“ NORME TECNICHE ARMONIZZATE ”.
3.1. a) La valutazione di sicurezza nella normativa di settore.
L'assunto secondo il quale la normativa sulla sicurezza generale dei prodotti ha natura integrativa, non applicandosi – se non in modo residuale, per gli aspetti non disciplinati – a quei prodotti per i quali è prevista una specifica disciplina, impone di considerare separatamente - a livello di principi generali - ai fini della valutazione di sicurezza, le normative di settore concernenti specifiche categorie di prodotti, quali: materiale elettrico57, giocattoli58, macchine e componenti di sicurezza59, dispositivi medici60.
Come si è visto, secondo tali direttive, la valutazione di “sicurezza” dei prodotti viene delineata sulla base di due parametri alternativi: a) la conformità ai “requisiti essenziali di sicurezza” specificati in appositi Allegati (per lo più in termini di individuazione dei rischi da neutralizzare); b) e la “presunzione di conformità” ai suddetti requisiti per i prodotti fabbricati in conformità alle “norme tecniche armonizzate comunitarie”.
56 Cosi, CARNEVALI, Prevenzione e Risarcimento nelle direttive comunitarie sulla sicurezza dei prodotti, Resp. Civ. Prev., 2005, pag. 6;
57 Direttiva n. 73/23/CEE, recepita con l. n. 791/1977, per il cui esame si rinvia alla nota
22;
58 Direttiva n. 88/378/CEE, recepita con d. lgs. m. 313/1991, per il cui esame si rinvia alla
nota 22;
59le Direttive nn. 89/392/CEE, 91/368/CEE e 93/44/CE e 93/68/CE (recepite con d.p.r. n.
459/1996), per il cui esame si rinvia alla nota 22;
60Direttiva 93/42/CEE, recepita con D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46, successivamente
modificato dal D. Lgs. 25 gennaio 2010, n. 37 in “Attuazione della direttiva
2007/47/CEE, che modifica le direttive 90/385/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, 93/42/Ce concernente i dispositivi medici e 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato di biocidi”, per il cui esame si rinvia alla nota 22;
– CAPITOLO III –
Nel primo caso – conformità del prodotto ai “requisiti essenziali di sicurezza” specificati negli Allegati – le modalità teniche e gli accorgimenti di sicurezza per neutralizzare i rischi che le direttive si propongono di prevenire, sono lasciati alla discrezionalità del produttore. In altri termini, i principi generali di “sicurezza” indicati negli Allegati “indicano il
traguardo ma non il modo di arrivarvi”61. Pertanto, ove risulti che il
fabbricante abbia trascurato di neutralizzare uno dei rischi che le direttive miravano a prevenire, il prodotto non può essere considerato “sicuro” e, come tale, sarà anche “difettoso” ai sensi dell'art. 117 Cod. Cons. Diversamente, qualora, il fabbricante si sia adoperato per prevenire quel rischio di fatto concretizzatosi a danno di un utente o consumatore, nel giudizio da questi intentato, occorrerà accertare se il mezzo tecnico impiegato dal produttore per neutralizzare quel rischio fosse adeguato allo scopo. Un utile criterio di valutazione sarà il riferimento alle norme tecniche esistenti in materia.
Nel secondo caso, la valutazione di sicurezza è indubbiamente più agevole per il produttore, operando una “presunzione di conformità ai requisiti essenziali”, laddove questi, nella progettazione e costruzione del suo prodotto, si sia attenuto alle “norme armonizzate comunitarie”, le quali “non solo indicano il traguardo da raggiungere (la prevenzione di
determinati rischi), ma stabiliscono anche il mezzo tecnico idoneo” a
raggiungerlo, fornendo al produttore dei criteri operativi62.
61 L'espressione è di CARNEVALI, Prevenzione e Risarcimento nelle direttive comunitarie sulla sicurezza dei prodotti, Resp. Civ. Prev., 2005, pag. 13;
62 Sempre CARNEVALI, Prevenzione e Risarcimento nelle direttive comunitarie sulla sicurezza dei prodotti, Resp. Civ. Prev., 2005, pag. 14, il quale osserva come: “le norme tecniche vengono aggiornate periodicamente per tenere conto del progresso della scienza e della tecnica. Esse rappresentano, dunque, lo “stato dell’arte” in progress”,
precisando, altresì, che la presunzione opera nel caso di conformità alle “norme tecniche
esistenti al momento della immissione del prodotto sul mercato. Se successivamente a tale momento una qualche norma tecnica è stata aggiornata al fine di migliorare la sicurezza del prodotto, non per questo i prodotti già immessi sul mercato risulteranno non “sicuri” e quindi “difettosi”;
– CAPITOLO III –
In entrambi i casi, la “conformità ai requisti essenziali di sicurezza”63, così come la “conformità alle norme tecniche armonizzate”64, viene attestata dal produttore mediante l’apposizione sul prodotto del simbolo CE. Tuttavia la marcatura CE e la dichiarazione CE di conformità, in quanto provenienti dalla parte interessata, non possono in alcun modo precludere, nell’eventuale giudizio intentato dal danneggiato, l’accertamento circa l’effettiva conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza o circa la completa osservanza delle norme tecniche65.
Al riguardo, valga ricordare il “caso della pistola giocattolo” deciso dal Tribunale di Rimini, 28 dicembre 200966 (diffusamente trattato al CAP. II, § 3.c), che, nel riconoscere la responsabiltà del produttore per “difetto di informazione” (v. infra, § 3.1.b), ha ritenuto del tutto irrilevante l'asserita conformità della confezione alle previsioni comunitarie e nazionali
63 Sia la direttiva relativa alle macchine (art. 2, d.p.r. n. 459/1996), sia quella sul materiale
elettico 72/23/CEE così come modificata con direttiva 93/68/CEE, stabiliscono che compete al fabbricante, prima di immettere il prodotto in commercio (artt. 6, 7, 8 l. n. 791/77), munire il prodotto della marcatura CE – unitamente, per le macchine, ad una apposita dichiarazione CE di conformità - che attesta la sua conformità “ai requisiti di sicurezza” indicati dalle direttive. La direttiva sui giocattoli stabilisce che, laddove non esistano norme armonizzate o dove le stesse non siano state integralmente osservate, i prodotti possono essere immessi sul mercato solo dopo avere ricevuto un attestato CE da parte di un organismo autorizzato in cui si certifica la conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell’allegato 1 della direttiva mdesima (art. 3, comma 3, d. lgs., 313/91);
64 La conformità alle norme tecniche armonizzate è attestata dal fabbricante con
l’apposizione del simbolo “CE” sul materiale elettrico (art. 6, l. n. 791/77), sul giocattolo (art. 4, d. lgs. 313/91) e sulla macchina, unitamente alla dichiarazione di conformità (art. 2, comma 1, d.p.r. 459/96);
65 Il problema si è posto con riferimento alla Direttiva sui giocattoli, ai sensi della quale la
conformità ai requisiti essenziali indicato negli Allegati deve essere certificata da un organismo indipendente autorizzato dal Ministero dell’industria. Anche in tal caso è stato osservato che “sebbene la certificazione provenga da un organismo indipendente (…)
sembra eccessivo ritenere che una siffatta certificazione – rilasciata sulla base della documentazione tecnica fornita dal fabbricante insieme ad un modello del prodotto da certificare – possa costituire prova legale della conformità ai requisiti di sicurezza e precludere ogni ulteriore indagine tecnica sul concreto prodotto che ha causato il danno, quantomeno al fine di verificare la conformità di esso al modello certificato dall’organismo autorizzato”;
– CAPITOLO III –
comprovate dalla marcatura CE apposta sul prodotto, osservando come: “Tale marcatura non costituisce, infatti, presunzione di non pericolosità,
ma costituisce una mera attestazione da parte del fabbricante, che attesta sotto la propria responsabilità che il giocattolo è stato fabbricato in conformità alle norme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 D. Lgs. 313/91” 67.
3.1.b) La rilevanza dell’ “informazione” nella legislazione di