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L'ipotesi della conciliazione e gli sviluppi legislat

PARTE II – IL RAPPORTO TRA IMMUNITÀ E IUS COGENS 2.1 Immunità e ius cogens secondo la dottrina

2.13 L'ipotesi della conciliazione e gli sviluppi legislat

La sentenza 238 del 2014 della Corte Costituzionale ha comportato la ripresa dei processi in merito alle azioni civili intentate contro la Germania. È stato ben presente ai giudici il rischio di una responsabilità dell'Italia sul piano internazionale, sia per il mancato rispetto della norma consuetudinaria dell'immunità sia per non aver dato esecuzione alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 2012, violando così la Carta delle Nazioni Unite. Ovviamente però hanno ritenuto inevitabile, sulla base della decisione della Consulta, rigettare tutte le eccezioni in ordine al difetto di giurisdizione sempre riproposte dalla Germania, così come è stato impossibile accogliere le istanze di revocazione fondate sull'art. 3 della legge 5/2013, ormai dichiarato costituzionalmente illegittimo (la Cassazione ha quindi respinto l'istanza per la revocazione del riconoscimento della sentenza greca favorevole alla Prefettura di Voiotia101).

Quanto alla discussione nel merito delle cause, però, i vari giudici hanno voluto tener conto dell'autorevole suggerimento dei giudici dell'Aja a Italia e Germania in favore della ripresa delle trattative per giungere a una conciliazione sulle questioni ancora aperte. La raccomandazione era chiaramente rivolta ai due governi interessati, ma il Tribunale di Firenze ne ha dichiaratamente seguito lo spirito, richiamando i poteri conferitogli dall'art. 185 c.p.c.. Ad esempio, con un'ordinanza della II sezione civile102, si è proposto di definire il processo Alessi e altri c. Germania con la rinuncia dei ricorrenti a proseguire l'azione in cambio di un soggiorno-studio omaggio in Germania. Tuttavia la stessa sezione, con due sentenze emesse nel luglio 2015 relativi ai ricorsi dei sig. Bergamini e Simoncioni, ha dovuto prendere atto dell'insuccesso dei tentativi di conciliazione in tutti i processi di rilievo, insuccesso che non desta stupore alla luce 101 Corte di Cassazione, Sez. un., 24 marzo 2015, n. 9097

della forte tensione provocata dalla durata della vicenda giudiziaria e dagli opposti atteggiamenti delle due parti, oltre che naturalmente della pretesa tedesca di vedere eseguita la sentenza della CIG. Proprio quest'ultimo aspetto è quello che ostacola anche il negoziato tra gli Stati; Giuseppe Mazzi sottolinea inoltre la consapevolezza da parte della Germania che anche un eventuale accordo con l'Italia, per effetto della decisione della Corte Costituzionale, non precluderebbe comunque il potenziale e probabile esercizio di azioni individuali da parte delle persone offese103.

Nonostante queste difficoltà, autorevole dottrina continua a propugnare la soluzione conciliativa, unica alternativa a un dannoso scontro tra Stati peraltro partner all'interno dell'Unione Europea. Di questo si è discusso in un convegno tenutosi proprio nella residenza di Villa Vigoni, bene tedesco che era stato oggetto di un provvedimento di sequestro in esecuzione di una delle sentenze di questa vicenda giudiziaria. Alla conferenza hanno preso parte giudici in carica ed emeriti della Corte Costituzionale italiana, come Marta Cartabia e Valerio Onida, giudici della Corte Costituzionale tedesca e autorevoli esponenti della dottrina, come Anne Peters e il giudice emerito della Corte Internazionale di Giustizia Bruno Simma. Lo scopo dell'incontro era proporre soluzioni al contrasto ancora irrisolto tra le rivendicazioni dei singoli in discussione davanti ai tribunali italiani per effetto della sentenza 238 del 2014 e l'accertato diritto della Germania all'immunità giurisdizionale. Nei tre giorni di dibattito gli esperti hanno esaminato i principi di diritto internazionale e costituzionale coinvolti, e all'esito si sono espressi a favore di una soluzione negoziata, ritenuta un dovere morale anche a seguito della raccomandazione dei giudici dell'Aia. Si suggerisce un fondo comune italo-tedesco che indennizzi le vittime riconosciute, e che operi con il coinvolgimento eccezionale dei due Presidenti della Repubblica, “in uno spirito di pacificazione europea104”.

103 Giuseppe Mazzi, Ancora sull'immunità degli Stati dopo la sentenza della Corte cost. n. 238/2014, 2014, cit.

In ogni caso, dal lato della fase esecutiva, il legislatore italiano è sembrato cautelarsi dalle conseguenze della sentenza 238 del 2014 con l'art. 19 bis del dl 132 del 2014, inserito nella legge di conversione (legge 162 del 2014); formalmente finalizzato a dare attuazione alla Convenzione di New York. Questa norma stabilisce che i conti correnti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere in Italia sono automaticamente sottratte all'esecuzione, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, in presenza di una dichiarazione del capo-missione che attesti l'utilizzo del conto esclusivamente per funzioni pubbliche, dichiarazione che è sottratta a diverse valutazioni degli organi giurisdizionali nazionali. Questa previsione, che Conforti critica aspramente ritenendola anacronistica105, è suscettibile di produrre effetti su un contenzioso commerciale tra soggetti privati italiani e le rappresentanze straniere106; ma Ornella Ferrajolo sottolinea che “potrebbe da un lato vanificare, nei casi concreti, gli effetti delle sentenze che stabiliscono obblighi di risarcimento a carico della Germania o di altri Stati e, dall'altro, originare un nuovo ricorso alla Corte Costituzionale”107, se si ritenesse che i principi affermati nella sentenza n. 238/2014 possano estendersi all'immunità dai procedimenti Italian Constitutional Court’s Sentenza 238/2014, Villa Vigoni, 11-13 maggio 2017, comunicato stampa su: www.villavigoni.it/contents/events/comunicato%20stampa_13- 05-2017.pdf (consultato a settembre 2017)

105 Conforti, Il legislatore italiano torna indietro di circa novant'anni: la nuova norma sull'esecuzione sui conti correnti di Stati stranieri, in Rivista di diritto internazionale, 2015, p. 558 ss.

106 Il problema è stato riportato a livello giornalistico da Pietro De Leo, Così le ambasciate estere in Italia non pagano i loro conti, in Iltempo.it, 17 ottobre 2016, che cita un altro sito di inchiesta e un rapporto del Ministero degli Esteri

107 Ornella Ferrajolo, La sentenza n. 238/2014 della Corte Costituzionale e i suoi seguiti: alcune osservazioni a favore di un approccio costruttivo alla teoria dei "contro- limiti", 2016, cit.

esecutivi. Anche Roberto Giuffrida, più dubitativo sugli effetti nell'immediato della sentenza della Consulta sulla materia dell'esecuzione, rileva che quest'ultima richiede anche l'”effettività” della tutela accordata ai singoli vittime di gravi violazioni dei diritti umani108.

108 Roberto Giuffrida, L'immunità dei beni degli Stati dalla giurisdizione esecutiva e cautelare nel diritto internazionale e italiano, in Ordine internazionale e diritti umani, 2015, pp. 273-287

PARTE III – L'IMMUNITÀ NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE EDU