IL DIFETTO DI INFORMAZIONE
1. I L “ DIFETTO ” E LA SUA PROVA NELLE RIFLESSIONI DELLA CASSAZIONE
1.2. Il “caso Mentor”: la Cassazione riporta gli interpreti sul terreno della responsabilità oggettiva (Cass Civ, Sez III
ottobre 2007, n. 20985).
A soli sei mesi dalla decisione sul “caso Wella”, la Cassazione torna ad occuparsi della spinosa questione dell'onus probandi in materia di responsabilità del produttore, ma con risultati diametralmente opposti.
La pronuncia, nell'affrontare le più problematiche disposizioni oggi inserite nel Codice del Consumo, ne suggerisce una interpretazione sistematica, coerente all'originario disegno comunitario, ove “il
superamento del dogma della colpa si accompagnava ad un bilanciamento dei carichi probatori in grado di far fronte alla disparità di informazioni tra i soggetti coinvolti e di regolare l'equilibrio degli interessi in gioco, garantendo il corretto funzionamento dei traffici giuridici nei moderni sistemi di scambio37”.
Il caso che ha dato origine alla pronuncia della Cassazione ha come protagonista una paziente che, in seguito alla diagnosi di neoplasia, si sottopone all'asportazione chirurgica di un seno, con successivo impianto di una protesi mammaria. Trascorsi due anni dall'intervento, la paziente accusa la deformazione della zona interessata e, a seguito di visita medica, viene accertato che la protesi – consistente in un involucro contenente soluzione salina – si è svuotata, rilasciando la sostanza contenuta che si era diffusa nei tessuti circostanti. Per questi motivi, la signora subisce un ulteriore intervento chirurgico per rimuovere la protesi e praticare il drenaggio dei tessuti interessati, con conseguenti terapie post-chirurgiche.
Logica conseguenza, l'azione di risarcimento nei confronti tanto del fornitore quanto del produttore della protesi impiantatale (Mentor Italia
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S.p.A.) per chiedere il risarcimento dei danni subiti, materiali e psichici. Il produttore38 respingeva ogni addebito sulla base di un duplice ordine di ragioni: i) le istruzioni allegate al prodotto espressamente segnalavano la possibilità di un suo sgonfiamento, sicché l'utilizzatore, sebbene intermediato dall'operatore sanitario che aveva proceduto all'impianto, era consapevole del difetto e dell'eventuale pericolo derivante dall'uso del bene: doveva, pertanto, ritenersi applicabile il disposto di cui all'art. 122 Cod. Cons., in base al quale “il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato
sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente sottoposto”; ii) il difetto, in ogni caso, non esisteva al momento dell'immissione in commercio della protesi, e l'integrità dell'involucro contenente la soluzione salina al momento dell'impianto era dimostrata dalla scelta del chirurgo che aveva eseguito l'intervento chirurgico.
Mentre i Giudici di prime cure accolgono la domanda, pronunciando sentenza di condanna nei soli confronti del produttore39, la Corte d'Appello di Brescia, riformando la sentenza, nega la tutela risarcitoria, per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attrice: segnatamente, il giudice di secondo grado ritiene che lo svuotamento della protesi a due anni
37 DI PALMA, Responsabilità da prodotto difettoso ed onere della prova: la Cassazione riporta gli interpreti sul sentiero della strictr liability, in Corr. Giur., 6/08, 813;
38 Quest'ultimo, in un'ottica difensiva chiama in causa l'ospedale, presso il quale era stato
effettuato l'intervento, nonché il medico chirurgo che materialmente aveva eseguito l'impianto, adducendo l'inosservanza da parte loro delle istruzioni e delle raccomandazioni regolarmente indicate per la corretta esecuzione dell'operazione: di conseguenza, solo a tali soggetti doveva eventualmente essere ascritta la responsabilità per i danni, atteso che il dispositivo medico era stata immesso in commercio privo di difetti;
39 Come sottolineato dalla pronuncia del Tribunale di Mantova, il fatto che il produttore
non garantisse una durata prolungata non valeva ad escludere la sua responsabilità laddove la “tenuta” della protesi fosse stata così ridotta nel tempo da risultare al di sotto delle previsioni, anche le più pessimistiche, di un paziente che si sottoponga ad un'intervento di impianto;
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di distanza dall'impianto non sia sufficiente a dimostrare l'esistenza del difetto al momento della messa in circolazione del prodotto40.
Il ragionamento non convince la Cassazione che, accogliendo il ricorso con rinvio al giudice di secondo grado, chiarisce la dibattuta questione relativa alla ripartizione dell'onere probatorio, così come delineata dall'art. 120 Cod. Cons., individuando con chiarezza gli elementi presuntivi che consentono al danneggiato di raggiungere la prova della difettosità del prodotto.
L'iter logico argomentativo seguito dai giudici di legittimità è sintetizzabile nei seguenti passaggi: a) il danneggiato non è tenuto a provare il vizio intrinseco di fabbricazione e/o progettazione, ma più semplicemente la difettosità del prodotto ai sensi dell'art. 117 Cod. Cons., ossia che il prodotto non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, in relazione alle circostanze tra cui le istruzioni con cui il prodotto è messo in circolazione e l'uso al quale potrà essere ragionevolmente destinato; b) la prova del difetto del bene potrà – e dovrà – ritenersi raggiunta tutte le volte in cui il risultato dell'uso del bene risulti anomalo rispetto alle comuni aspettative (il che significa, in altri termini, che l'accertamento della difettosità, nel senso della insicurezza, può dirsi raggiunto quando il danneggiato provi che il danno è occorso in occasione di un uso normale del prodotto o, il che è lo stesso, che il pregiudizio non sia ascrivibile ad un uso eccentrico o imprevedibile del prodotto da parte dell'utente)41; c) il danneggiato non può invocare il risarcimento del danno per difetti che non sussistevano al momento della messa in circolazione del prodotto, ma la prova di tale insussistenza non spetta al danneggiato, bensì al produttore; d)
40 PALMIERI, Osservazioni a Cass., 20985/2007, in Foro it., 2008, I, 144;
41 CAFAGGI, La responsabilità dell'impresa per prodotti difettosi, in Trattato di diritto privato europeo, LIPARI (a cura di), Padova, 2003; BITETTO-PARDOLESI, Risultato
anomalo e avvertenza generica: il difetto nelle pieghe del prodotto, in Danno e resp.,
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la mera menzione, nelle istruzioni allegate al prodotto, del possibile verificarsi dei rischi connessi al suo utilizzo, se può scongiurare il profilarsi di un eventuale information defect42 (v. infra), non esclude in alcun modo la responsabilità del produttore nei confronti del consumatore inconsapevole dell'esistenza di un vizio di fabbricazione dovuto ad un insufficiente esercizio dei controlli e/o delle ispezioni di qualità normalmente assicurati all'interno dei processi produttivi43.
Seguendo tale percorso argomentativo, la Cassazione ha ritenuto che, nel caso di specie, il verificarsi di un danno innegabilmente riconducibile al normale utilizzo della protesi impiantata, dalla quale era legittimo attendersi una durata ben maggiore di due anni - a prescindere da qualsivoglia prospettazione del rischio - fosse sufficiente a legittimare il procedimento presuntivo sfociante nella dimostrazione indiretta del difetto del prodotto, spostando, così, sul produttore l'onere di dimostrare che il difetto non sussisteva al momento della messa in circolazione, ossia in un periodo in cui il prodotto era ancora nella sua sfera di controllo44. La prova liberatoria, tuttavia, non potrà considerarsi adempiuta laddove il produttore si limiti a contestare le prove fornite dal consumatore danneggiato, senza allegare una spiegazione alternativa e ragionevole della verificazione del danno.
E' la stessa Corte di Cassazione, poi, a rilevare come l'interpretazione data sia “l'unica interpretazione logicamente possibile e coerente con la
ratio del D.P.R. in esame (chiaramente volta ad assicurare una maggiore tutela del danneggiato)”.
42 Per difetto di informazione s'intende un'avvertenza per un uso corretto del prodotto da
parte del consumatore che non garantisca un'adeguata conoscenza in relazione alle modalità di utilizzazione del prodotto stesso: Trib. Vercelli, 7 aprile 2003, in Danno e
resp., 2003, 1002, con nota di PONZANELLI, Responsabilità oggettiva del produttore e
difetto di informazione”;
43 BITETTO, PARDOLESI, Risultato anomalo e avvertenza generica: il difetto nelle pieghe del prodotto, in Danno e resp., 3/2008, 292;
44 DI PALMA, Responsabilità da prodotto difettoso ed onere della prova: la Cassazione riporta gli interpreti sul sentiero della strictr liability, in Corr. Giur., 6/08, 815;
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