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Coinvolgimento del beneficiario. Nello svolgimento dei suoi compiti, l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario (410, comma I, c.c.), pertanto questi dovrà periodicamente conferire per il beneficiario, secondo i tempi e le circostanze specifiche del caso concreto, riferendo al Giudice Tutelare, in occasione del rendiconto ovvero senza indugio se è necessario segnalare eventi o fatti rilevanti per l'amministrazione di sostegno.

Partecipazione del beneficiario: L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del

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beneficiario, questi, il pubblico minister o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportune(...) Provvedimenti (410, comma II, c.c.).

Conflitto di interessi (411, comma II, c.c.). L'amministratore di sostegno, dal momento della nomina, non può essere nominato erede dal beneficiario (596 c.c.), nemmeno per interposta persona (599 c.c.) a meno che non sia ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore. L'amministratore di sostegno non può essere nominato erede dal beneficiario (596 c.c.), nemmeno per interposta persona (599 c.c.) se non dopo che sia stato approvato il conto finale o sia estinta l'azione per il rendiconto medesimo. Adeguatezza della protezione. (413 c.c.). L'amministratore di sostegno è tenuto a riferire, senza indugio, al giudice tutelare le circostanze sopravvenute o gli altri eventi di cui abbia avuto notizia che depongono nel senso della sopravvenuta inidoneità della amministrazione di sostegno, in vista di una sua revoca oppure in funzione dell'applicazione di una misura di protezione diversa (es. interdizione).

DISPONE

che all'amministratore di sostegno vengano demandati i poteri-doveri di compiere le seguenti operazioni, secondo il regime giuridico indicato e per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio.

RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA ARTT.405, V,N.3-409,I,C.C. ASSISTENZA NECESSARIA (409,I,C.C.) ARTT.405, V,N.4-409,I,C.C.

ATTI CHE L'AMMINISTRATORE PUÒ COMPIERE, DA SOLO, IN NOME E PER CONTO DEL BENEFICIARIO, SOSTITUENDOSI A LUI

ATTI CHE IL BENEFICIARIO PUÒ COMPIERE ALLA PRESENZA DELL’ AMMINISTRATORE OPPURE CON LA SUA FIRMA IN AGGIUNTA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'amministratore ha il potere di curare i rapporti giuridici della persona beneficiaria con tutti gli Uffici pubblici con l'esplicito riconoscimento alla sottoscrizione di istanze, che siano necessarie, verso pubbliche amministrazioni. Ha, altresì, il potere di porre in essere ogni adempimenti fiscale o amministrativo che si dovesse rendere necessario nell'interesse della persona beneficiaria.

CAPACITA’ NEGOZIALE

Il beneficiario conserva la capacità negoziale, ma non potrà stipulare alcun atto giuridico in cui il partener è contraente, anche indiretto.

ISTITUTI DI CREDITO E UFFICI POSTALI

L'amministratore subentra nella gestione dei conti correnti e dei depositi della persona beneficiaria, custoditi e in essere presso Banche o Poste. L'istituto consentirà all'amministratore tutte le operazioni volute, previa esibizione del decreto odierno. Quanto ai prelievi, l'amministratore può prelevare, mensilmente, il solo limite

di spesa e ogni prelievo oltre la soglia deve essere autorizzato ogni prelievo oltre la soglia deve essere autorizzato dal Giudice Tutelare.

LIMITE DI SPESA (405, V, n. 5, c.c.): la pensione mensile percepita dalla persona beneficiaria, con ogni accessorio e benefìcio annesso.

CURA DELLA PERSONA

L'amministratore ha il potere-dovere di assistere la persona beneficiaria nella prestazione del consenso informato ai trattamenti dei dati personali ed ai trattamenti terapeutici. Quanto alle cure e ai trattamenti sanitari, l'amministratore può prestare il consenso in luogo del beneficiario, alla presenza di questi, se impossibilitato. Il rifiuto alla cura non può essere prestato dall'amministratore se non su provvedimento del

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Giudice Tutelare. In caso di urgenza improcrastinabile o di impossibilità assoluta del beneficiario a dialogare con i medici, l'amministratore presterà il consenso informato in sua sostituzione riferendo al giudice tutelare successivamente.

CAPACITA’ RESIDUALE DEL BENEFICIARIO.

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (409, comma II, c.c.). Il Giudice tutelare, sin da ora, invita l'amministratore di sostegno a riferire immediatamente se il beneficiario abbia compiuto personalmente atti giuridici in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nell'odierno decreto, in funzione delle eventuali azioni invalidatoria (412 c.c.).

Si PRECISA che le autorizzazioni contenuto nell'odierno decreto sono ed. dinamiche: il rappresentante potrà compiere, senza necessità di specifica autorizzazione del giudice tutelare, anche tutti i singoli atti strettamente collegati e necessari per il perseguimento e la realizzazione dell'obbiettivo finale autorizzato.

DISPONE che l'amministratore di sostegno riferisca annualmente al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, avvalendosi del modello di Cancelleria .

Termine entro cui depositare il rendiconto annuale: Aprile. Visto l'art. 405, comma VI, c.c.

DISPONE che l'amministratore, in tutti i rapporti con i terzi, dovendo spendere i poteri di rappresentanza o assistenza conferiti con il decreto odierno, comunichi esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento e non anche la parte motiva, non rilevante per i terzi ed avente ad oggetto dati sensibili, comunque personali riservati. Decreto immediatamente esecutivo (art. 405, comma I, c.c.)

(omissis)

In questo caso, oltre allo stile completamente diverso scelto dal giudice tutelare di Varese, si è di fronte ad un decreto più complesso poiché, senza anticipare quanto sarà oggetto di successiva indagine, non si è proceduto solo a disciplinare la cura patrimonii del beneficiario ma anche quella relativa alla sua persona.

Di esempi come quelli appena visti se ne potrebbero riportare a migliaia.

Vi è un aspetto, però, che merita maggior approfondimento e sul quale dottrina e giurisprudenza si sono divise.

Si fa riferimento, nello specifico, alla perplessità manifestata dagli studiosi verso alcune decisioni giudicate eccessivamente generiche perché contenenti formule troppo vaghe.

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A finire sotto la lente della dottrina fu la pratica, invalsa soprattutto all’indomani dell’entrata in vigore della l. n.6/04, di emanare decreti di nomina ex art. 404 c.c. ove l’indicazione degli atti per i quali era conferito il potere rappresentativo all’amministratore di sostegno si esauriva nel generico richiamo alla categoria degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione211.

Come esempio di decreto confezionato secondo questa metodologia, si riporta il contenuto del provvedimento emesso dal giudice tutelare del tribunale di Parma, nell’aprile del 2004, a favore di un uomo che, benché orientato nel tempo, appariva non in grado di gestire il proprio patrimonio.

Trib. Parma Decr., 02/04/2004212

Fatto - Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PARMA

Decreto 2 Aprile 2004 Ufficio del giudice tutelare In persona del giudice Dott. (omissis), ha emesso il seguente

DECRETO

Vista l’istanza presentata nell’interesse di (...) relativa alla nomina di amministratore di sostegno;

rilevato che in sede di esame effettuato da questo giudice è emerso che il ricorrente, pur apparendo sufficientemente orientato nel tempo e nello spazio, non appare in grado di gestire autonomamente il suo patrimonio, dimostrando una scarsa conoscenza del valore del denaro;

(omissis)

vista la designazione dell’amministratore di sostegno fatta dallo stesso ricorrente ai sensi dell’art. 408 c.c.;

sentito il Pubblico Ministero; visti gli art. 404 e segg. cod. civ. NOMINA

il Sig. (...) amministratore di sostegno del Sig.(...) con le seguenti prescrizioni: 1) L’incarico è a tempo indeterminato.

2) L’amministratore di sostegno avrà il potere di compiere, in nome e per conto del beneficiario, qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria di disposizione relativamente a tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del beneficiario e fare

211

Cfr. G. Bonilini, ult. op. cit.., p. 221;

212Il testo integrale è consultabile sulla rivista Notariato, 2004, 4 , pp. 398-399, con nota di E. Calò, L‟apporto dei ricorsi e dei decreti all‟attuazione dell‟amministrazione di

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quant’altro si renderà necessario per le esigenze di protezione e per i bisogni e le richieste del beneficiario.

3) Il beneficiario conserva la facoltà di compiere gli atti sopra indicati senza l’assistenza dell’amministratore di sostegno.

4) L’amministratore di sostegno potrà utilizzare somme del beneficiario per spese che non superino euro 4.000,00 mensili.

5) L’amministratore di sostegno dovrà riferire ogni sei mesi al giudice tutelare circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario;

6) L’amministratore di sostegno dovrà chiedere l’autorizzazione al giudice tutelare per gli atti indicati negli articoli 374, 375 e 376 del codice civile ed è soggetto all’obbligo di informare tempestivamente il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario.

(omissis)

Ancora, un altro esempio può essere fornito dal decreto emesso dal giudice tutelare del tribunale di Bari, nel giugno del 2004, a favore di un’anziana signora impossibilita a far fronte alle esigenze della vita quotidiana a causa di varie patologie che ne menomavano le facoltà di movimento.

Trib. Bari, 15/06//2004213

Fatto - Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI SEZIONE DI BITONTO

Giudice (omissis) A scioglimento della riserva, osserva

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

(omissis)

Orbene, così tratteggiata la ratio dell'intervento normativo, deve osservarsi che, nella specie, la XY, seppure in discrete condizioni generali, è anziana d'età, affetta da varie patologie che ne menomano le facoltà di locomozione con riflessi negativi anche sulle capacità di far fronte alle esigenze della vita quotidiana. La situazione della XY è poi aggravata invero da congiunture particolari: essa è infatti priva di familiari conviventi e conduce di fatto, al di là del breve periodo trascorso presso la casa di riposo XXX, una vita in completo isolamento […]

(omissis)

P.Q.M.

1) Nomina amministratore di sostegno a tempo indeterminato della Sig.na XY, nata a XXX il xx/xx/xxxx ed ivi res.te, e attualmente dimorante presso la Sig.a ZZ, l'avv. KK, nata a XXXX il xx/xx/xxxx res.te a XXXX;

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2) delega l'amministratore di sostegno a provvedere, su richiesta della beneficiaria, agli acquisti e alle incombenze della vita quotidiana, avvalendosi - ove occorra - dell'opera di professionisti e mandatari di fiducia dello stesso amministratore regolarmente stipendiati entro i limiti di cui al successivo n. 4, e abilitandolo a tal fine a riscuotere in via esclusiva pigioni e somme in nome e per conto della beneficiaria e/o a prelevare in via esclusiva somme dal conto corrente della beneficiaria (acceso c/o la Banca XX, Fil. XXX), con rendicontazione direttamente a quest'ultima;

3) dichiara che la riscossione dei capitali, l'alienazione di immobili e la costituzione di diritti reali, pesi o vincoli sui medesimi, nonché tutti gli atti di straordinaria amministrazione, potranno essere compiuti dalla beneficiaria solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, salve le autorizzazioni prescritte dagli artt. 374, 375,

376 c.c. ;

4) fissa le spese che l'amministratore di sostegno può periodicamente sostenere per esigenze ordinarie della beneficiaria, mercé l'utilizzo delle somme riscosse a sensi del precedente numero 2 e, in caso di incapienza, liberamente e autonomamente prelevate dallo stesso amministratore dal conto corrente della beneficiaria, nel limite massimo mensile di Euro 600,00 (seicento/00).

5) impone all'amministratore di sostegno di riferire con periodicità annuale a questo G.T. circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale della beneficiaria.

(omissis)

Le interpretazioni offerte in merito dalla dottrina furono, ancora una volta, molteplici.

Qualche autore cercò di giustificare il ricorso a tali categorie alla luce della circostanza che si trattavano di decisioni emesse a poca distanza dall’introduzione della riforma214, quasi a volerne circoscrivere l’utilizzo ad un determinato momento e, soprattutto, all’assenza di precedenti in grado di indirizzare l’operato dell’organo giudicante.

Secondo un altro orientamento ‹‹[…]risulterebbero scarsamente armonici con la logica della riforma provvedimenti che, nel determinare la capacità di agire del beneficiario, recepissero la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione215››.

214Cfr. G. Bonilini, ult. op. cit.., p. 221; 215

V. Roppo – M. Dellacasa, Amministrazione di sostegno: gli atti compiuti in

“violazione della legge”, in S. Patti (a cura di), L‟amministrazione di sostegno, in Quad. fam., Milano, 2005, p. 153, come riportato da G. Perlingieri, Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, Napoli-Roma, 2010, p. 1253;

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A sostegno di questa impostazione, altra dottrina sottolineò come un’importante indicazione circa l’erroneità di tale soluzione potesse trarsi, senza troppo incertezze, dal dato letterale e sistematico216.

La distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione è un dato che ritorna in molte norme del Libro Primo.

Particolare interesse suscita, quindi, la constatazione che in riferimento all’amministrazione di sostegno non vi sarebbe alcun richiamo specifico a tale categoria se non nell’art. 427 c,c. riguardante, però, gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione.

Pertanto, si rileva, la scelta operata dal legislatore di non utilizzare in relazione al nuovo istituto l’antico criterio di delimitazione della capacità d’agire delle persone acquista un significato ben preciso e, come tale, andrebbe rispettato217.

Altra parte della dottrina non negò, in modo assoluto, la possibilità di procedere ad una determinazione della capacità d’agire del beneficiario mediante il rinvio a categorie generali di atti218.

Perché ciò accada è necessario, però, che si realizzino due fattori. In primo luogo tali categorie devono, necessariamente, essere ben delineate.

In secondo luogo, aspetto ben più importante, il ricorso a tale distinzione non deve condurre all’ablazione totale della capacità d’agire del beneficiario giungendo così, seppur in modo surrettizio, all’equiparazione della figura del beneficiario a quella dell’interdetto219.

In una prospettiva diversa si colloca infine chi, pur riconoscendo che la summa divisio fra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione sembra estranea alla disciplina dell’amministrazione di sostegno, non

216Cfr. S. Patti, L‟amministrazione di sostegno, in Quad. fam., Milano, 2005, p. 220, come riportato da G. Perlingieri, Codice civile annotato con la dottrina e la

giurisprudenza, Napoli-Roma, 2010, p. 1253;

217Ibidem;

218Cfr. S. Delle Monache, op.cit., p. 42; 219Ibidem;

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esclude che tale distinzione ‹‹sia pur sempre uno strumento a disposizione dell‟operatore del diritto220››.

Secondo questa impostazione, tale distinzione potrebbe dimostrarsi particolarmente utile qualora si decida per la nomina di un amministratore di sostegno a favore di un soggetto non più in grado di autodeterminarsi.221.

In questo caso, infatti, ‹‹una puntuale descrizione degli atti sottratti alla sfera d‟autonomia del beneficiario sarebbe un fuor d‟opera222››

pertanto il ricorso a tali categorie permetterebbe al nuovo istituto di non perdere la sua forza espansiva223.

Nonostante le perplessità manifestate dalla dottrina e il dettato dell’art. 405, 5° comma n.3 e 4, la realtà proveniente dagli uffici della volontaria giurisdizione mostrano una pratica dall’orientamento completamente diverso.

Non è infrequente infatti assistere, ancora oggi, all’emanazione di decreti come quelli riportati poco sopra ‹‹con buona pace dello spirito che condusse alla creazione del nuovo istituto224››.

Ad “aggravare” il contento del decreto di nomina si pone, infine, il dettato dell’art. 411 c.c.

Statuisce la disposizione al comma 1: ‹‹Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare››.

Molteplici i punti di riflessione offerti, già in questa prima parte della disposizione.

220

E. Calò, L‟amministrazione di sostegno, Milano, 2004, p. 77;

221E. Calò, L‟apporto dei ricorsi e dei decreti all‟attuazione dell‟amministrazione di

sostegno, in Not., 2004, 4, p. 400;

222Ibidem; 223

Ibidem;

224G. Marcoz – V. Vacirca, Amministrazione ordinaria e straordinaria, in F. Preite – A. Cagnazzo (a cura di), Atti notarili. Volontaria Giurisdizione, in Tratt. Notarile Preite, Milano, 2012, p., 189;

176

Il primo aspetto ad esser posto in evidenza dalla dottrina fu il mancato richiamo all’art. 362 c.c., dedicato all’inventario, e degli artt. 371 e 372 c.c., concernenti invece l’educazione e l’amministrazione del patrimonio del minore nonché l’investimento di capitali.

Sul punto giova ricordare l’interpretazione, fornita da quella dottrina, propensa a ricondurre tale scelta alla natura stessa del nuovo istituto la cui operatività, come visto, deve essere limitata al compimento di specifici atti risultando pertanto inutile il richiamo ad un obbligo di inventario225

.

Nonostante si sia soliti distinguere fra amministrazione sostitutiva e di mera assistenza, il rinvio operato dal comma 1 dell’art. 411 c.c. non contiene alcun riferimento specifico a tale distinzione risultando quindi operativo per entrambe le tipologie226.

Si evidenzia, inoltre, come la disposizione non contenga alcuna indicazione alla disciplina della curatela, per quanto al suo schema si ispiri proprio la figura dell’amministrazione di assistenza227

.

Quanto alle disposizioni oggetto di espresso richiamo non si è mancato di osservare come il loro inserimento, per quanto funzionale a colmare le lacune prodotte in merito dalla l. n.6/2004, denunci ancora una volta quella spiccata vicinanza (se non addirittura sovrapposizione) del nuovo istituto con la disciplina della tutela228.

Un ruolo centrale viene quindi svolto dal criterio della compatibilità, espressamente richiamato dalla disposizione, la cui applicazione impone all’interprete di vagliare, di volta in volta, l’applicazione all’amministrazione di sostegno delle norme di matrice tutelare.

225

Cfr. G. Campese, L‟istituzione dell‟amministrazione di sostegno e le modifiche in

materia di interdizione e inabilitazione, in Fam. e dir., 2004, 2;

226Cfr. S. Delle Monache, op.cit., p. 49; 227Ivi, p. 51;

228Cfr. G. Bonilini, Le norme applicabili all‟amministrazione di sostegno, in

L‟amministrazione di sostegno, (a cura di) G. Bonilini – A. Chizzini, Padova, 2007, p.

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Il raccordo così congeniato non ha mancato di sollevare perplessità specialmente da parte di chi, in tale operazione, ne colse ‹‹[…]l‟inevitabile rischio di consistenti divergenze di vedute, che un legislatore accorto avrebbe dovuto impedire, astenendosi, quanto meno in ordine ad alcuni nodi del nuovo istituto, dal lasciare siffatto spazio interpretativo229››.

Da un punto di vista prettamente patrimoniale l’ambito operativo dell’amministrazione di sostegno può ampliarsi ulteriormente attraverso il richiamo agli artt. 374 e 375 c.c. il cui inserimento, nella maggior parte dei casi, assume la seguente portata: ‹‹[…] l'amministratore è soggetto alle autorizzazioni di cui agli artt. 374, 375, per il compimento degli atti ivi indicati230››.

Gli atti a cui fa riferimento l’art. 374 c.c. sono:

- L’acquisto di beni (eccettuati i mobili necessari per l’uso del beneficiario, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio);

- La riscossione di capitali;

- Il consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni;

- L’assunzione di obbligazioni (salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore, o per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio);

- L’accettazione di eredità o la rinuncia alle stesse;

- L’accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;

- La stipulazione di contratti di locazione d’immobili oltre il novennio;

229

Ibidem; Quanto poi al significato da attribuire all’espressione “in quanto compatibili” evidenzia G. Bonilini, ult. op.cit. p. 277 che: ‹‹[…] l‟espressione deve avere un più consistente significato, quale può essere quello, ad esempio, che, nonostante il richiamo degli articoli menzionati […] non è punto automatico che le stesse si applichino tutte, indiscriminatamente, all‟amministrazione di sostegno sicché occorrerà verificare se, in relazione alla ratio d‟ogni singola norma contemplata negli stessi, possa sostenersene la compatibilità con il medesimo, o analogo, interesse presente nell‟amministrazione di sostegno››;

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- La promozione di giudizi (salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto, e di azioni per riscuotere i frutti o per ottenere provvedimenti conservativi);

Segue poi l’art. 375 c.c., nel cui novero sono ricompresi:

- L’alienazione di beni (eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento);

- La costituzione di pegni o ipoteche;

- Procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi; - Fare compromessi e transazioni o accettare concordati. L’aspetto più delicato connesso all’operatività di tali disposizioni è, ad opinione della dottrina maggioritaria, quello afferente al regime delle autorizzazioni.

L’impianto ricostruttivo offerto dagli autori si delinea secondo lo schema che segue.

Qualora l’oggetto dell’incarico conferito all’amministratore di sostegno sia indicato in modo generico, perché costruito attraverso l’impiego di uno o più categorie generali, sarà sempre necessario ottenere l’autorizzazione dal giudice tutelare231.

Per contro, nelle ipotesi in cui il giudice tutelare affidi all’amministratore di sostegno il compimento di uno o più atti specificamente indicati, non sarà sempre necessario ricorrervi.

In questo caso la necessità o meno di ottenere un’autorizzazione dovrà parametrarsi in relazione all’ampiezza dei poteri rappresentativi che ineriscono l’incarico232.

Sarà quindi indispensabile quando detti poteri siano, ancora una volta, tratteggiati in modo vago o non siano soggetti a limiti.

Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il giudice tutelare autorizzi l’amministratore di sostegno alla vendita di un certo bene immobile del