IL DIFETTO DI INFORMAZIONE
3. I L DIFETTO DI INFORMAZIONE E LE RIPERCUSSIONI SUL REGIME DI RESPONSABILITÀ GRAVANTE SUL PRODUTTORE.
3.1. Il “ duty to warm” e la natura della reponsabilità del produttore.
Il riconoscimento giudiziale, nelle cause di responsabilità del produttore, dei c.d. difetti cognitivi o information defects, rende evidente come esista, in capo al produttore, un dovere di informazione, in considerazione del fatto che maggiore è l’informazione del consumatore, maggiore è la sicurezza del prodotto78. Strettamente legato a tale tematica, è, da sempre, il problema di quale e quanta conoscenza necessiti il consumatore per poter svolgere un’adeguata attività di prevenzione79 e,
76 Si legge nella sentenza che: “Tale assoluta mancanza di indicazioni , oltre ad integrare il presupposto della difettosità del prodotto, consente anche di affermare l'infondatezza delle allegazioni della convenuta in ordine alla mancata vigilanza sul minore da parte dei genitori. Ed infatti, in assenza di specifiche indicazioni sul punto, appare irrilevante la dedotta condotta omissiva dei genitori di adoperare una specifica cautela nel consegnare il giocattolo, o di esercitare una specifica attività di sorveglianza”.
77 Anche tale decisione risarcisce il danno morale, con una motivazione che risente
dell'evoluzione giurisprudenziale nel frattempo intervenuta: “secondo il più recente
orientamento della Corte costituzionale n. 233 dell'11 luglio 2003, non è più necessaria, ai fini del riconoscimento del danno morale, la ricorrenza di una concreta fattispecie di reato nei suoi elementi soggettivi ed oggettivi, onde tale componente di danno è risarcibile anche nell'ipotesi in cui in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge. Da ciò deriva la risarcibilità del danno morale anche nell'ipotesi in cui in conseguenza dell'accertata responsabilità del produttore ai sensi del d.P.R. 224 del 1988, siano derivate al danneggiato lesioni personali, indipendentemente dall'accertamento della colpevolezza dell'agente”.
78 DI DONNA, Difetto di informazioni e vizio di fabbricazione quali cause di responsabilità del produttore, in Nuova Giur. Civ. comm., 2008, II, 261;
79 Così PONZANELLI, Responsabilità oggettiva del produttore e difetto di informazione”,
in Danno e resp., 2003, 1005, che rileva come “non aiuta molto l’art. 3, punti 1 e 2 del d.
lgs. 115/95 il quale fissa l’obbligo del distributore di “fornire al consumatore le
informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei pericoli derivanti dall’uso normativo, o ragionevolmente prevedibile, del prodotto, se non sono immediatamente
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conseguentemente, quale e quanta “informazione” il produttore debba trasferire al consumatore onde permettergli di utilizzare in maniera ottimale tutte le qualità del prodotto.
Quanto alla natura della responsabilità del produttore per “difetto di informazione”, la dottrina appare divisa. Una parte è incline a ritenere che il difetto di informazione fondi una responsabilità del produttore di tipo soggettivo, in termini di colpa, e fornisca, altresì, un significativo termine di riferimento per valutare l’accettabilità del rischio da parte del consumatore allo scopo di escluderne o, comunque, ridimensionare il diritto al risarcimento del danno, secondo quanto previsto dall’art. 122 cod. cons80. Altra parte della dottrina ritiene, invece, inalterata la natura oggettiva della responsabilità del produttore, anche in presenza di un difetto di informazione, ferma restando la possibilità per quest’ultimo di dimostrare che il prodotto era oggettivamente idoneo ad offrire la legittima aspettativa di sicurezza, di cui all’art. 117 Cod. Cons.81
Per contro, dall’esame anche dei più recenti casi giurisprudenziali in tema di difetti di informazione, emerge una responsabilità del produttore, avente indubbia natura oggettiva, sebbene relativa82, ma sempre più spesso percettibili senza adeguate avvertenze”; CAFAGGI, La nozione di difetto ed il ruolo
dell'informazione. Per l'adozione di un modello dinamico-relazionale di difetto in una prospettiva di riforma, in Riv. Crit. Dir. Privato, 1995, 460;
80 MARTORANA, L'orditorio: una macchina che non offre la sicurezza che si possono legittimamente attendere le persone di non alta statura, in Resp. Civ. e prev., 1996, 386;
GHIDINI, art. 5 Prodotto difettoso, in ALPA –CARNEVALI – DI GIOVANNI – GHIDINI – RUFFOLO – VERARDI, La responsabilità per danno da prodotti difettosi, Giuffrè, 1990,
49;
81 PONZANELLI, Crollo di un letto a castello: responsabilità del produttore-progettista e del montatore, in Danno e resp., 3/1996, 384 che osserva come: “pur nella loro diversità, i difetti di progettazione, così come quelli di informazione, trovano ora il loro elemento unificante nella aspettativa di sicurezza che è stato reso criterio oggettivo proprio per evitare il soggettivismo proprio dei criteri elaborati dalle Corti nordamericane (ad esempio il consumer exèpectation test, ma anche il risk-utility test)”.
82“Con l’importante precisazione che non si tratta, però, di un criterio di imputazione assoluto, bensì relativo. In altri termini, il produttore responsabilie oggettivamente, convenuto in giudizio dal consumatore danneggiato (…) potrebbe dimostrare che il prodotto era oggettivamente idoneo ad offrire la prescrtta sicurezza, secondo i criteri
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intimamente collegata ad una valutazione del comportamento dell’impresa, in un’ottica di accertamento della diligenza83. Sembrerebbe configurarsi, peraltro, una sorta di colpa generica quando viene in rilievo il difetto di informazione (es. caffettiera e tuta sportiva) e specifica quando una legge di settore si occupa di approfondire gli standard di sicurezza esigibile (quale, per esempio, la normativa speciale sui cosmetici, sui dispositivi medici, sui giocattoli, ecc.).
Con riferimento, poi, a taluni di questi precedenti (Tribunale di Vercelli e Tribunale di Rimini), il riconoscimento della responsabilità del produttore sembrerebbe, altresì, giustificato dal mutamento (e/o comunque, diversità) del contegno tenuto dallo stesso che avrebbe comunicato solo tardivamente (nel caso della caffettiera) o, addirittura, contestualmente (nel caso di un diverso modello della stessa pistola-giocattolo) ciò che aveva trascurato di rendere noto con il prodotto incriminato. Tale mutamento del contegno informativo del produttore, lungi dal sanare ex post il difetto di informazione precedente, lo conferma. Sembra, pertanto, permanere la responsabilità, se non altro oggettiva, del produttore.
Persiste, tuttavia, implacabile un quesito: quand'anche fosse stata disponibile l'informazione mancante, tale messaggio sarebbe stato letto e rispettato dal consumatore? Probabilmente no: tanto più ove si consideri che, da un punto di vista statistico, anche in caso di completa ed esaustiva informazione, il livello dei danni non tende a ridursi a causa, probabilmente, sia della “congenita” disattenzione del consumatore alle avvertenze, sia della loro inidoneità, nella maggior parte dei casi, a
dell’uso, del tempo e del luogo indicati in modo non tassativo dall’art. 5”: la
precisazione è di PONZANELLI, Crollo di un letto a castello: responsabilità del produttore-progettista e del montatore, in Giur. Merito, 3/96, 384;
83 Ad esempio, nel caso della tintura per capelli (Cass. n. 6007/2007) la responsabilità del
produttore è stata eslcusa proprio perché il foglietto illustrativo allegato al prodotto contemplava l’astratta possibilità di verificazione di allergie e raccomandava di accertarne, prima dell’uso, la tollerabilità;
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veicolare un'efficace azione di prevenzione84. Tuttavia, qualora il danno si fosse verificato, pur in presenza dell’informazione mancante, l’esclusione della responsabilità del produttore non si porrebbe, forse, in contrasto con le regole generali di tutela del consumatore85?
A tale provocazione si potrebbe, allora, obiettare che se l’esigenza di tutela del consumatore è così forte in ragione della particolare categoria dei destinatari del prodotto, sarebbe indubbiamente più efficace imporre a livello normativo rigide prescrizioni di sicurezza del prodotto, magari rafforzate da sanzioni penali, invece di affidarsi all’effetto incentivante, nella ricerca di informazioni sui rischi dei prodotti immessi in commercio, derivante dalla scelta del sistema di responsabilità civile. Tale obiezione, tuttavia, non coglie nel segno atteso che, per quanto una normativa speciale di sicurezza possa essere analitica, difficilmente potrebbe contemplare ogni possibile rischio di danno86: del resto, anche in ipotesi di conformità del bene agli standars di sicurezza imposti da una normativa speciale, il bene
84 PONZANELLI, Responsabilità oggettiva del produttore e difetto di informazione, in Danno e resp., 10/2003, 1006, che osserva come: “L'esperienza nordamericana (che, come noto) è stata eletta da sempre a modello privilegiato di osservazione nel settore della responsabilità da prodotto) dimostra, tuttavia, che il livello di informazione non aiuta più di tanto. Ancorché il consumatore sia sempre avvertito ed in modo sempre più completo, dei rischi potenziali collegati all'uso del prodotto, non per questo il livello dei danni tende a ridursi. In altri termini: a) il consumatore non legge; b) legge poco o in maniera distratta; c) in ogni caso, le informazioni fornite non riescono a svolgere un'efficace azione di prevenzione”;
85 La provocazione è di PONZANELLI, Crollo di un letto a castello: responsabilità del produttore-progettista e del montatore; in Contratti, 1996, 374;
86 Così, per esempio, il D. Lgs. 27 settembre 1991, n. 313, di attuazioone della direttiva
88/378/Ce relativa al riavvicinamento delle legisalzioni degli Statui membri concernenti la sicurezza dei giocattoli a norma dell’art. 54 della l. 29 dicembre 1990, n. 482, all’art. 2, rubricato “condizioni di sicurezza”, con formula necessariamente ampia sancisce che “i
giocattoli devono essere fabbricati a regola d’arte in materia di sicurezza e possono essere immessi sul mercato solo se non compromettono la sicurezza e/o la salute degli utilizzatori o di altre persone, quando siano utilizzati conformemente alla loro destinazione, per una durata di impiego prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini”;
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potrebbe, comunque, presentare rischi e cagionare danni per i quali occorrerà, pur sempre, individuare un responsabile87.
4. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ DA INFORMATION DEFECTS DA