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Osservazioni all’ordinanza della Corte Costituzionale: una

Nel documento Le scelte di fine vita tra delitto e diritto (pagine 137-142)

2.3 Procedimento dinnanzi alla Corte Costituzionale

2.3.1 La pronuncia di incostituzionalità “differita”

2.3.1.1 Osservazioni all’ordinanza della Corte Costituzionale: una

Il giudice delle leggi ha scelto di pronunciarsi mediante un’ordinanza avente la sostanza di una sentenza, una tecnica decisoria alquanto inedita

330 Le diverse tipologie di suicidio sono espresse da: Mantovani, Diritto penale, cit., p.

129-131; Cornacchia L., Spunti in tema di paternalismo penale, in Criminalia, 2011, p. 269

331 Manes, Note d’udienza, cit., p. 5.

332 Pugiotto A., Variazioni processuali sul caso Cappato, in seminario preventivo

svoltosi presso l’università di bologna il 12/10/18 a cura di Morrone A., Il caso

Cappato davanti alla Corte Costituzionale, p. 41

333 Canestrari S., I tormenti del corpo e le ferite dell’anima: la richiesta di assistenza

a morire e aiuto al suicidio, in Il caso Cappato. Riflessioni a margine dell’ordinanza della C.C n. 207 del 2018, a cura di Marini F. S., Cupelli C., Edizioni Scientifiche

Italiane, Napoli, 2019, p. 54

334 Per approfondimento si veda Vallini A., Morire è non essere visto: la Corte

Costituzionale volge lo sguardo sulla realtà del suicidio, in Dir. pen. e proc., 6/2019,

136 nel nostro panorama di giustizia costituzionale335. Il motivo di tale modalità decisoria è inerente al fatto che la Corte abbia inteso non definire la questione, lasciando un anno di tempo al parlamento per poter legiferare in materia. A questo proposito, infatti, la Corte non avrebbe potuto adoperare lo strumento della sentenza, dal momento che essa è riservata alle sole ipotesi in cui venga definito il giudizio336.

Sostenuto che la pronuncia dovesse essere espressa in forma di ordinanza, deve essere specificato il motivo per il quale gli sia stata data la sostanza di una sentenza: si rendeva opportuno, infatti, che la ricostruzione sia in fatto che in diritto venisse eseguita molto puntualmente, e non in modo succinto (caratteristica tipica delle ordinanze). Ciò era di particolare importanza, sia per poter esplicare le motivazioni per le quali la Corte avesse ritenuto doveroso il rinvio al parlamento per la previsione di un’apposita disciplina, sia per fornire utili e precise indicazioni circa l’adeguata interpretazione dell’art. 580 c.p., all’interno del complesso panorama delle scelte di fine vita. La Corte avrebbe potuto pronunciarsi con una sentenza di non fondatezza con monito al legislatore337 (tipica per situazioni come quella in esame), ma ciò avrebbe comportato le seguenti conseguenze: la norma avrebbe continuano a “vivere” all’interno del panorama legislativo e, qualora il legislatore di fronte a tale pronuncia fosse rimasto inerte dal legiferare, sarebbe stata necessaria un’ulteriore sollevazione della questione di costituzionalità, volta a sottoporre la fattispecie di nuovo all’analisi del giudice delle leggi. Per questo è stata

335 Persole L., L’intervento della Corte Costituzionale nell’ordinanza sul caso

Cappato, in Giur. Cost., fasc. 6, 1 dicembre 2018, p. 2871

336 L’art. 18, comma I della legge n. 87 afferma che la Corte giudichi in via definitiva

con sentenza, mentre tutti gli altrui provvedimenti sono adottati con ordinanza. La prassi in realtà è orientata nel senso di prevedere la possibilità, anche per alcune ordinanze, di definire il giudizio. In ogni caso, non viene mai utilizzata una sentenza per un giudizio non definito. Per approfondimento si veda: Cicconetti S. M., Lezioni

di giustizia costituzionale, Giappichelli Editore, Torino, 2019, p. 88

337 Dispositivo con il quale la Corte dichiara la non fondatezza della questione e la

rigetta, ma allo stesso tempo pone principi e dà indicazioni (moniti) in ordine alla futura elaborazione legislativa. Per un approfondimento Zagrebelsky, Marcenò,

137 preferita una tecnica decisoria inedita, con la quale si sono combinate due esigenze: non usurpare il ruolo del legislatore il quale è, e deve rimanere, l’unico organo preposto alla funzione legislativa, e fornire indicazioni puntuali circa la corretta interpretazione della norma, offrendo suggerimenti circa una necessaria disciplina in tema di fine vita. A proposito del necessario intervento del legislatore, è stato correttamente osservato che una pronuncia attraverso la quale si fosse estromesso dall’ambito di operatività dell’art. 580 c.p. il fenomeno di assistenza al suicidio, per le ipotesi specificatamente prese in considerazione, si sarebbe inevitabilmente incorsi in un vuoto normativo, predisponendo un terreno fertile per possibili abusi (senza un’apposita disciplina qualsiasi soggetto potrebbe offrire, quali che siano le motivazioni, assistenza al suicidio a soggetti desiderosi di morire).

Per quanto riguarda, invece, i possibili spunti sui quali basare l’intervento legislativo, la Corte ha suggerito di prevedere un aiuto al suicidio all’interno di un processo medicalizzato; di stabilire presupposti per l’accesso, e di strutturare modalità di controllo e verifica della loro sussistenza, ed eventualmente di riservare al solo servizio sanitario nazionale la somministrazione delle sostanze volte a cagionare la morte, prevedendo, possibilmente, una disciplina dell’obiezione di coscienza per il medico.

La Corte Costituzionale, però, non si è limitata ad indicare spunti per una futura regolamentazione, ma è andata oltre, precisando anche linee guida per l’intervento: ha suggerito infatti di agire mediante la riforma della legge 219 del ‘17; di predisporre una disciplina ad hoc per le situazioni pregresse rispetto all’entrata in vigore della legge, e soprattutto, di assicurarsi che venga strutturata una procedura la quale garantisca le opportune cautele per i pazienti, evitando che dalle strutture sanitarie venga offerto il solo suicidio assistito, ignorando la

138 già esistente possibilità di lasciarsi morire mediante interruzione di cure, con contestuale sedazione palliativa profonda continua.

Questa particolare modalità decisoria è stata definita un’ordinanza ad incostituzionalità differita338, dal momento che non è stata pronunciata

sentenza con la quale si sia accertata l’incostituzionalità della norma339,

ma sono state poste del basi per una futura incostituzionalità, la quale preferibilmente dovrà essere superata dal legislatore (al quale è stato lasciato un anno di tempo per operare) o in alternativa, dalla Corte stessa nella successiva udienza. In sostanza: la norma è certamente incostituzionale (nei termini indicati dalla Corte), resta da capire attraverso quale modalità verrà affermata340. Quanto sostenuto spazza

via dubbi circa il fatto che la Corte, adottando questo tipo di provvedimento, abbia deciso di non decidere341, dal momento che è

chiara la posizione che abbia inteso assumere.

A questo punto, occorre fare cenno a quali conseguenze siano derivate dall’assunzione di una decisione di questo tipo, con particolare attenzione agli aspetti problematici che la contraddistinguo. L’immediato effetto dell’ordinanza di sospensione è stato interrompere contestualmente anche il processo a quo, nell’attesa della successiva pronuncia l’anno seguente. Per quanto riguarda, invece, altri processi aventi ad oggetto la norma in valutazione, si rilevano divergenze di vedute: si contrappongono coloro342 che sostengono la necessaria

338 Bignami M., Il caso cappato alla Corte Costituzionale: un’ordinanza ad

incostituzionalità differita, in Il caso Cappato. Riflessioni a margine dell’ordinanza della C.C n. 207 del 2018, a cura di Marini F. S., Cupelli C., Edizioni Scientifiche

Italiane, Napoli, 2019, p. 21

339 La legge n.87 dell’11 marzo 1953, all’art. 30, III comma dispone: «le norme

dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione».

340 Bignami, Il caso cappato, cit., p. 21

341 In questo senso Eusebi, Regole di fine vita e poteri dello Stato: sulla ordinanza n.

207/2018 della Corte costituzionale, cit., p. 132; Ruggeri A., Pilato alla Consulta: decide di non decidere, perlomeno per ora… (A margine di un comunicato sul caso Cappato), in Consulta Online, fasc. 3, 2018, p. 569, va precisato che l’autore abbia

sostenuto la mancanza di una decisione della Consulta a posteriori del solo comunicato stampa, non essendo stata in quel momento, ancora depositata la sentenza del 24 ottobre 2018.

139 sospensione di ogni processo riguardante l’art. 580 c.p., a coloro343 che

ritengono non sussistente l’obbligo di non applicare la norma (se ritengano che essa sia interpretabile in modo conforme), o l’obbligo di investire il giudice delle leggi sollevando analoga questione di costituzionalità. La prima tesi sostiene che il giudice di un processo nel quale trovi applicazione l’art. 580 c.p. sarebbe tenuto a sospenderlo, sollevando a sua volta questione di legittimità costituzionale; secondo questo ordine di idee, infatti, non potrebbe trovare applicazione una disposizione che sia già stata dichiara, pur tra le righe ed in modo differito, incostituzionale. Il fondamento di questa teoria è rinvenibile in un generale principio di giustizia costituzionale: il giudice ha il dovere di non applicare disposizioni di cui si sospetti l’illegittimità344. Di

contro345, viene sostenuto che il nostro ordinamento non contempli il caso di questioni doverosamente prospettabili; tale per cui non si potrebbe obbligare un giudice a sollevare una questione di costituzionalità qualora egli ritenesse di poter giungere ad un’interpretazione adeguata a Costituzione346.

Per concludere, merita accennare ad un’ulteriore problematicità data dalla tipologia di provvedimento assunto: qualora il legislatore dovesse rimanere inerte (cosa che sappiamo essere accaduta) è lecito chiedersi se la Corte sarà pronta a pronunciarsi in termini di definitiva incostituzionalità. Sicuramente non vige alcun obbligo per essa di adeguarsi a quanto preventivamente annunciato, ma certo è che se tornasse sui suoi “passi” determinerebbe la “condanna a morte” del nuovo strumento decisorio (difficilmente infatti, verrebbe riutilizzato);

343 Ruggeri, Venuto alla luce alla Consulta, cit. p. 574 344 Bignami, Il caso Cappato, cit., p. 30

345 Ruggeri, Venuto alla luce alla Consulta, cit., p. 574

346 Al di là di queste divergenze interpretative, è opportuno ricordare che, nel caso

pratico, l’udienza del processo pendente a carico di Marco Cappato e Mina Welby, (imputati ex art. 580 c.p. e 110 c.p., per aver agevolato il suicidio di Davide Trentini, mediante il trasporto del suddetto fino in Svizzera), è stata rinviata a febbraio 2020, nell’attesa che la Corte Costituzionale abbia depositato le motivazioni della sentenza. Si è scelto, quindi, di attendere quanto il giudice delle leggi ha “da dire”, ritenendo opportuno un coordinamento tra la decisione da assumere e la pronuncia della Corte.

140 senza considerare, inoltre, che si infliggerebbe al prestigio della corte

un colpo esiziale347.

Nel documento Le scelte di fine vita tra delitto e diritto (pagine 137-142)