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Classificazione settoriale delle unità di produzione secondo le principali forme giuridi- giuridi-che correnti: spunti per un approfondimento

I principi di classificazione in settori delle unità di produzione utilizzano i concetti delle forme giu-ridiche correnti; la forma giuridica che le unità assumono è una caratteristica fondamentale dal cui esame emergono connotati qualificanti quali la capacità di acquistare diritti e di assumere impegni e/o obblighi nell’ordinamento giuridico, ma anche la struttura organizzativa, le regole di relazione fra gli agenti economici, le finalità dell’organizzazione e il modo con cui il soggetto si relaziona con il mercato per lo scambio di beni e servizi. Una corretta classificazione delle unità elementari ai fini delle stime dei conti nazionali presuppone una conoscenza approfondita delle regole alla base del funzionamento e dell’organizzazione dei soggetti economici, di come essi si identificano e si classi-ficano. Gli schemi di contabilità nazionale hanno trovato comodo ispirarsi al criterio giuridico in quanto offre la possibilità di associare ad una determinata categoria caratteristiche generali utili ad una chiara identificazione degli universi di riferimento dei singoli settori e ad interpretare i compor-tamenti economici delle unità elementari. In particolare, il criterio giuridico può consentire di stima-re fondamentali aspetti critici di classificazione:

- distinzione tra operatori “profit”e “non- profit”;

- identificazione degli organismi denominati dal Sec95 “quasi-società” non finanziarie; - identificazione degli organismi denominati dal Sec95 “quasi-società” finanziarie.

D’altra parte, l’importanza del criterio giuridico di classificazione delle forme delle unità elementari che entrano a far parte dei settori, è confermata dal richiamo dello stesso Sec95 (paragrafo 2.93) che nel ricapitolare i principi di classificazione in settori delle unità di produzione utilizza la terminolo-gia giuridica corrente e non da ultimo dal regolamento Ce n. 696/934che, nel definire le unità stati-stiche del sistema produttivo individua, tra i criteri distintivi delle stesse, quello giuridico (cfr. Sezio-ne seconda, lett. a, par. 1).

Le fonti sulle base delle quali è possibile fondare un’analisi delle forme giuridiche sono il codice ci-vile (integrato con la legislazione speciale), la Costituzione, la legislazione di settore. I criteri per l’in-dividuazione delle diverse forme giuridiche non si traggono tuttavia dalla disciplina positiva dettata dal codice civile, bensì dalle classificazioni di tipo descrittivo adottate dalla teoria giuridica la cui trattazione sistematica si impernia sulle modalità dell’esercizio dell’attività economica (in forma in-dividuale o collettiva), sulla finalità dell’attività stessa (lucrativa, mutualistica o consortile), sulla maggiore o minore rilevanza dell’elemento personale o patrimoniale (società di persone o di capita-li), ovvero sulla maggiore o minore autonomia patrimoniale, o ancora in relazione alla necessità di coordinamento fra imprese (consorzi, Geie); sulla natura pubblica o privata dell’imprenditore. Non trascurabili in questa sede sono inoltre gli sviluppi della materia societaria con la recente ema-nazione del D.lgs.17/01/2003 n. 6 il quale ha profondamente innovato la normativa delle società di

4L’unità legale è individuata dal regolamento europeo n° 696/93 del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità, Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, 30/03/1993. Il regolamento fornisce le definizioni comunitarie delle unità di osservazione e di analisi sulle base delle quali devono essere raccolte le informazioni per le statistiche economiche. L’unità legale è uno degli elementi fonda-mentali che individua l’unità statistica impresa definita come “la più piccola combinazione di unità legali che cor-risponde ad una unità organizzativa per la produzione di beni e servizi, la quale beneficia di un certo grado di autono-mia decisionale specialmente nella allocazione delle sue risorse correnti”.

La relazione che lega unità legale e impresa è così descritta: 1. l’impresa è collegata ad una o più unità legali;

2. l’unità legale risponde dell’impresa;

capitali in particolare delle SpA, Srl e Cooperative con un mutamento significativo per

le forme

or-ganizzative che nella legislazione fino ad oggi vigente hanno consentito

l’esercizio in forma

associata dell’attività economica5; tali disposizioni entreranno in vigore dopo il primo gennaio 2004. Ma d’altro canto, già l’evoluzione normativa di qualche anno addietro ha determinato la nasci-ta di nuove forme giuridiche e la modifica di alcune di quelle esistenti6. In conseguenza di ciò l’elenco delle forme desumibili dagli archivi statistici dell’Istat non rappresenta l’universo delle forme giuridiche esistenti. A questo proposito, è stata già attivata una commissione di studio composta da ricercatori dell’istituto con lo scopo di predisporre una nuova classificazione del-le forme giuridiche per la statistica ufficiadel-le italiana e avente l’obiettivo di definire un insieme strutturato e aggiornato di forme organizzative delle unità economiche7. Di tutto ciò si dovrà pro-babilmente tener conto nei futuri aggiornamenti delle definizioni e revisioni del sistema. Tutta-via, poiché le revisioni di contabilità nazionale avvengono a periodicità stabilita, i ricercatori del-l’istituto seguono con costante attenzione le evoluzioni normative e strutturali che incidono sui problemi di efficienza di costruzione delle stime.

Il lavoro di classificazione in settori delle unità istituzionali ha richiesto un notevole impegno ese-getico e la risoluzione di problemi metodologici nel trattamento di talune unità alcuni dei quali meriterebbero un ulteriore approfondimento. Un’analisi descrittiva delle attuali classificazioni parte dal lavoro di riconciliazione dei criteri giuridici ai criteri specificatamente previsti del Sec95, ossia autonomia di decisione e tenuta di una contabilità completa, ma l’esame delle forme giuridiche non può non contemplare osservazioni che in qualche modo tengano conto degli svi-luppi prevedibili per il futuro. Con tali precisazioni, seguendo lo schema del Sec95 i criteri per l’individuazione delle forme giuridiche rilevanti ai fini della classificazione in settori, desumibili dal codice civile, sono quelli della personalità giuridica e della tenuta delle scritture contabili. Il criterio di disporre di autonomia di decisione è sicuramente presente nelle unità dotate di per-sonalità giuridica8; per le altre unità produttive si è posto il problema della verifica dell’autono-mia sostanziale fra le sfere decisionali dell’unità produttiva rispetto all’unità proprietaria.

A tale scopo sovviene l’altro criterio in esame, quello della tenuta di una contabilità completa che rendendo possibile individuare un flusso di reddito (utile distribuito) fra unità produttiva e unità proprietaria, costituisce a sua volta una verifica dell’autonomia decisionale poiché si può affermare, come sottolinea lo Sna93 (paragrafo 4.52) che la tenuta di una contabilità completa di fatto implica autonomia di decisione. E’ necessario quindi identificare quali sono le unità pro-duttive obbligate per legge a tenere una contabilità completa o comunque abbastanza comples-sa, tale da consentire l’individuazione di un flusso di reddito ben definito a favore della famiglia proprietaria. La necessità della tenuta di scritture contabili è regolamentata sia dal diritto

com-5Per quanto concerne in particolare le cooperative si è introdotto il concetto di mutualità prevalente, in ragione del tipico scambio mutualistico, e si introdotta la SpA con socio unico.

6Il riferimento è, ad esempio, alle società a responsabilità limitata con un unico socio

7Cfr. Istat. La classificazione delle forme giuridiche delle unità legali per la statistica ufficiale italiana, Relazione fi-nale. Commissione per la formazione di un Sistema informativo relativo alla natura giuridica delle imprese e delle is-tituzioni. Roma: Istat,2002, documento interno Istat. Autori vari: Giuseppe Garofalo, Linda Cicalini, Giovanna Dab-bicco, Maria Letizia D’Autilia,Amalia Lulli, Paola Vicari, Franco Lorenzini; in progetto di pubblicazione nella col-lana Metodi e norme –Istat.

8La relazione al libro V, Del Lavoro, del codice civile così si esprime: “La personalità giuridica è stata riconosciuta alle società per azioni e a responsabilità limitata, mentre è stata negata, pur riconoscendosi una limitata autonomia pat-rimoniale, alle società in nome collettivo e in accomandita semplice”Cfr. F. Di Sabato in Manuale delle società, Utet, II Ed..nel quale vi è un’ampia trattazione del tema, in particolare l’autore sottolinea come non si può escludere che “le società di persone, pur non essendo persone giuridiche…siano considerate soggetti di diritto ovvero centri di im-putazione di situazioni soggettive attive e passive distinti dalle persone dei soci.”

merciale (c.c. art. 2214 e segg.) che dalla normativa tributaria (Tuir 916/87). Tuttavia, più della legislazione fiscale, che è poco stabile nel tempo e discrimina i diversi tipi di contabilità in base a parametri reddituali che non sono agevolmente verificabili, risulta di fondamentale importan-za il richiamo alla nozione di imprenditore commerciale.

Il codice civile dà la definizione di imprenditore commerciale agli artt. 2082 e 2195 e di impren-ditore agricolo all’art. 2135.

La figura di imprenditore commerciale si desume dall’art. 2195 c.c. che elenca le categorie di imprenditori soggette all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.

Assumono tale qualità coloro che esercitano:

- un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi; - un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;

- un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; - un’attività bancaria o assicurativa;

- un’attività ausiliaria delle precedenti.

Lo statuto dell’imprenditore commerciale prevede:

l’iscrizione al Registro delle imprese (artt. 2188-2202 c.c. e art.8 legge n. 580/1993), la tenuta delle scritture contabili (artt. 2214-2220 c.c.).

Non sono considerati imprenditori commerciali: i piccoli imprenditori ovvero i coltivatori diret-ti del fondo, gli ardiret-tigiani, i piccoli commerciandiret-ti e coloro che esercitano un’atdiret-tività professiona-le organizzata con lavoro prevaprofessiona-lentemente proprio e dei componenti della propria famiglia (art. 2083 c.c.). In nessun caso sono piccoli imprenditori le società commerciali.

Il piccolo imprenditore è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili.

Per l’art. 2135 è imprenditore agricolo chi esercita un’attività (professionale) diretta alla col-tivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse.

L’obbligo di tenuta delle scritture contabili è esplicitato nell’art. 2214 c.c. il quale prevede che l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro de-gli inventari nonché le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimen-sioni dell’ impresa.

Alla redazione del bilancio d’esercizio sono tenute tutte le imprese soggette all’obbligo delle scrit-ture contabili, quale che sia la forma giuridica da esse adottate ma il sistema delle norme del Co-dice civile in materia di conti annuali (principi di redazione, criteri di valutazione, struttura e sche-mi delle varie parti che li compongono) si applica nella sua interezza alle società di capitali. Per le imprese individuali e le società di persone, invece, gli schemi di bilancio sono liberi: es-se hanno soltanto l’obbligo di attenersi in quanto applicabili ai criteri di valutazione previsti dal-la legge per le società per azioni.

A prescindere dal tipo di attività svolta sono considerate imprenditori commerciali le società (escluse le società semplici) e le società cooperative. Rientrano inoltre in tale categoria gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale.

Di seguito si riporta una breve disamina delle caratteristiche principali delle società e delle altre forme secondo la teoria giuridica9.

Le Società di persone sono tipi societari nei quali prevale l’elemento personale su quello patri-moniale. Sotto il profilo giuridico, tale caratteristica trova la sua espressione nel regime della

re-9cfr. Bocchini, Ermanno, Le società di persone, vol.7 in Giurisprudenza d’impresa. Padova: Cedam, 2001; Cam-pobasso, Gianfranco, Diritto commerciale, V edizione Utet, Cottino, Gastone, L’imprenditore, diritto commerciale, vol. I, Iv edizione Cedam 2000; Jaeger, Pier Giusto e Denozza, Francesco, Appunti di Diritto commerciale, Impresa e Società, Giuffrè 2000; cfr. Istat, AA.VV. La classificazione delle forme giuridiche delle unità legali per la statistica ufficiale italiana, Relazione finale, cit.

sponsabilità per le obbligazioni assunte dalla società, che, nelle società di persone, concorre in maniera più o meno accentuata con quella delle persone che hanno impegnato la società. Per affinità con il regime della responsabilità delle società di persone, possono comprendersi in questo ambito classificativo la società di fatto o irregolari e la comunione ereditaria (per affini-tà con la socieaffini-tà di fatto) nonché gli studi associati e le comunioni ereditarie in virtù anche del-le del-leggi tributarie che li assimilano aldel-le società di persone (art. 5 Tuir 917/86).

Le Società di capitali sono tipi societari in cui prevale l’elemento patrimoniale su quello perso-nale. Per le obbligazioni assunte dalla società risponde esclusivamente il patrimonio sociale (au-tonomia patrimoniale perfetta).

La Società cooperativa è una società predisposta per l’esercizio collettivo, a scopo mutualisti-co, di imprese commerciali e non commerciali. Può operare in vari settori: produzione, consu-mo, lavoro, edilizia, credito e assicurazione. E’ costituita con atto pubblico e iscritta nel registro delle imprese. Con l’iscrizione acquista la personalità giuridica. Lo scopo è mutualistico nel sen-so che “lo scopo principale che si prefiggono i sen-soci è quello di trarre dall’esercizio dell’impresa un vantaggio patrimoniale che può derivare o da un risparmio sul corrispettivo che essi pagano alla società per acquistarne beni e servizi ovvero dalla maggiore remunerazione che essi otten-gono dalla società quando le cedono i propri beni o servizi”10.

Sul piano della responsabilità le cooperative possono essere a responsabilità illimitata o a re-sponsabilità limitata11. Le cooperative sociali, invece, sono regolate con la legge 8.11.1991, n. 381. Esse hanno lo scopo di assicurare l’interesse generale di una comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi ovvero lo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate. Tali cooperative presentano peculiarità relativamente al trattamento tribu-tario, alla possibilità di stipulare convenzioni con gli enti pubblici, anche in deroga alla discipli-na in materia di contratti della Pubblica Amministrazione Esse andrebbero invero classificate per la specificità dello scopo a cui sono destinate nell’ambito delle tipologie non profit ma sono as-similate per la trattazione delle forme giuridiche alle società cooperative. La piccola società co-operativa, disciplinata dalla legge 266/1997, è composta esclusivamente da persone fisiche in numero da tre a otto e deve contenere nella denominazione sociale l’indicazione di “piccola so-cietà cooperativa”. Si tratta di una nuova forma societaria finalizzata a facilitare la nascita di pic-cole imprese commerciali o agripic-cole perseguenti uno scopo mutualistico12. Per quanto riguarda

le mutue assicuratrici, si tratta di società cooperative che esercitano l’industria delle assicurazio-ni e presso le quali i soci possono assicurare i loro rischi.

I Consorzi sono le forme giuridiche tipiche dell’esercizio coordinato dell’attività economica svolta da più imprese. Scopo tipico dei consorzi è di agevolare l’attività di preesistenti impre-se dei soci; l’espressione consorzio è utilizzata dal nostro legislatore per indicare un’ampia impre- se-rie di fenomeni, eterogenei e diversamente disciplinati, sia nel campo del diritto privato sia nel campo del diritto pubblico. Tra essi troviamo consorzi di diritto privato e pubblico; le socie-tà consortili, i Gruppi europei d’interesse economico e l’associazione o raggruppamento tem-poraneo d’imprese.

10cfr. Auletta, Giuseppe, e Salanitro, Niccolò Diritto Commerciale. XIII edizione. Milano: Giuffrè, 2001.

11 La riforma societaria (si veda Dlgs 6/2003 cit) ha innovato completamente il regime di responsabilità delle coope-rative, prevedendo la responsabilità per le obbligazioni sociali solo della società con il suo patrimonio.

12A decorrere dal 1° gennaio 2004, non potranno più essere costituite nuove “piccole società cooperative” e quelle già esistenti saranno obbligate a trasformarsi in società cooperative entro il 31 dicembre 2004, non essendo prevista tale tipologia societaria dalle nuove norme che regolano il diritto societario (Dlgs 17.1.2003 n. 6).

Le forme giuridiche tipiche delle attività economiche in quanto esercitate da un soggetto pubbli-co sono Ente pubblipubbli-co epubbli-conomipubbli-co, azienda speciale, aziende pubbliche di servizi.

In questa fattispecie si annoverano le forme giuridiche mediante le quali secondo la disciplina del diritto pubblico dell’economia, lo Stato effettua il proprio intervento nell’economia. Tale in-tervento è stato diretto in particolare allo sviluppo e al sostegno di determinati settori industria-li ed agricoindustria-li. La forma dell’ente pubbindustria-lico economico è attualmente scomparsa a seguito dei re-centi processi di privatizzazione. La forma dell’azienda autonoma sopravvive solo nella sua ap-plicazione ai servizi pubblici locali. Il legislatore con il d.lgs. n. 267/00 ha disciplinato ex novo le aziende municipalizzate, dando vita alla forma dell’azienda speciale, dotata di caratteristiche nuove, quali ad esempio la personalità giuridica e la contabilità economica e con d.lgs 207/2001 creato l’azienda pubblica di Servizi alle persone.

Impresa costituita all’estero non altrimenti classificabile che svolge un’attività economica in Italia. Riguarda la fattispecie delle imprese costituite all’estero che svolgono un’attività econo-mica in Italia, le quali, pur non costituendo forme giuridiche autonome (in quanto si tratta di so-cietà costituite in altri ordinamenti giuridici), danno vita, comunque, ad una disciplina particola-re dell’attività d’impparticola-resa esercitata dalle sedi in Italia di società esteparticola-re, secondo quanto stabilito dalla II direttiva Cee, in materia di pubblicità delle sedi secondarie.

Questa analisi consente l’individuazione di un primo elenco di forme giuridiche enumerabili ne-gli universi di riferimento dei settori raggruppando forme giuridiche che presentano caratteri di omogeneità rispetto ai criteri stabiliti dal Sec95 precedentemente richiamati, e può rappresenta-re lo spunto per gli approfondimenti cui si accennava in prappresenta-recedenza.

Le tavole seguenti illustrano un’elaborazione delle forme giuridiche contenute nell’archivio ASIA 2001 per macrosettore di attività economica, utilizzando gli attuali criteri classificativi di archivio e una proposta di riclassificazione che mira a meglio identificare le forme non agevol-mente classificabili, collocandole nell’ambito più consono secondo la teoria giuridica esposta in precedenza e che può contribuire così a ridurre i margini delle forme residuali.

Ciò vale in particolare per il trattamento di alcune unità quali le società consortili, le associazio-ni temporanee o raggruppamenti di imprese, le società estere e le mutue assicuratrici.

T

avola 2.1 - distribuzione di imprese e dipendenti per macrosettore di attività economica e forma giuridica -

Anno 2001

(a)

T

avola 2.2 - distribuzione di imprese e dipendenti per macrosettore di attività economica e forma giuridica -

Anno 2001 Riclass

ificazione delle unità