1 I L RUOLO ( ED I LIMITI ) DELLA INFORMAZIONE NELLA DISCIPLINA SULLA RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE
1.2. La dimensione temporale dell'informazione.
Una seconda critica alla nozione di difetto di cui alla disciplina della responsabilità del produttore, concerne la sua dimensione temporale.
Sia la Direttiva, che le legislazioni nazionali di riferimento, indicano quale limite temporale ai fini della valutazione della difettosità del prodotto, il momento della sua immissione in commercio, nel senso che è riferita a tale momento la definizione dei rischi rilevanti e delle misure di precauzione adottabili.
Con la previsione, poi, pressoché generalizzata in tutti gli Stati membri, dell’esimente dei “rischi di sviluppo”14, tale limitazione temporale viene definitivamente cristallizzata, consegnando così alla indifferenza ed all'irrilevanza l'eventuale acquisizione di nuove informazioni, anche laddove suscettibili di condurre ad una diversa valutazione.
Potrebbe, infatti, accadere che la scoperta di nuovi effetti legati all’utilizzo del prodotto, lo renda, di fatto, altamente pericoloso e, comunque, insicuro per determinati o tutti i soggetti destinatari (si pensi, ad esempio, alla scoperta della nocività di un determinato allergene da sempre presente nella formula di un prodotto cosmetico, quale una tintura per capelli)15. Tale circostanza – ossia la “sopravvenuta difettosità” del prodotto
14 L'art. 6, lett e) d.P.R. 224/88 (ora art. 118, lett e, Cod. Cons.) esclude la responsabilità
del produttore “se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il
produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso”. Questo non significa che in ipotesi di “difettosità
sopravvenuta” i danni causati dal prodotto restino in capo agli utenti, significa solamente che per tali danni il produttore non risponde in forza del criterio oggettivo di imputazione della responsabilità. Ai fini del risarcimento di tale danni soccorre il richiamo dell'art. 15 d.P.R. 224/88 (ora art. 127 Cod. Cons.) in ordine alla applicabilità delle norme ordinarie del codice civile sulla responsabilità civile (artt. 2043 o 2050 a seconda dei casi);
15Più di rado accadrà che si assista ad un decremento dei benefici essendosi scoperto che
alcune qualità del prodotto non generano i benefici previsti. Ancora più rara è la possibilità che vengano scoperti successivamente benefici sconosciuti al momento dell’immissione del prodotto sul mercato, rilevanti ai fini della difettosità del prodotto.
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- viene resa del tutto insignificante dalla cesura temporale della immissione del prodotto sul mercato.
In realtà, nel progetto della Commissione legislativa, era stato opportunamente aggiunto, dopo la ricezione del principio enunciato dalla Direttiva sul rischio di sviluppo, un secondo comma del seguente tenore: “Tuttavia se il produttore, dopo la messa in circolazione del prodotto,
abbia conosciuto o avrebbe dovuto conoscere la sua pericolosità, è responsabile secondo le norme del codice civile se omette di adottare le misure idonee ad evitare il danno, quali l'informazione del pubblico, l'offerta del richiamo per revisione o l'offerta del ritiro del prodotto”. Ma
tale comma è stato, tuttavia, eliminato dal testo definitivo del d.P.R. 224/8816.
Eppure, anche volendo mantenere l’esimente dei rischi di sviluppo, sembra, comunque, “possibile, adottando una definizione dinamica di
difetto, modificare la valutazione di difettosità di un prodotto nel corso del tempo senza rendere responsabile il produttore per rischi inconoscibili al momento della immissione del prodotto sul mercato”17, ma valorizzando
l’incremento di informazioni derivanti dalla utilizzazione e dallo svolgimento di ricerche successive alla immissione del prodotto sul mercato, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti diversi dal produttore quali il distributore o il venditore al dettaglio.
Taluni autori, sollecitando una interpretazione sistematica della disciplina sulla responsabilità del produttore - anche alla luce della logica sottesa alla disciplina di matrice comunitaria sulla sicurezza generale dei
16 GHIDINI, sub art. 5, in La responsabilità per danno da prodotti difettosi, ALPA,
CARNEVALI, DI GIOVANNI, GHIDINI, RUFFOLO, VERARDI, Milano, 1990, pag. 62;
17 CAFAGGI, La nozione di difetto ed il ruolo dell'informazione. Per l'adozione di un modello dinamico-relazionale di difetto in una prospettiva di riforma, in Riv. Crit. Dir. Privato, 1995, 469;
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prodotti18 – evidenziano come sia “possibile immaginare una definizione
relazionale di difetto basata sulla configurazione di un rapporto dinamico tra produttore e consumatore in cui elemento centrale diventi l'incremento di informazioni circa la sicurezza o pericolosità del prodotto. Tale incremento viene generato da una pluralità di fonti tra cui il produttore ed i consumatori, oltre a soggetti esterni. Il flusso informativo diventa biunivoco e si muove dal produttore al consumatore ma anche in direzione opposta. In tale quadro assumono importanza centrale gli elementi intermedi della catena distributiva, sia ai fini della trasmissione dell'informazione che ai fini della raccolta della stessa. Il difetto viene ad assumere struttura dialogica. La pericolosità del prodotto non dipende più solo da scelte compiute dal produttore ma anche dalle modalità di interazione con il consumatore o con le diverse classi di consumatori”19.
La disciplina sulla sicurezza generale dei prodotti, originariamente introdotta con la Direttiva 92/95/CE - successivamente perfezionata e sostituita dalla Direttiva 01/95/CE – sembra, invero, poter “completare” la tutela lasciata, per così dire, “in sospeso” dalla disciplina sulla responsabilità del produttore, quantomeno nelle ipotesi di “difettosità sopravvenuta”. Sebbene, nella disciplina sulla sicurezza generale dei prodotti, non sia chiaramente definito l'elemento temporale concernente la definizione di pericolosità, il richiamo alla disciplina del ritiro del prodotto dal mercato, lascia intendere che la definizione di sicurezza riguardi sia la fase precedente all'immissione in commercio del prodotto, sia quella successiva, giustificandosi il ritiro – per definizione – solo in questa fase.
18 Per l’approfondimento della tematica: BELLISARIO, in Codice del Consumatore – Commentario, a cura di ALPA-ROSSI CARLEO, Napoli, 2005, 676; RUSCELLO, La direttiva
2001/95 sulla sicurezza generale dei prodotti. Dalla tutela del consumatore alla tutela della persona, in Vita Notarile, 2004, 139 ss;
19Trattasi delle conclusioni di CAFAGGI, La nozione di difetto ed il ruolo dell'informazione. Per l'adozione di un modello dinamico-relazionale di difetto in una prospettiva di riforma, in Riv. Crit. Dir. Privato, 1995, 479;
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La necessità di coordinare tali due discipline non deve, tuttavia, essere intesa nel senso di utilizzare la disciplina sulla sicurezza dei prodotti per colmare i vuoti normativi della disciplina sulla responsabilità del produttore nella fase successiva alla immissione sul mercato del prodotto: tale coordinamento, auspicato e necessario, dovrebbe condurre all'adozione di una diversa prospettiva nella considerazione, anche a livello comunitario e non solo interpetativo, della “difettosità”/“insicurezza” del prodotto, che si muova lungo tutto l'arco temporale della permanenza del prodotto sul mercato, superando, da un lato, la cesura temporale determinata dalla sua immissione in commercio, dall’altro rigidi automatismi innescati dal rispetto di “standard di sicurezza” predefiniti.
2. L'ESIGENZA DI UN APPROCCIO COORDINATO TRA LA