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PARTE III – L'IMMUNITÀ NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE EDU La Corte europea dei diritti dell'uomo è stata chiamata più volte a valutare la legittimità

3.6 I commenti in dottrina

Malgrado fosse abbastanza prevedibile visti i precedenti giurisprudenziali in materia, è possibile esaminare conclusioni dottrinali in cui si manifestano perplessità sugli esiti della decisione. Ci si riferisce soprattutto a coloro che auspicavano, tramite il sistema della CEDU, un tentativo di superamento delle conclusioni del 3 febbraio 2012 sull'immunità statale, che invece escono rafforzate dall'apprezzamento di Strasburgo. Il punto che più ha suscitato discussione è però quello sull'immunità dei funzionari; infatti, il principio Jones (che, taluni riconoscono, può essere giuridicamente corretto) è senz’altro anche infausto riguardo alle conseguenze, in quanto la sua applicazione spesso comporta un vuoto di responsabilità. Le vittime della tortura in molti casi non possono avere accesso ragionevole ai rimedi nello Stato in cui sono stati torturati, come è accaduto al signor Jones. Solo gli Stati stranieri, o il loro Stato di nazionalità, potrebbero allora offrire ristoro garantendo un accesso alla giustizia.

Ad esemplificazione di queste reazioni alla pronuncia si può citare Cedric Ryngaert142. L'autore osserva che un modo adeguato per affrontare tale problematica potrebbe essere quello di rendere l'esercizio della competenza e il conferimento dell'immunità dipendenti dal fatto che lo Stato territoriale offra o no un foro adeguato per la risoluzione di tali controversie. Questa idea è infatti già parte integrante dei sistemi giuridici nazionali e della CEDU. La legislazione nazionale di un notevole numero di Stati dispone di un foro di necessità o di un forum non conveniens che consente ai tribunali di esercitare la giurisdizione o, se del caso, di non essere competenti, a seconda della disponibilità di un foro locale. Allo stesso modo, la Corte europea dei diritti dell’uomo mette questo come condizione affinché le giurisdizioni nazionali 142 Cedric Ryngaert, Jones v United Kingdom: The European Court of Human Rights Restricts Individual Accountability for Torture, in Utrecht Journal of International and European Law, 30 (79), pp. 47-50

attribuiscano l'immunità alle organizzazioni internazionali, assicurando così un meccanismo alternativo di composizione delle controversie ragionevolmente disponibile.

Sfruttando ulteriormente questi principi, il principio secondo cui, ai sensi del diritto internazionale, le persone sono individualmente responsabili di crimini internazionali e non deve essere loro permesso di "nascondersi" dietro lo Stato nel cui nome agiscono, si potrebbe finalmente realizzare. Si ricorda che in un contesto penale questo principio è stato stabilito già dal 1946 dal Tribunale di Norimberga, che ha riconosciuto che "i diritti garantiti dal diritto internazionale sono violati dagli uomini, non da enti astratti, e solo colpendo le persone che commettono tali reati si possono applicare le disposizioni del diritto internazionale". Per Ryngaert è giunto il momento che questo principio si estenda anche alla responsabilità civile da fatto illecito, avrebbe così un effetto deterrente che, tenuto conto della notevole entità dei danni che i tribunali civili potrebbero risarcire, non deve essere sottovalutato.

Nella dottrina italiana si segnala la posizione critica di Riccardo Pisillo Mazzeschi143, che ammette anch'egli come l'esito fosse prevedibile alla luce della sentenza della CIG del 2012, ma muove poi una serie di contestazioni sui metodi valutativi adottati dalla Corte di Strasburgo. Non comprende infatti la “deferenza” mostrata verso l'Aja nella ricognizione del diritto internazionale, la cui “pretesa insindacabilità” delle decisioni pone un'inesistente gerarchia tra le corti internazionali, portando la Corte EDU in sostanza a declinare la propria giurisdizione. Per quanto riguarda poi l'immunità 143 Riccardo Pisillo Mazzeschi, Le immunità degli Stati e degli organi statali precludono l’accesso alla giustizia anche alle vittime di torture: il caso Jones dinanzi alla Corte Europea dei Diritti Umani, in Cuadernos de Derecho Transnacional, ottobre 2014, Vol. 6, Nº 2, pp. 375-384

funzionale degli organi, è contestata l'idea che essa sia un necessario corollario dell'immunità dello Stato (questa considerazione per i giudici aveva risolto il problema della legittimità dello scopo della restrizione del diritto di accesso al tribunale); per l'autore è un'impostazione risalente a Kelsen144 e superata dal diritto internazionale penale contemporaneo, che sancisce la responsabilità dell'individuo-organo accanto a quella dello Stato. Anche in questo caso si ritiene non convincente l'esame dells giurisprudenza effettuato dalla Corte, visto che i paesi di common law citati spesso fanno riferimento a livello interpretativo a norme di diritto interno (come nei casi inglesi e canadesi). Si riportano di seguito le conclusioni dell'autore:

“(…) è assai deludente che la Corte di Strasburgo, chiamata per la prima volta a decidere su un tema di grande importanza, e tuttora assai dibattuto e controverso, come quello dell’immunità funzionale degli organi statali, abbia deciso di liquidare la questione in poche righe, abbia aderito in maniera acritica alla vecchia tesi kelseniana ed abbia infine adottato un metodo così approssimativo di rilevazione del diritto internazionale generale. A nostro avviso, non solo il metodo, ma anche il risultato non convince. Come si è detto, riteniamo che, nel diritto internazionale generale contemporaneo, l’immunità funzionale spetti soltanto ad alcune ben delimitate categorie di organi statali esteri, fra le quali non rientrano i funzionari sauditi accusati di tortura nel caso Jones. (…) Questa impostazione generale, di natura stato-centrica e conservatrice, desta seria preoccupazione in coloro che auspicano un progressivo 144 Hans Kelsen, Collective and Individual Responsibility with Particular Regard to the Punishment of War Criminals, in California Law Review, 1942-43, pp. 530-571; Collective and Individual Responsibility for Acts of State in International Law, in Jewish Yearbook of International Law, 1948-49, pp.226-239; Principles of International Law, New York, 1952, p. 235 ss; come riporta lo stesso Pisillo Mazzeschi cit.