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Cenni sul bene giuridico della dignità

1.2 Riferimenti costituzionali circa il tema del fine-vita

1.2.5 Cenni sul bene giuridico della dignità

Per completare il quadro dei riferimenti costituzionali inerenti al tema di fine-vita, deve essere richiamato anche il bene giuridico della dignità. Esso, infatti, viene di frequente associato al bene vita, soprattutto quando si ha riguardo a questioni inerenti alle fasi finali dell’esistenza; a questo proposito, infatti, si noti che spesso le richieste di morte provenienti dai soggetti (in particolari condizioni fisiche) sono motivate sulla base del fatto di non considerare più dignitosa la propria esistenza. Sennonché, come avremo modo di analizzare di seguito, il concetto della dignità risulta essere un riferimento labile, indefinito, perciò suscettibile di essere posto tanto a fondamento di richieste eutanasiche, quanto a fondamento del divieto di esecuzione di tali pratiche.

umana, un crimine contro la vita. Il concetto di fondo di una visione orientata in questo senso è che la vita non appartenga all’individuo, ma a Dio; l’uomo è soltanto un “usufruttuario” del suo corpo. Maggiori approfondimenti in D’Avack L., Verso un

antidestino. Biotecnologie e scelte di fine vita, Giappichelli Editore, Torino, 2004, p.

33 Ma procediamo con ordine: la dignità rappresenta un riferimento fondamentale sia per la Costituzione83, che per la Convenzione di Oviedo84 e la Carta europea dei diritti (Carta di Nizza85).

Come già anticipato, questo concetto presenta la difficoltà di essere difficilmente definibile; tanto che, nonostante la nostra carta fondamentale abbia richiamato in molte occasioni questa locuzione non ha mai provveduto a riempirla di contenuto. In sostanza, la dignità è un concetto vago, indefinito86, e si presta ad essere ricostruito secondo due

principali e diversi ordini di pensiero87: una visione oggettiva ed una visione relativa, a seconda che si segua l’uno o l’altro indirizzo si riterrà che la dignità sia posta come limite o come garanzia dell’autonomia degli individui.

Secondo la prima impostazione, la dignità deve prescindere dalle singole considerazioni individuali, non deve, quindi, prendere in considerazione il punto di vista di ogni persona, in quanto viene considerato quale un concetto oggettivamente definibile ed eguale per ogni individuo. In sostanza, tale impostazione tende a valorizzare «non

83 Art 3, I, Cost: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte

alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»; art 36, I, Cost: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso, sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa»; Art. 41

Cost: «L’iniziativa economica privata è libera.

Nono può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana»

84 Art. 1: «Le Parti di cui alla presente Convenzione proteggono l’essere umano nella

sua dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina. Ogni Parte prende nel suo diritto interno le misure necessarie per rendere effettive le disposizioni della presente»

85 Art. 1: «La dignità umana Ł inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata» 86 Piciocchi C., La dignità nel fine vita: un concesso dirimente?, in Il diritto alla fine

della vita. Principi, decisioni, casi, a cura di D’Aloia A., Edizioni Scientifiche Italiane,

Napoli, 2011, p. 41; Casonato C., Introduzione al biodiritto, Giappichelli editore, Torino, 2012, p. 81

87 Resta G., La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità (note a

margine della Carta dei diritti), in Rivista di diritto civile, n. 6, 2002, p. 823 ss.; Vallini

A., Illecito concepimento e valore del concepito. Statuto punitivo della procreazione,

principi, prassi, Giappichelli Editore, Torino, 2012, p. 23-29 Monaco G., La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative, in Politica del diritto, fasc. 1, 2011, p. 69 ss.; Ruggeri A., Dignità versus vita, in Rivista AIC, n. 1,

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tanto la dignità di un uomo, quanto la dignità dell’uomo»88; e mira a

limitare l’autodeterminazione del soggetto, prevedendo modelli di condotta da dover necessariamente rispettare affinché possa sostenersi che la vita vissuta dalla persona sia degna. All’opposto, l’impostazione di stampo soggettivistico mira a tutelare un concetto di dignità variabile a seconda di ogni individuo; non viene sostenuta, quindi, una visione oggettiva, valida per ogni persona; ma al contrario, viene affermato che l’unica definizione accettabile di dignità sia quella proveniente da ogni singolo individuo, e per ciò, differente da tutte le altre. In sostanza, «la

sola definizione possibile di dignità è quella che ciascuno di noi ne dà della propria»89; ciò implica che l’autodeterminazione della persona

venga tutelata e garantita in nome del rispetto del concetto di dignità singolarmente sostenuto. In definitiva, la dignità sembra essere consapevolezza di sé, pertanto non prestabile a generalizzazioni contenutistiche valide per tutti gli individui.

Tra le due posizioni sopra richiamate, risulta essere maggiormente condivisibile l’impostazione di stampo relativistico. Ammettere l’impostazione oggettiva, infatti, significherebbe sostenere un concetto spersonalizzato di dignità, valido per ogni individuo; tale per cui sarebbe difficoltoso delineare in virtù di quale concezione morale debba determinarsi il suo significato. In un’ottica laica e pluralistica, infatti, risulterebbe problematico sostenere quale concezione sociale, religiosa o politica debba essere chiamata a riempire di contenuto il concetto di dignità; comportando, di conseguenza, un’incertezza circa il significato da attribuire al bene giuridico90. Inoltre, anche ammettendo di poter

riconoscere un significato oggettivamente sostenibile della dignità, (assumendo di definirla sulla base di una forza sociale, religiosa o politica) si porrebbe il rischio di una strumentalizzazione di tale bene

88 Vallini, Illecito concepimento, cit., p. 23 89Ruggeri, Dignità, cit., p. 5

35 giuridico91. Infatti, se il principio venisse posto a fondamento di scelte di criminalizzazione, si avrebbe la conseguenza di utilizzare il diritto penale come arma posta al servizio della concezione morale che ha provveduto a fornire una definizione oggettiva della dignità. In sintesi: sostenere una visione oggettiva di tale bene giuridico rende difficoltoso determinare quale concezione morale debba riempire di contenuto la dignità, e pone il rischio che esso venga strumentalizzato in virtù del perseguimento di interessi confacenti alla sola posizione di pensiero che ha determinato il suo significato.

Si ritiene, quindi, maggiormente sostenibile una concezione soggettivistica della dignità92; in questo senso vengono tutelati sia il

pluralismo che la diversità, ammettendo che ogni individuo possa autodeterminarsi in virtù di quanto da lui considerato come dignitoso. Stante ciò, non vuole essere sostenuto che l’impostazione soggettivistica sia scevra di problematicità; in particolare la relatività di tale bene giuridico pone di nuovo il dubbio se esso possa essere posto a fondamento di una disciplina penalistica e, in particolare, di una disciplina tanto problematica quale è la regolamentazione del fine-vita; si potrebbe infatti argomentare pro o contro la regolamentazione della pratica eutanasica facendo sempre riferimento al concetto di dignità93. A questo proposito, ad esempio, alcuni sosterrebbero che è dignitoso poter scegliere di morire, mentre altri affermerebbero che una morte dignitosa è solo quella la quale avvenga naturalmente94. In effetti,

trattandosi di una nozione polisemica (in virtù delle differenti connotazioni attribuitegli dagli individui), la dignità è suscettibile di

91 Risicato L., Dal “diritto di vivere” al “diritto di morire”. riflessioni sul ruolo della

laicità nell’esperienza penalistica, Giappichelli, Torino, 2008, p. 38-39

92 Di opinione contraria Ruggeri, Dignità versus vita, cit., p. 10

93 Canestrari S., Relazione di sintesi. Le diverse tipologie di eutanasia: una

legislazione possibile, in Eutanasia e diritto, confronto tra discipline, a cura di

Canestrari, Cimbalo, Pappalardo, Giappichelli, Torino, 2003, p. 213

94 Neri D., Il diritto di decidere la propria fine, in Il Governo del Corpo, a cura di

36 venir parimenti richiamata dalle concezioni di pensiero opposte95, giacché può essere evocata sia da coloro che sostengono posizioni laiche, permissive e liberali, quanto da coloro sostengano posizioni impositive96. Per questo, è sostenibile che essa, così come accade

assumendo un punto di vista oggettivo, non possa essere posta a fondamento di scelte di criminalizzazione.

In conclusione, la dignità è certamente un bene primario indiscutibile, ma le sue implicazioni sia etiche che ideali lo rendono eccessivamente dipendente da predilezioni soggettive, mentre il suo contenuto è tanto indefinito che esso può « fungere da deus ex machina per la

giustificazione di ogni incriminazione, rispetto alla quale non si sia in grado di identificare un più specifico bene giuridico o – comunque – un profilo di tangibile dannosità sociale»97.