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L’Olanda: uno dei primi paesi a regolamentare le pratiche di fine vita

Nel documento Le scelte di fine vita tra delitto e diritto (pagine 185-194)

3.2 Spunti di diritto comparato

3.2.4 L’Olanda: uno dei primi paesi a regolamentare le pratiche di fine vita

Nel 2001 l’Olanda ha adottato la Legge sul controllo di interruzione

della vita su richiesta e assistenza al suicidio, norma la quale ammette

l’esercizio di pratiche eutanasiche ad opera del servizio sanitario, a determinate e puntuali condizioni. La disciplina è stata l’esito di un lungo percorso iniziato dal ‘73, giacché da molti anni i medici olandesi attuavano l’eutanasia, pur essendo al tempo una pratica interamente

438 Noseda J., La legislazione svizzera sull'assistenza al suicidio, cit., p. 75. Si precisa

che il Tribunale federale abbia previsto l’obbligatoria verifica da parte delle autorità inquirenti, di ogni singolo importo, al fine di valutare se essi possano configurare un vantaggio parificabile al movente egoistico.

439 Si pensi al metodo a base elio, il quale consiste nel calare in testa al paziente un

sacchetto di plastica contenente elio, il quale condurrà alla morte per soffocamento in breve termine, Baraggia, L’assistenza organizzata al suicidio in Svizzera, cit., p. 368; Di Carlo A., La scelta di non legiferare in materia di eutanasia, cit., p. 639

184 contraria al codice penale; si consideri che secondo i dati forniti dal Governo olandese, nel 1992 sono state accolte 2.000 richieste440. Prima del 2001, il codice penale vietava tanto l’omicidio del consenziente quanto l’aiuto o istigazione al suicidio (senza condizioni), mediante la previsione degli artt. 293441 e 294442 c.p., sennonché la

giurisprudenza si basava sull’art. 40 c.p.443 per dichiarare non punibili

le due fattispecie di fronte all’esecuzione di pratiche eutanasiche. Tale disposizione disciplina lo stato di necessità, stabilendo il venir meno della responsabilità penale dell’individuo che agisca perché costrettovi o per necessità (si fa riferimento sia alla costrizione psicologica che alla violazione di norme giuridiche motivate dalla promozione di un valore superiore) 444.

Dinnanzi a questa situazione, quindi, fu necessaria l’apertura del dibattito tra Governo, l’ordine dei medici e la magistratura445, in modo tale da delineare una coerente modalità di regolamentazione della pratica. Nel corso degli anni sono state emanate una serie di discipline446, il susseguirsi delle quali ha portato all’emanazione

440 Cimbalo G., La società olandese tra tutela dei diritti del malato, diritto

all’eutanasia e crisi della solidarietà, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica,

1994/1, p. 36; si precisa che le richieste presentate fossero 9.000. ciò è segno del fatto che, nonostante la pratica venisse eseguita in contrasto con il c.p., c’era comunque cautela da parte dei medici nella sua realizzazione.

441 Art. 293: Colui che mette fine ai giorni di un altro a domanda esplicita e

consapevole di quest’ultimo è punito con una pena detentiva della durata massima di 12 anni o un’ammenda di quinta categoria

442 Art. 294: colui che istiga un altro intenzionalmente a suicidarsi, che lo aiuta a

suicidarsi, in caso di decesso, è punito con una pena detentiva della durata massima di 3 anni o con un’ammenda di quarta categoria.

443 Art 40 c.p. sostiene che in caso di conflitti tra doveri, non sia punibile colui che

commetta un fatto al quale vi è costretto a causa di forza maggiore.

444 Cimbalo G. Eutanasia, cure palliative e diritto ad una vita dignitosa nella recente

legislazione di Danimarca, Olanda e Belgio, in Il foro italiano, n. 2, 2003, p. 40; Conci

P., Janseen A., La nuova disciplina dell’aiuto attivo a morire e del suicidio

clinicamente assistito nei Paesi Bassi, in Dir famiglia, fasc. 4, 2001, p. 1789; Smorto

G., Note comparatistiche sull’eutanasia, in Diritto e questioni pubbliche, 2007, p. 152; Casonato, Introduzione al biodiritto, cit., p. 126-127

445 Cimbalo, Eutanasia, Cit., 40, nota 20

446 Nel ‘93 è stata emanata una legge di modifica della disciplina mortuaria, con la

quale si introdussero alcuni criteri che la giurisprudenza aveva elaborato per depenalizzare i reati (malato terminale, dolori fisici/psicologici intollerabili, pratica

185 all’attuale legge sul controllo dell’interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio.

La pratica eutanasica continua ad essere vietata dalle disposizioni 293 e 294 c.p., sennonché la presente legge sancisce la non punibilità per il solo sanitario; egli, osservati il rispetto dei “criteri di accuratezza” (art. 2), può accogliere le richieste di accompagnamento a morte dei pazienti (la riforma è quindi intervenuta sul codice penale modificando le sopra richiamate disposizioni). Non vige alcun obbligo per il medico di assecondare le richieste presentategli, quand’anche fossero soddisfatti tutti i requisiti che permettono l’accesso alla pratica, da ciò ne consegue la superfluità della previsione dell’obiezione di coscienza (la quale appunto non è stata prevista). La norma, infatti, non è rivolta ai singoli consociati, sancendo un loro diritto di ottenere la morte su richiesta; ma si rivolge ai medici, determinando ciò che sia doveroso rispettare al fine di poter lecitamente dar seguito ad una pratica eutanasica, pur rimanendo la piena libertà di non assecondare le volontà del paziente. A questo proposito, è necessario che la richiesta della persona sia ponderata e spontanea; dovuta a sofferenze insopportabili e senza prospettive di miglioramento; è opportuno che egli sia stato correttamente informato circa la propria condizione medica e le prospettive future, e a fronte di ciò, non vi sia nessun’altra soluzione che sia ragionevole, se non quella di darsi la morte (decisione la quale si ritiene doveroso che venga raggiunta in accordo tra medico e paziente). Stante questo quadro, il medico al quale venga fatta una richiesta deve necessariamente coinvolgere un altro sanitario; egli sarà tenuto ad accertarsi della presenza dei requisiti richiesti sopra indicati, documentando il tutto con un parere. A questo punto, di fronte ad un

eseguita dal solo sanitario); nel ’95 entrò in vigore una legge generale sui trattamenti medici, con la quale si affrontava il problema delle disposizioni anticipate di trattamento; nel ’98 entrò in vigore un Regolamento col quale si accentuava il la procedimentalizzazione delle pratiche eutanasiche, delineandone meglio la struttura. Tutto ciò però necessitava di essere meglio esplicato all’interno di una nuova legge, la quale appunto verrà emanata nel 2001. Approfondimento in Cimbalo, La società

186 secondo “benestare”, potranno essere assecondate le volontà del paziente, purché la realizzazione avvenga scrupolosamente dal punto di vista medico. Tuttavia, tutto ciò non è sufficiente ad escludere la punibilità del sanitario, dal momento che gli viene richiesto di effettuare la denuncia del suo operato all’ispettore mortuario del Comune (art. 7), parimenti al rilascio di un rapporto dettagliato circa l’osservanza dei criteri di cui all’art. 2. Questa fase è di fondamentale importanza dal momento che rende possibile il controllo circa la pratica eseguita; la Commissione regionale di controllo territorialmente competente è l’organo il quale ha il compito di verificare la corretta esecuzione dell’eutanasia realizzatasi. In questo senso quindi, la disciplina non ha strutturato una procedura alla quale si abbia accesso mediante l’osservanza dei requisiti richiesti, comportando parimenti la liceità della condotta posta in essere dal soggetto agente; ma ha determinato la libera azione del sanitario, sottoponendolo ad un controllo ex post, all’esito del quale si deciderà di non procedere nell’unico caso in cui siano stati rispettati tutti i vincoli imposti dalla norma. Qualora la commissione dovesse ritenere che siano stati violati i requisiti di diligenza sarà tenuta a fornire comunicazione alla Procura di stato, affinché essa possa procedere penalmente447. Tra i compiti spettanti alla Commissione, è opportuno ricordare che essa sia tenuta a pubblicare un rapporto annuale circa l’attività svolta, in modo tale da rendere pubblica la quantità di casi denunciati, le decisioni che sono state prese, le considerazioni fatte, al fine di garantire la possibilità di approfondire la conoscenza generale circa la pratica eutanasica. Stando ai dati del 2017, si contano 6585 comunicazioni ricevute da parte dei medici, questo fa sì che, stante il numero di decessi in Olanda (150.027 persone), la percentuale di coloro che sono morti a seguito di pratiche eutanasiche

447 La precedente disciplina richiedeva che la decisione finale circa la prosecuzione o

meno dell’azione penale nei confronti del sanitario, spettasse sempre alla Procura di stato, tale per cui la Commissione era sempre tenuta a fornirle la sua decisione, anche se il parere fosse stato positivo. Conci P., Janseen A., La nuova disciplina dell’aiuto

187 sia il 4,4%. In particolare, la maggior parte delle richieste ha riguardato persone al di sopra dei settant’anni (30,4 %), in percentuale inferiore persone di ottant’anni (24,8%) e sessantenni (21,3%); si registrano altresì 3 minori i quali nel 2017 hanno fatto ricorso all’eutanasia448.

La disciplina olandese, infatti, non preclude ai minorenni l’accesso alla pratica; il legislatore, però, ha delineato delle distinzioni per l’esecuzione dell’eutanasia a seconda dell’età dei minori: dai 16 anni in su si valorizza la volontà del ragazzo, prescrivendo la possibilità di dar esecuzione a quanto da lui richiesto purché venga considerato capace di valutare ragionevolmente i propri interessi; i genitori devono essere coinvolti nella decisione, non essendo richiesto, però, il loro benestare. Il paziente che abbia dai 12 ai 16 anni, invece, necessita dell’accordo di coloro che abbiano la potestà su di lui, al fine di dar esecuzione alla volontà di morte; in ogni caso, il minore deve essere sempre ritenuto capace di ragionevole valutazione dei propri interessi. La precisazione dei 12 anni di età come tetto minimo presuppone che il legislatore olandese abbia totalmente escluso che, al di sotto di tale soglia di età, il paziente abbia la capacità di autodeterminarsi circa scelte di fine vita. Al fine di dare completa esecuzione alle volontà degli individui è prevista, inoltre, la possibilità di redigere ante tempo (in vista di una futura incapacità) un documento mediante il quale si richieda al medico l’esecuzione della pratica eutanasica. Tale scritto, in sostanza, sostituisce in tutto e per tutto la dichiarazione che può essere resa nell’attualità, per tanto è richiesto al medico la valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2 al fine di dar esecuzione alle volontà precedentemente dichiarate. Ai fini della validità, il documento deve essere scritto in modo chiaro, provvisto di nome, data e firma; nonostante ciò gravi motivi possono comportare la mancanza del rispetto delle dichiarazioni precedentemente rese, ad esempio, progressi

448 Dati rinvenibili in www.eutanasialegale.it, Come funziona la legge sull’eutanasia

188 della medicina o della tecnica potrebbero indurre il sanitario a disattendere le volontà del redattore; alla luce di ciò, è consigliabile la rinnovazione periodica delle disposizioni anticipate449. È doveroso aggiungere che sarebbe preferibile che medico e paziente discutessero congiuntamente circa il contenuto della dichiarazione, o soluzioni alternative, in modo tale da rendere completamente chiara la volontà del dichiarante450.

All’Olanda dobbiamo dare il merito di essere Stato uno dei primi paesi ad aver coraggiosamente deciso di disciplinare le pratiche di fine vita, determinando la possibilità di assistere pazienti nel suicidio, quanto di cagionare direttamente la loro morte mediante somministrazione attiva di sostanze. Sennonché, dalla lettura del testo di legge non emerge una vera e propria procedura la quale necessiti di essere rispettata al fine di eseguire la pratica, quanto piuttosto un’elencazione di presupposti da dover considerare, onde evitare la punibilità del sanitario; non si tratta, quindi, di una procedura ma di un mero controllo ex post circa la libera attività del medico. È il sanitario, infatti, a decidere se eseguire o meno una richiesta, non residuando per il paziente alcuna possibilità di controllo ex ante circa un possibile diniego; inoltre, egli non potrebbe esperire alcun rimedio volto a vedere attuate le sue volontà.

3.2.5 La disciplina eutanasica in Belgio

Anche il Belgio, ad un anno di distanza rispetto all’Olanda, ha provveduto a dotarsi di una disciplina in tema di fine vita entrata in vigore nel 2002. Occorre precisare che il Belgio non avesse tipizzato un’apposita fattispecie predisposta per l’incriminazione delle pratiche eutanasiche all’interno del codice penale; pratiche le quali tuttavia venivano ricondotte al reato di omicidio volontario con premeditazione,

449 Conci P., Janseen A., La nuova disciplina, cit., p. 1795

450 Visentin D., La legge olandese sull’eutanasia: un esempio da seguire?, in Dir.

189 o avvelenamento (artt. 392 ss. c.p.); oltre a ciò, lo stesso codice di deontologia medica sanzionava questo tipo di azione (art. 95-96)451. In tale contesto è stata inserita la nuova legge, la quale non ha provveduto a modificare il codice penale (come è accaduto in Olanda), ma ha semplicemente stabilito una procedura di esecuzione della pratica eutanasica . Si tratta, quindi, di una legislazione la quale comprende sia profili civilistici che penalistici452, determinando da un lato, la

necessaria procedura la quale deve essere rispettata al fine di concretizzare le richieste dei pazienti, e dall’altro l’ipotesi di reato per le situazioni in cui tale procedura non venga rispettata.

In particolare, è riservata al solo ambito medico la possibilità di concretizzare le richieste di morte provenienti da pazienti, mediante la somministrazione della sostanza la quale cagionerà la morte, o mediante la prescrizione di essa. Affinché l’eutanasia sia legale sono richiesti dei requisiti molto stringenti circa la condizione fisica del paziente richiedente: esso deve essere maggiorenne, minore emancipato o minore capace di discernimento; la richiesta deve essere volontaria, ponderata e reiterata; la situazione medica deve essere senza speranza, comportando altresì sofferenze fisiche o psicologiche persistenti ed insopportabili, dovute da una condizione accidentale o patologica grave o incurabile453. Al di là dei presupposti, la disciplina belga è puntuale nel disciplinare una procedura da seguire per l’esecuzione della pratica, prendendo in considerazione sia le modalità con cui debba essere manifestata la volontà del soggetto richiedente454, che gli obblighi di informazione e

451 Dentamaro B., Il Belgio: caso più unico che raro, in Giurisprudenza Penale Web,

2019, fasc. -1 bis- “Questioni di fine vita”, p. 443; l’art. 96 era già stato oggetto di modifica ad inizio degli anni ’90, in modo tale da permettere ai sanitari di fornire assistenza morale e medica al paziente il quale fosse ad uno stadio terminale, ma cosciente, al fine di alleviare le sue sofferenze.

452 Ibidem, Dentamaro, p. 444

453 La valutazione della sofferenza è lasciata al paziente, in ogni caso viene esclusa la

depressione, Dentamaro B., Il Belgio, cit., p. 406

454 La condizione necessaria per l’esecuzione della pratica è la richiesta del paziente,

la quale deve essere volontaria e ponderata, non frutto di pressioni esterne. È richiesta quindi la capacità e coscienza di comprensione del quadro medico, nel momento in cui

190 assistenza pendenti in capo al medico455. Al pari della disciplina olandese, è prevista una fase di controllo ex post posta in essere da parte della Commissione federale di controllo e valutazione sull’applicazione della legge (art. 6). Essa ha il compito di valutare che siano state rispettate le condizioni di procedura richieste dalla disciplina, nell’ipotesi in cui dovesse essere riscontrata qualche irregolarità ne verrà data comunicazione al Procuratore del Re.

In linea con quanto disciplinato negli altri stati a tendenza permissiva (ad esempio l’Olanda), anche il Belgio ammette la possibilità per il maggiorenne o minore emancipato di redigere anticipatamente un documento attraverso il quale si manifesti la volontà di sottoporsi alla pratica eutanasica, in vista di una sopravvenuta incapacità, e per una malattia acuta o cronica, grave ed inguaribile. Il medico deve ritenere, altresì, che la condizione di incoscienza sia irreversibile sulla base delle attuali conoscenze scientifiche. La particolarità di tale disposizione anticipata è la validità a scadenza, ciò vale a dire che potranno essere prese in considerazione le sole dichiarazioni anticipate le quali siano state redatte nei 5 anni precedenti allo stato di incapacità verificatosi. Questa, insieme alle altre precauzioni previste456, permette di limitare i rischi che possono presentarsi dal disporre anticipatamente, quali ad esempio una mutazione delle volontà del redattore. In ogni caso, la dichiarazione anticipata non è mai vincolante ed il medico può rifiutarsi di praticare l’eutanasia457.

viene effettuata la domanda. La disciplina, all’art. 3.2, prevede l’obbligo di presentare per iscritto la richiesta ( in caso di impossibilità verrà presentata da un terzo il quale non abbia interessi materiali al decesso dell’individuo).

455 Il medico è tenuto ad informare il paziente circa il suo stato di salute, la sua speranza

di vita, i possibili trattamenti da eseguire, senza ovviamente imporre alcun obbligo di cura. Il medico deve essere compente nella patologia per la quale il paziente ha richiesto di morire. Oltre a ciò, la legge disciplina la necessità di consultare altri medici/équipe terapeutica di modo da assumere una decisione maggiormente ponderata.

456 È necessaria la sottoscrizione da parte di due testimoni, dei quali uno non deve avere

alcun interesse materiale al decesso del dichiarante; può essere designato uno o più persone di fiducia i quali facciano da portavoce; ecc.

191 Merita qualche approfondimento la riforma del febbraio del 2014, attraverso la quale il Parlamento belga ha legalizzato la pratica eutanasica anche nei confronti dei minori. Sopra infatti, nel delineare i presupposti necessari al fine della realizzazione dell’eutanasia, si è menzionato tanto i minori emancipati, quanto i minori capaci di

discernimento; in realtà è solo dal 2014 che il Belgio ha aperto le porte

della pratica di fine vita anche nei loro confronti, senza porre limitazioni anagrafiche, ma richiedendo semplicemente di constatare la capacità di assunzione di decisioni in capo al minore458. Va da se che, nonostante il legislatore sia stato carente nell’imporre un tetto minimo di età al di sotto della quale non possano essere prese in considerazione le richieste, tale requisito sia stato implicitamente previsto; non potranno, infatti, essere considerati capaci di discernimento i neonati o i “piccoli minori”, i quali non sono in grado di apprezzare e comprendere le proprie condizioni di salute459.

Diversamente dalla pratica eseguibile nei confronti degli adulti, i minori sono soggetti ad una restrizione, vale a dire che loro potranno chiedere l’esecuzione della pratica solo di fronte a sofferenze fisiche (non anche psicologiche) gravi, persistenti ed irrimediabili; oltre a ciò è richiesto che la malattia comporti il decesso della persona entro breve termine. È opportuno ricordare che tale riforma sia stata vagliata da parte della Corte Costituzionale belga, la quale ha ritenuto legittima la disciplina; essa, infatti, determina un giusto equilibrio tra il diritto di ciascuno di scegliere di evitare una fine indegna e sofferta, e il diritto del minore ad essere tutelato da misure atte a prevenire gli abusi.460 La Corte ha

precisato, però, il necessario assenso di entrambi i genitori allo svolgimento della pratica quale condizione obbligatoria di esecuzione.

458 Dentamaro B., Il Belgio, cit., p. 410, precisa che la capacità di discernimento venga

valutata da uno psicologo o psichiatra infantile.

459 Sciannella L. G., La giurisprudenza della Cour Constitutionnelle belga nel biennio

2014-2015, in Giur. Cost., fasc. 5, 2016, p. 1975

192 Volendo fare qualche riflessione conclusiva, risulta evidente la similitudine tra la disciplina olandese e la belga: entrambe regolamentano la possibilità per il sanitario di attuare pratiche eutanasiche di fronte al rispetto di determinati presupposti, sennonché non vi è alcun obbligo giuridico di assecondare le richieste dei pazienti in nessuno dei due ordinamenti; si ammette in entrambi i paesi che l’eutanasia si realizzi su minori, così come per entrambi gli stati si prevede la possibilità redigere il “testamento biologico” contenente le volontà eutanasiche.

Occorre ricordare, inoltre, una legge introdotta in Lussemburgo nel 2009, la quale, appunto, risulta molto similare alle due discipline. Esso è il terzo Stato europeo ad aver aperto le porte alle pratiche di fine vita e, presumibilmente, ha fondato la sua regolamentazione sull’esperienza dei suoi predecessori461.

Nel documento Le scelte di fine vita tra delitto e diritto (pagine 185-194)