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Centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

La Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (Legge 328/2000)

5. Centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

Specificamente per quanto riguarda il Servizio Sociale professionale, la legge quadro 328/200 afferma che:

Le funzioni sono finalizzate alla lettura e decodificazione della domanda e alla presa in carico della persona, della famiglia e o del gruppo sociale, all‟attivazione dell‟integrazione dei servizi e delle risorse in rete, all‟accompagnamento e all‟aiuto del processo di emancipazione.285

285 Piano Nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali 2001/2003, http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGa zzetta=2001-08-06&atto.codiceRedazionale=001A7830&elenco30giorni=false, 5 settembre 2015.

Mentre il servizio Segretariato Sociale:

Risponde all‟esigenza primaria dei cittadini di: avere informazioni complete in merito ai diritti e alle prestazioni e alle modalità di accesso ai servizi, conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio, che possono risultare utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diversi fasi della vita. In particolare l‟attività di segretariato sociale è finalizzata a garantire: unitarietà di accesso, capacità di ascolto, funzione di orientamento, capacità di accompagnamento, funzione di filtro, funzioni di osservatorio e monitoraggio dei bisogni e delle risorse.286

Con l‟obiettivo di potenziare gli interventi volti a contrastare la povertà, il Piano Nazionale, riferendosi al Consiglio Europeo, la considera insieme all‟esclusione sociale come fenomeno meritevole di attenzione soprattutto a livello nazionale.

Nonostante la legge abbia individuato delle tipologie di servizi e prestazioni, che hanno rappresentato un importante passo, nel complesso i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) non sono stati neanche definiti:

[…] essa non introduceva nuove garanzie in tema di esigibilità e affermava che la definizione dei livelli doveva essere vincolata alle risorse economiche disponibili. La riforma del Titolo V della Costituzione, intervenuta pochi mesi dopo l‟approvazione della legge, pur assegnando competenza esclusiva alle regioni in materia di assistenza sociale sottolineava, la funzione cruciale dei LEP.287

La non definizione dei LEP, che, associata ad altri fattori, ha contribuito ad un quadro diversificato e frammentato di realizzazione dei servizi sociali tra le regioni italiane, come si vedrà più avanti.

Comunque, in occasione del Consiglio Europeo di Lisbona 2000, il Piano Nazionale propose un Piano Nazionale di Contrasto alla Povertà, che avrebbe dovuto contenere «obiettivi di breve e medio termine specifici e l‟indicazione degli strumenti messi in campo»,288 con un forte riferimento ai governi locali e alla necessità di coinvolgere le associazioni non lucrative come soggetti.

Gli interventi di contrasto alla povertà riguardano innanzitutto le politiche attive del lavoro e di sviluppo locale e le politiche formative. In parte riguardano anche le politiche di conciliazione tra partecipazione al mercato del lavoro e responsabilità di cura familiare, nella misura in cui molta povertà è dovuta all‟esclusivo impegno domestico delle madri, specie nel caso di famiglie con un solo genitore e nelle famiglie numerose. Anche le misure di sostegno economico alla crescita dei figli costituiscono una forma di prevenzione e contrasto delle povertà, in quanto

286 Ibidem.

287 I. MADAMA, La politica socioassistenziale, In: M. FERRERA (a cura di), Le politiche sociali, Il Mulino, Bologna 2012, p.275.

288 Piano Nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali 2001/2003, http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGa zzetta=2001-08-06&atto.codiceRedazionale=001A7830&elenco30giorni=false, 5 settembre 2015.

correggono la potenziale inadeguatezza del reddito familiare rispetto al numero di persone che da questo dipendono.289

Si consideri che, secondo tale Piano, un‟efficace strategia per l‟inclusione dovrebbe tenere conto sia «della presenza e del corretto funzionamento di quella “rete di sicurezza” che assicuri ad ogni persona, in virtù del suo essere cittadino, un reddito minimo di ultima istanza, accompagnato da misure capaci di promuovere il reinserimento nella società e, se possibile, nel mondo del lavoro»,290 sia «della messa a punto di articolate politiche di prevenzione, […] che sappiano attivare istituzioni, risorse e, naturalmente, gli individui e le famiglie “a rischio” prima che si rompano i legami dell‟inclusione».291

Nonostante esso riconosca che il contrasto alla povertà solleciti politiche di lavoro e sviluppo, viste come “via maestra”, considera anche che «non sempre in un momento e in un contesto dato vi è una domanda di lavoro sufficiente a coprire l‟offerta e non sempre chi si trova in povertà è immediatamente in grado di accettare una eventuale occupazione».

In più, riconosce che alcune persone, malgrado abbiano un‟occupazione, possono essere considerate indigenti a causa della loro remunerazione che potrebbe non essere adeguata a soddisfare i loro bisogni familiari e/o individuali.

Tali cambiamenti si sono concentrati sul riconoscimento del ruolo delle famiglie, del mercato e del Terzo Settore (associazioni non profit, di volontariato, ecc.), ossia, nella società civile come una rete di solidarietà sociale e locale, in cui, l‟affermazione della comunità territoriale come soggetto centrale sia il presupposto basilare del welfare mix o welfare comunitario.

La legge stabilì come misura principale per il contrasto alla povertà l‟elaborazione del Reddito Minimo di Inserimento (RMI), che fu introdotto per la prima volta il 1 gennaio 1999, in via sperimentale in alcune regioni italiane, come «misura di sostegno al reddito e di integrazione sociale rivolta a chi si trova al di sotto di una determinata soglia di reddito familiare».292

Il reddito minimo di inserimento è, in prospettiva, lo strumento di base di una politica di alleviamento della povertà per chi, in modo più o meno temporaneo, non

289 Ibidem.

290 COMMISSIONE D‟INDAGINE SULL‟ESCLUSIONE SOCIALE, C. SARACENO (a cura di).

Rapporto sulle politiche contro la povertà e l‟esclusione sociale (1997-2001), Carocci, Roma 2002, p.13.

291 Ibidem.

292 Piano Nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali 2001/2003, http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGa zzetta=2001-08-06&atto.codiceRedazionale=001A7830&elenco30giorni=false, 5 settembre 2015.

ha le risorse personali o le opportunità necessarie per essere economicamente autonomo. Ad esso devono accompagnarsi politiche di sostegno e incentivazione alla formazione (per i giovani) e alla riqualificazione (per gli adulti), di facilitazione all‟accesso all‟abitazione per le famiglie a basso reddito (anche in collegamento con le misure nazionali), di facilitazione all‟utilizzo dei servizi sociali, formativi e sanitari da parte di chi si trova in condizioni di particolare vulnerabilità. In attesa dell‟estensione del RMI su base nazionale, gli enti locali potranno e dovranno iniziare a ridefinire la propria attività anche in questi settori, indicando nei propri piani gli obiettivi di medio e breve termine rispetto alla situazione di partenza.293

Tanto la legge quadro 328/2000 quanto il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001/2003 rimarcano il sottogruppo formato delle persone senza dimora come rappresentante di una grave situazione di disagio economico e a rischio di esclusione sociale. «A queste persone vanno dirette specifiche misure sia per favorirne l‟inserimento e il re-inserimento nei servizi (inclusi quelli sanitari), sia per accompagnarle in un percorso di recupero delle capacità personali e relazionali, sia infine per affrontarne i bisogni di sopravvivenza fisica»,294 essendo, dunque, interventi nell‟ambito di accompagnamento sociale e di sostegno al reddito.

Tra le proposte il Piano ammette:

- Promuovere l‟inserimento nei piani di zona delle azioni a contrasto della povertà;

- Estendere e uniformare progressivamente le forme di sostegno al reddito di chi si trova in povertà;

- Creare le condizioni organizzative e professionali necessarie per la messa a regime del RMI;

- Sviluppare forme di accompagnamento sociale e di integrazione sociale personalizzate, mirate – ove possibile – al raggiungimento della autonomia economica;

- Ridurre l‟evasione scolastica.

I campi delle misure e degli interventi da erogare nell‟ambito delle politiche di contrasto alla povertà presenti nel Piano Nazionale ai Piani di Zona sono:

- Avvio di forme di collaborazione tra scuole e servizi sociali al fine di prevenire l‟evasione scolastica e di sostenere la frequenza;

- Sviluppo di servizi di accompagnamento sociale;

- Avvio di una razionalizzazione delle forme di sostegno al reddito esistente;

293 Ibidem. 294 Ibidem.

- Sperimentazione, sotto la gestione delle regioni, di forme di erogazione di “pacchetti di risorse” (integrazione del reddito, accesso gratuito ai trasporti, aiuti per il pagamento delle utenze e per l‟acquisto di alcuni beni di consumo, ecc.) alle famiglie e agli individui in condizione di povertà;

- Avvio di sperimentazioni di “contratti di inserimento” con i beneficiari di aiuti economici, in collaborazione con i diversi soggetti presenti sul territorio; - Rilevazione delle condizioni di povertà a livello locale.

In modo particolare per le persone “senza dimora”, il riferito Piano esorta i piani di zona allo sviluppo di misure volte a:

- Approntare, per i diversi livelli subterritoriali (quartieri/zone di particolare frequentazione dei senza dimora), almeno un servizio di bassa soglia;

- Sviluppare almeno un servizio di seconda accoglienza e di accompagnamento; - Avviare iniziative di collaborazione tra servizi sociali, sanitari, del lavoro (oltre

che con il volontariato) per consentire il progressivo re-inserimento nei servizi di tutti.

Si noti che subito dopo l‟introduzione della Legge quadro 328/2000, c‟è stato un nuovo contesto istituzionale avviato dalla riforma del Titolo V della Costituzione in particolare con la legge n.3/2001; essa ha riformulato l‟art.117, affidando l‟autorità legislativa esclusiva in materia assistenziale alle Regioni e le funzioni amministrative ai Comuni, delegando lo Stato a determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Si potrebbe, dunque, affermare che si è verificato un processo di depotenziamento della legge 328.

Si osservi che tale processo di trasferimento della materia dall‟assistenza sociale alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni si è espressa nell‟erogazione e nell‟offerta di servizi e anche nel loro finanziamento complessivo. Così, il Fondo Nazionale per le politiche sociali, come sottolineato prima, costituisce solo una porzione limitata della spesa dei territori, essendo soprattutto i Comuni ad assumere la quota più rilevante nel finanziamento della rete di interventi e servizi sociali.

Se da un lato la riforma dell‟assistenza sociale – per i principi in essa contenuti […]– ha rappresentato un grosso passo in avanti rispetto al passato del settore assistenziale italiano, l‟impatto del suo slancio riformista risultò tuttavia affievolito sia in seguito alle vicende di natura politica che portano a un cambio della maggioranza di governo e di conseguenza anche nel sostegno alle linee delle riforme e all‟impegno nell‟attuazione della stessa; sia a causa dell‟intervenuta

riforma del Titolo V (Parte II) della Costituzione del 2001 che ne ha intaccato la cogenza.295

Il contesto degli interventi di contrasto alla povertà e la sperimentazione