21 dicembre 2011, C-495/10 (Centre hospitalier universitaire de
Besancon c. T.D., Caisse primaire d’assurance maladie du Jura).
Un ulteriore tassello interpretativo in ordine alla Direttiva comunitaria sulla responsabilità del produttore si rinviene, da ultimo, nella recente pronuncia della Corte di Giustizia (Grande Sezione, 21 dicembre 2011, C-495/10 (Centre hospitalier universitaire de Besancon c. T.D.,
Caisse primaire d’assurance maladie du Jura)35.
un’armonizzazione globale delle norme sul traffico aereo all’interno della Comunità”
(par. 68);
33 Così ARBOUR, Armonizzazione del diritto e prodotti difettosi, in Danno e Responsabilità, 2/2010, pag. 136.
34 Si ricordano, al riguardo: GALGANO, Responsabilità del produttore, in Contratto e impresa, 1986, 1012; BUSNELLI e PONZANELLI, La responsabilità del produttore tra legge speciale e cod. civ., in Danno da prodotti, a cura di PATTI, Padova, 1990, 27-28.
35 In Danno e responsabilità, 10/2012, pag. 957 con nota di FRATA, Il danno da prodotto difettoso nelle prestazioni sanitarie: la Corte di Giustizia e l’armonizzazione “totale”;
– CAPITOLO I –
Chiamata, ancora una volta, a pronunciarsi sull’ambito applicativo del testo comunitario, la Corte ne ha escluso una interpretazione estensiva tale da ricomprendervi la responsabilità della struttura sanitaria utilizzatrice del prodotto difettoso, sulla base di un percorso argomentativo che conferma l’avvio di quella nuova stagione interpretativa della Corte di Giustizia in tema di danno da prodotti difettosi – inaugurato con la citata pronuncia Leroy Somer (§ 1.2) – avente come obiettivo “la determinazione
progressiva dei confini del campo magnetico entro cui opera la forza attrattiva del testo comunitario impedendogli tuttavia di fagocitare ogni componente della r.c. prodotti”36.
La vicenda approdata all’esame della Corte traeva origine dall’azione risarcitoria intentata da un giovane paziente nei confronti della struttura ospedaliera presso la quale era stato ricoverato, per le gravi ustioni riportate nel corso di un intervento chirurgico a causa di un difetto di termoregolazione di un materasso riscaldante. Il danneggiato, lungi dal far valere la responsabilità del produttore del materasso difettoso, si limitava a chiedere il risarcimento dei danni alla struttura ospedaliera che veniva condannata dal Giudice francese al risarcimento, in forza del regime di responsabilità extracontrattuale che disciplina l’attività delle strutture sanitarie pubbliche nei confronti dei pazienti. Secondo un principio elaborato dalla giurisprudenza francese, le strutture ospedaliere rispondono dei danni subiti dai pazienti a causa del malfunzionamento di un apparecchio o di un prodotto utilizzato ai fini di cura, anche ove non sussista l’elemento soggettivo della colpa.
Impugnata la sentenza d’appello, che confermava quella di primo grado, il Conseil d’etat sottoponeva alla Corte di Giustizia una duplice questione pregiudiziale; i) se la responsabilità del prestatore di servizi
36 ARBOUR, Armonizzazione del diritto e prodotti difettosi, in Danno e Responsabilità,
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sanitari, per i danni cagionati da un prodotto difettoso dallo stesso utilizzato, rientrasse nell’ambito applicativo della direttiva; ii) se la disciplina nazionale francese in materia di responsabilità oggettiva delle strutture ospedaliere potesse coesistere con la disciplina comunitaria in materia di responsabilità da prodotto difettoso.
I giudici del Lussemburgo, così chiamati a pronunciarsi nuovamente in ordine all’ambito applicativo della Direttiva, non perdono l’occasione per ribadire l’orientamento già espresso nel caso Leroy Somer, rilevando come la direttiva persegua l’obiettivo di una “armonizzazione totale” delle normative degli Stati membri in tema di responsabilità del produttore per danni da prodotti difettosi, limitatamente agli specifici profili dalla stessa disciplinati, con esclusione di quegli aspetti non presi in considerazione dalla normativa comunitaria.
Una volta escluso che nella cerchia dei soggetti potenzialmente responsabili per i danni cagionati da un prodotto difettoso possa essere annoverata la struttura ospedaliera, mera utilizzatrice del prodotto nell’ambito della prestazione di cure37, la Corte giunge ad ammettere la compatibilità della soluzione adottata dalla giurisprudenza francese, che prevede la responsabilità oggettiva del prestatore di servizi per i danni cagionati da un prodotto difettoso dallo stesso utilizzato, in quanto non rientrante tra gli aspetti disciplinati dalla Direttiva.
37 La Direttiva, quanto al profilo della legittimazione passiva, individua tassativamente i
soggetti che possono esser chiamati a rispondere dei danni derivanti dal prodotto difettoso: alla responsabilità, dell’effettivo produttore, affermata dall’art.1, si affianca quella di altri soggetti, coinvolti a vario titolo nella catena produttiva del bene, tra cui l’importatore ed il fornitore (sebbene in via sussidiaria). Tale elencazione deve ritenersi tassativa, oltre che rispondente ad una precisa ratio che verrebbe snaturata da un’estensione a soggetti diversi: il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità si giustifica, infatti, in base al ruolo svolto da tali soggetti. Ne consegue che l’ente ospedaliero, nella sua veste di mero utilizzatore, non ha in alcun modo partecipato a tale catena, né potrebbe essere qualificato come “fornitore” del prodotto ai sensi dell’art. 3, n. 3, non avendo fornito al paziente il bene destinato ad essere utilizzato da quest’ultimo;
– CAPITOLO I –
Ma la Corte va oltre, laddove osserva come la sussistenza di tale normativa nazionale, non solo non sia impedita, ma si ponga in linea di continuità con la stessa disciplina comunitaria in tema di responsabilità del produttore, in modo coerente al fine di armonizzazione dalla stessa perseguito.
Riconoscendo, dunque, che le aspirazioni di armonizzazione totale della Direttiva non possono condurre ad inglobare fattispecie da essa non contemplate, rileva come: “la responsabilità di un prestatore di servizi che
utilizzi, nell’ambito dell’erogazione di cure in ambiente ospedaliero, apparecchi o prodotti difettosi di cui non sia il produttore ai sensi delle disposizioni dell’art. 3 della direttiva 85/374/CEE, cagionando danni al destinatario della prestazione, non rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva. Quest’ultima non osta a che uno Stato membro istituisca un regime che preveda la responsabilità del prestatore per i danni così arrecati, anche in assenza di qualunque colpa imputabile al medesimo, purché sia fatta salva la facoltà per il danneggiato e per il prestatore di invocare la responsabilità del produttore in base alla citata direttiva, ove risultino soddisfatte le condizioni previste dalla medesima”.
2. L’ATTUAZIONE ITALIANA DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA