni.

In merito la disciplina dell’interdizione impedisce, ancora oggi, all’interdetto l’esercizio dei diritti fondamentali.

Per quest’ultimo, infatti, permane il divieto di contrarre matrimonio (art. 85, 1°comma), di fare testamento (art. 591, 2°comma, n. 2 c.c.), di donare (art. 774, 1°comma) e di riconoscere il figlio naturale (artt. 296 e 311 c.c.).

soddisfano le esigenze primarie, ma si fanno i regali di compleanno, di laurea, di nozze, si organizza la vacanza e l‟elenco potrebbe continuare ognuno diverso dall‟altro […]››;

76Cfr. B. Malavasi, L‟amministrazione di sostegno: le linee di fondo, in Notariato, 2004, 3;

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Evidenzia, sul punto, G. Bonilini, Capacità del beneficiario e compiti

dell‟amministratore di sostegno, in G. Bonilini – A. Chizzini, op.cit., p. 212: ‹‹Meglio avrebbe fatto, dunque, il legislatore, a ricorrere ad una formula più precisa […] più adatta, forse, sarebbe stata una norma del tenore di quella affidata all‟art. 783 c.c., che fa salva la donazione di modico valore, purché si sommi, al consenso, la traditio. Modicità del valore, peraltro, che deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante (art. 783, cpv. c.c.)››;

78Cfr. P. Cendon – R. Rossi, Rafforzamento dell‟amministrazione di sostegno e

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Nel caso del beneficiario di amministrazione di sostegno la formula dell’art. 409 c.c. non offre, al riguardo, alcuna indicazione specifica.

Nel silenzio della legge si ritiene che, nel rispetto del principio generale della conservazione della capacità di agire del beneficiario, quest’ultimo conservi la capacità di esercitare autonomamente tali atti79.

A conferma di tale impostazione si aggiunge, indirettamente, la formula del 4°comma dell’art. 411 c.c., che offre alcune indicazioni più specifiche.

Statuisce la disposizione che: ‹‹Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l‟amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l‟interdetto o l‟inabilitato, si estendano al beneficiario dell‟amministrazione di sostegno, avuto riguardo all‟interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente››.

È interessante notare, come sottolineato da attenta dottrina, che in tema di limitazione delle libertà fondamentali, la previsione normativa in oggetto non pone un limite quantitativo alle restrizioni che il giudice tutelare può operare sulla capacità del beneficiario quanto, piuttosto, il rispetto di alcuni vincoli procedurali posti a salvaguardia del principio cardine della disciplina80.

Pertanto, qualora il giudice tutelare ritenga opportuno di dover applicare al beneficiario alcuni divieti previsti per l’interdetto, potrà farlo ma solo indicando dettagliatamente l’atto o gli atti personalissimi rispetto ai quali il beneficiario subirà una limitazione della capacità di agire81; in assenza varrà quanto asserito poco sopra.

79Cfr. R. Rossi, Amministrazione di sostegno ed esercizio dei diritti personalissimi, tratto da www.personaedanno.it/beneficiario-poteri-diritti/amministrazione-di-sostegno- ed-esercizio-dei-diritti-personalissimi-rita-rossi;

80Cfr. M.N. Bugetti, Effetti dell‟amministrazione di sostegno, in Comm. c.c., (a cura di) L. Balestra, Milano, 2009;

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L’aderenza della disposizione al nuovo impianto concettuale si apprezza maggiormente, se confrontata con la formula originariamente approvata dal senato nel lontano 2001.

L’originario art. 411, ult. comma, statuiva infatti: ‹‹Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni di questo codice e delle leggi speciali, la sottoposizione all‟amministrazione di sostegno è equiparata all‟interdizione e all‟inabilitazione. Tuttavia il giudice tutelare […] può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l‟interdetto o l‟inabilitato, non si estendano al beneficiario dell‟amministrazione di sostegno […]82››.

Sebbene una parte della dottrina abbia accolto con favore l’inserimento dell’ult. comma dell’art. 411 c.c.83, non è difficile ravvisare una certa “pericolosità” insita nel portato della disposizione in oggetto.

Un uso “distorto” della disposizione in esame potrebbe infatti, in frode alla legge, dar vita nella pratica all’emissione di provvedimenti di nomina di amministrazioni di sostegno sostanzialmente coincidenti con quelli di interdizione o inabilitazione84.

A scongiurare questo pericolo è intervenuta la Corte Costituzionale che, chiamata a pronunciarsi sul discrimen esistente fra gli istituti sopra citati, ha affermato che ‹‹in nessun caso i poteri dell‟amministratore possono coincidere integralmente con quelli del tutore o del curatore85››, decretando, quindi, un limite importante all’estensione in blocco delle previsioni statuite nel Capo II rispetto al nuovo istituto.

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Ivi, p. 51;

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Cfr. G. Lisella, Questioni tendenzialmente definite e questioni ancora aperte in tema

di amministrazione di sostegno, in NGCC, II, 2013, p. 290. L’Autore sottolinea, infatti,

come l’introduzione dell’ultimo comma dell’art. 411: ‹‹fa si che la con la nuova misura

di protezione si possa far fronte ad ogni tipo di soluzione, anche quelle più drammatiche››;

84Cfr. F. Tommaseo, L‟amministrazione di sostegno al vaglio della Corte

Costituzionale, in Fam. dir., 2006, 2;

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In merito assumono rilievo, pertanto, gli ulteriori vincoli che prevedono che la decisione del giudice tutelare sia motivata e corrispondente ad un interesse del beneficiario86.

Giunti a questo punto è ben chiaro come solo il tempo e una valutazione statistica del contenuto assunto, in concreto, dai singoli decreti di nomina potranno dare un quadro più chiaro circa la qualificazione soggettiva assunta dal beneficiario di amministrazione di sostegno.

Solo da quest’analisi sarà possibile capire se è prevalsa, nei tribunali, la pratica di limitare davvero al mimino la riduzione della capacità di agire delle persone beneficiarie di un amministrazione di sostegno o se, tramite quest’ultimo, siano prevalse pratiche sostanzialmente interdittorie addolcite solo nella nomenclatura.

86Cfr. R. Rossi, op.cit.;

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