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La nozione di “messa in circolazione del prodotto”.

3. D ALLA D IRETTIVA AL C ODICE DEL C ONSUMO : TRA DIFFERENZE E CONTINUITÀ

3.2. La nozione di “messa in circolazione del prodotto”.

E’ stato osservato in dottrina come quella del produttore non sia tanto “una responsabilità per difetto di fabbricazione (o di progettazione)”

– o di informazione – quanto una responsabilità “per messa in circolazione di un prodotto difettoso”61, dal momento che l’art. 118 Cod. Cons., tra le

cause di esclusione della responsabilità, annovera, tra le altre, la mancata messa in circolazione del prodotto (lett. a); l’inesistenza del difetto al momento della messa in circolazione (lett. b); la mancata finalità onerosa o professionale (lett. c).

La mancanza, nel testo della Direttiva, di una definizione di tale presupposto oggettivo della responsabilità, ha indotto l’Italia a chiarire la nozione di “messa in circolazione”: al riguardo, l’art. 11962 parlando di “consegna” del prodotto all’acquirente, all’utilizzatore o ad un loro ausiliario, ovvero al vettore o spedizioniere, fa coincidere la “messa in circolazione” con l’immissione volontaria del prodotto sul mercato dei destinatari finali (consumatori), al termine, dunque, del processo distributivo. In tutti gli altri casi, varrà la disciplina generale sulla responsabilità civile.

Sennonché, la definizione di “messa in circolazione” scelta dall’Italia rischia di essere smentita a livello europeo. Sebbene la Corte di Giustizia, nella sentenza 10 maggio 2001, causa C-203/99 (Veedfald c. Arhus

61 CABELLA PISU, Ombre e luci nella responsabilità del produttore, in Contratto e impresa, 2008, 630;

62 Art. 119, riprendendo il contenuto dell’art. 7 D.P.R. 224/88 (laddove la direttiva

contiene un riferimento alla “messa in circolazione” solo all’art. 11), prevede che: “1. il

prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all'acquirente, all'utilizzatore o ad un ausiliario di questi anche in visione o in prova; 2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore (...)”.

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Amtskommune)63, avesse precisato che “un prodotto difettoso si considera

messo in circolazione ove utilizzato in occasione della prestazione concreta di un servizio medico consistente nel preparare un organo umano per il suo trapianto ed il danno causato a tale organo è conseguente a detta preparazione”64, in una più recente pronuncia65, la Corte individua la “messa in circolazione” riferendola al momento in cui il prodotto è uscito dal processo di fabbricazione, entrando nel circuito di commercializzazione attraverso la cessione dalla società produttrice ad una filiale di distribuzione: dunque, all’inizio, e non alla fine, del procedimento distributivo. Il caso riguardava la somministrazione di un vaccino antiemofiliaco ad un bambino che, a causa della difettosità di quest’ultimo, riportò gravi lesioni. Il vaccino era stato prodotto da una società francese che aveva inviato una prima fornitura di dosi di vaccino, tra cui quella somministrata al piccolo paziente, ad una società inglese dalla stessa controllata al 100% ed agente in qualità di distributore dei suoi prodotti nel Regno Unito, che, successivamente, vendeva parte di tale fornitura al Ministero della Salute del Regno Unito che effettuava direttamente la consegna all’ospedale designato e, dunque, allo studio medico presso il

63 In Responsabilità civile e previdenza, 2001, 837, con nota di BASTIANON; in Nuova Giur. Civ. commentata, 2002, I, 181, con nota di KLESTA DOSI; si trattava, nel caso deciso dalla Corte, di una ipotesi di trapianto di rene non riuscito, in quanto successivamente all’espianto dal donatore, il rene era stato preparato dalla struttura sanitaria per il trapianto, tramite irrorazione con un liquido di perfusione destinato a tale scopo, ma che, a causa di un suo difetto, aveva determinato l’ostruzione di una arteriola del rene rendendolo inutilizzabile all’impianto. In realtà, la decisione offre spunti di maggiore interesse nell’analisi di questioni diverse dal concetto di “messa in circolazione” che, nel caso di specie, non ha sollevato particolari questioni. La fattispecie, una volta inquadrata come ipotesi di responsabilità del produttore, ha posto un problema interpretativo quasi grottesco, in relazione alla applicabilità della corrispondente normativa: si trattava, infatti, di valutare se il tipo di danno in questione rientrasse nella categoria del danno da lesioni personali ovvero nel danno cagionato dal prodotto difettoso (il liquido di perfusione) a cose diverse da quelle difettose, ma destinate ad un uso privato (nella specie l’organo da trapiantare), in relazione alla persona che avrebbe dovuto ricevere l’organo;

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quale il bambino veniva vaccinato. Si trattava, allora, di stabilire se si fosse verificata la decadenza decennale – che decorre, appunto, dalla messa in circolazione – essendo trascorsi più di dieci anni dalla prima cessione del vaccino verificatosi da parte del produttore francese alla sua filiale distributiva nel Regno Unito. La Corte di Giustizia era, dunque, chiamata a valutare se la “messa in circolazione”, di cui all’art. 11 della Direttiva, intervenisse al momento della cessione del prodotto dalla società produttrice alla filiale, oppure al momento della cessione da quest’ultima ad un terzo. In merito ai rapporti tra la capogruppo produttrice e la sussidiaria distributrice, la Corte, a distanza di tre anni da quella prima pronuncia, non ha mancato di segnalare che “la disciplina in tema di prescrizione e

decadenza deve essere intereptata dalla giurisprudenza nazionale muovendo dal presupposto che, qualora il procedimento giudiziario sia stato avviato entro il termine nei confronti della società controllata al 100% dal produttore, il produttore stesso possa essere sostituito alla sua controllata ove si constati che l’immissione in circolazione del prodotto cui trattasi sia stata di fatto determinata da tale produttore”66.

La Corte ha, in tal modo, confermato come spetti al Giudice nazionale valutare se i concreti rapporti tra fabbricante e filiale, nel singolo caso, siano tali da far ritenere che il prodotto sia entrato in circolazione con la cessione alla filiale stessa.

65 Corte di Giustizia CE, 9 febbraio 2006, causa C – 127/04, in Obbl. e Contr., 2006, 5,

pag. 468, con nota di ROSSOLILLO (si veda anche nota 23);

66 BITETTO, Dal biscotto al pan carrè: il tortuoso percorso della responsabilità da prodotto, in Danno e Resp. 1/2012, pag. 82;

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