IL DIFETTO DI INFORMAZIONE
4. I L REGIME DI RESPONSABILITÀ DA INFORMATION DEFECTS DA UN PUNTO DI VISTA ECONOMICO
4.3. Le conferme nella più recente giurisprudenza (Tribunale di Pisa, 16 marzo 2011).
Tali assunti sembrano trovare conferma in una recente sentenza del Tribunale di Pisa del 16 marzo 2011112, relativa alla responsabilità del produttore di motoveicoli113: a seguito di collisione con un muro, uno
scooter si incendia provocando gravi danni al conducente. Citato in
giudizio, il produttore invoca, quale causa esclusiva del sinistro, il comportamento imprudente del conducente, che, al momento dell'impatto, avrebbe tenuto una velocità superiore a quella consentita in quel tratto di strada (50 Km orari).
La sentenza, dopo aver osservato che il veicolo era stato progettato per viaggiare anche a velocità superiori ai 50 Km orari – il che impedisce, di per sé, di apprezzare, nella specie, la rilevanza della velocità tenuta nel caso concreto in quanto, comunque, contenuta nei limiti massimi di velocità indicati dal produttore di quel veicolo (100 Km orari) - rileva come una velocità superiore ai limiti imposti dalla segnaletica stradale, avrebbe potuto essere, semmai, causa della perdita di controllo del veicolo e, dunque, della collisione, ma non certo dell’incendio114. In ogni caso, si legge nella
112 In Resp. Civ. e Prev., 2011, 10, 2108, con nota di CARNEVALI, Il difetto di progettazione negli autoveicoli;
113 Per una analisi della casistica giurisprudenziale italiana in tema di danni da veicoli
difettosi: AL MUREDEN, Sicurezza “ragionevole” degli autoveicoli e responsabilità del produttore nell’ordinamento italiano e negli Stati Uniti, in Contratto e Impresa, 6/2012,
1505 che osserva come nessuna delle sentenze italiane in materia evidenzi il collegamento tra la responsabilità del produttore e la sicurezza delle automobili, rilevando come: “tali norme non vengono considerate ai fini di verificare se l’esemplare che si
assume difettoso presenti in concreto caratteristiche difformi rispetto a auelle previste dagli standards tecnici”;
114
La motivazione continua osservando che: “Affinchè la violazione di una norma possa
costituire causa o concasusa di un evento, è necessario che essa sia preordinata ad impedirlo (principio della c.d. concretizzazione del rischio); in caso contrario la condotta trasgressiva del contravventore assume autonoma rilevanza giuridica, non però costitutiva di un rapporto di causalità con l’evento, in relazione al quale diviene un mero
– CAPITOLO II –
motivazione, qualora, come rappresentato dalla difesa del produttore115, la struttura dello scooter non fosse stata in grado di garantire la sicurezza ad una velocità superiore ai 50 Km/h, sarebbe stato necessario inserire nel libretto di istruzione “l'avvertenza del rischio d'incendio del veicolo in caso
di impatto a velocità superiori a 50 Km orari ovvero a velocità anche in caso di collisione contro un ostacolo o contro un altro veicolo ad una velocità superiore ai 50 Km orari, il che non era avvenuto”116.
Nel caso di specie, il Tribunale di Pisa ha ricollegato espressamente la difettosità del prodotto alle scelte progettuali adottate, consistenti nelle “modalità di posizionamento e ancoraggio del serbatorio al veicolo che, in
caso di collisione anche non importante, possono determinare l’incendio”.
Muovendo dalla considerazione che “in tutti gli scooter il telaio tende a
deformarsi in caso di collisione” e che una collisione rappresenta un rischio
tipico per un autoveicolo, la pronuncia conclude osservando che la progettazione deve essere orientata a minimizzare il più possibile le conseguenze di tali eventi. Laddove, nel caso di specie, il confronto con esemplari similari in cui il serbatorio si stacca impedendo, in tal modo, che la combustione si propaghi all’intero veicolo, era indice eloquente della scarsa attenzione con cui il produttore aveva realizzato quella scelta progettuale. Risultando, peraltro, le alternative scelte progettuali (diversa
antecedente storico occasionale (cfr. sul punto, Cass. 9 giugno 2010, n. 13830, id., Pep. 2010);
115 Seguendo le argomentazioni della difesa del produttore si deduce che lo scooter
potrebbe viaggiare sino alla velocità di 100 Km orari, ma nell’ipotesi in cui dovesse superare la metà di tale velocità, l’eventuale impatto, anche non particolarmente violento, con ostacoli fissi, potrebbe dare vita, con elevatissima probabilità, ad un incendio del veicolo. Valga considerare, altresì, come nella comparsa conclusionale, la difesa della società Piaggio, a parziale modifica dell’originaria impostazione difensiva, abbia sostenuto come ad una velocità equivalente ai 50 Km orari, l’impatto contro un muro, anzichè contro il guardrail, sarebbe stato assolutamente distruttivo;
116 CARNEVALI, Il difetto di progettazione negli autoveicoli, in Resp. Civ. e Prev., 2011,
10, 2108, che rileva come la sentenza abbia riconosciuto la responsabilità del produttore per difetto di progettazione, riconducendo le cause dell'incendio “esclusivamente alle
– CAPITOLO II –
collocazione del serbatoio, apposito dispositivo di sganciamento in caso di collisione, scelta di un diverso materiale, ecc.) cocretamente realizzabili senza particolari difficoltà né costi eccessivi e sproporzionati alla categoria del veicolo, quand’anche il produttore avesse indicato nel libretto di istruzioni del veicolo l’avvertenza di cui sopra, difficilmente avrebbe potuto, per ciò solo, andare esente da responsabilità atteso che, nel caso specifico: “il rischio di incendio avrebbe potuto essere evitato con una
diversa scelta progettuale non difficile e non costosa”. Per tale ragione
“l'avvertenza non sarebbe stata una valida alternativa a quella diversa
scelta progettuale, altrimenti essa si sarebbe tramutata nella sostanza in una (invalida) clausola di esonero della responsabilità da un rischio (collisione e conseguente incendio) prevedibile ed evitabile con la diversa e semplice scelta progettuale. Tutt'al più l'avvertenza avrebbe potuto riguardare (ma solo sotto un profilo di concorso di colpa del conducente) il caso di velocità superiore a quella massima indicata dal fabbricante”117.
Sembra così confermato, anche in sede giurisprudenziale, quell’approccio giuseconomico secondo il quale la apposizione di avvertenze circa i rischi derivanti da un uso prevedibile del prodotto, anche se riconducibile ad imprudenza del consumatore, non valgono ad esonerare il produttore da responsabilità tutte le volte in cui quei rischi possono essere neutralizzati o, comunque, diminuiti da opportune e ragionevoli misure di sicurezza di facile realizzazione. Tale principio appare, ora, chiaramente desumibile dall’art. 104, comma 2, Cod. Cons. (v. CAP. III), ai sensi del quale il produttore deve fornire tutte le informazioni utili alla valutazione e prevenzione dei rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto ed alle modalità per prevenire tali rischi, fermo
modalità di posizionamento e ancoraggio del serbatoio al veicolo che, in caso di collisione anche non importante, possono deteminare l'incendio”;
117 CARNEVALI, Il difetto di progettazione negli autoveicoli, in Resp. Civ. e Prev., 2011,
– CAPITOLO II –
restando che: “la presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal
rispetto degli altri obblighi previsti”, ossia dall’obbligo di “immettere sul mercato solo prodotti sicuri” (art. 104, comma 1, Cod. Cons.).
4.4. Il danneggiato tra autoresponsabilità e paternalismo: la