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Corsica Ferries c Corpo Piloti del Porto di Genova

DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

2. Corsica Ferries c Corpo Piloti del Porto di Genova

Nel caso oggetto di decisione dalla suddetta pronuncia viene posta la questione di una incompatibilità con la normativa comunitaria del sistema italiano di applicazione delle tariffe per il servizio di pilotaggio, basato sulla distinzione tra traffico marittimo internazionale e traffico di cabotaggio. Sulla base di tale sistema normativo le sole navi abilitate al cabotaggio tra porti nazionali, riservato ai sensi delle disposizioni vigenti solo alle navi battenti bandiera italiana, godono di tariffe agevolate.

Il Tribunale di Genova sottopone pertanto alla Corte di Giustizia89 le questioni sollevate nell’ambito della suddetta controversia fra la Corsica Ferries Italia srl ed il Corpo dei Piloti del Porto di Genova in merito al rimborso alla Corsica Ferries di una parte delle tariffe che essa ha versato per i servizi di pilotaggio nel porto di Genova.

Il servizio di pilotaggio, in via di principio facoltativo, viene reso obbligatorio con decreto del Presidente della Repubblica in quasi tutti i porti italiani, tra cui quello di Genova, e sono previste sanzioni penali per il comandante della nave che non osservi l’obbligo di avvalersi di tale servizio.

Le tariffe di pilotaggio (stabilite dalle Corporazioni) sono approvate dal Ministro della Marina Mercantile, sentite le associazioni interessate, e sono rese esecutive in ogni porto con decreto dell’autorità marittima. Nel porto di Genova vengono applicate varie riduzioni sulla tariffa di base, e precisamente una riduzione del 30% per le navi ammesse al cabotaggio marittimo, cioè ai trasporti tra due porti italiani, una riduzione del 50% per le navi di linea ammesse al cabotaggio marittimo e addette al traffico tra porti italiani con itinerario prestabilito e frequenza regolare, che effettuano almeno uno

89 Corte di Giustizia Corsica Ferries Italia Srl c. Corpo dei piloti del porto di Genova

scalo settimanale nel porto di Genova, ammesse al cabotaggio marittimo e che si avvalgono del servizio di pilotaggio per un determinato numero di volte al mese. All’epoca dei fatti solo le navi battenti bandiera italiana possono ottenere una licenza di cabotaggio marittimo. La Corsica Ferries, società di diritto italiano, fornisce, in quanto impresa di trasporto marittimo, un servizio di linea regolare tra il porto di Genova e vari porti della Corsica mediante due navi traghetto immatricolate in Panama e battenti bandiera di questo Stato. La società adisce il Tribunale di Genova al fine di ottenere il rimborso della differenza tra la tariffa base che essa ha versato e la tariffa ridotta in vigore per le navi ammesse al cabotaggio marittimo, ritenendosi vittima di una discriminazione in violazione delle norme del Trattato relative alla concorrenza e alla libera prestazione dei servizi.

Con la prima e terza questione il giudice a quo mira sostanzialmente a stabilire se il diritto comunitario osti all’applicazione, in uno Stato membro, per i servizi di pilotaggio identici, di tariffe diverse a seconda che l’ impresa che effettua i trasporti marittimi tra due Stati membri gestisca una nave ammessa o meno al cabotaggio marittimo, il quale è riservato alle navi battenti bandiera di detto Stato. La Corte rileva in primis che il principio di non discriminazione è stato attuato e reso concreto, nel settore della libera prestazione dei servizi, dall’art. 59 del Trattato. Per quanto riguarda la determinazione dei servizi ai quali si deve applicare detto articolo, è necessario constatare che un regime di tariffe differenziate per i servizi di pilotaggio pregiudica un’impresa di trasporto, quale la Corsica Ferries. Tali differenze tariffarie pregiudicano il vettore nella sua qualità di prestatore di servizi di trasporto marittimo, in quanto esse si ripercuotono sul costo di questi servizi e sono quindi tali da sfavorirlo rispetto ad un operatore economico che fruisca del regime tariffario preferenziale. Per valutare il regime tariffario di cui trattasi dinanzi al giudice nazionale riguardo alla libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo, occorre

esaminare in primo luogo in quale misura il principio di non discriminazione sancito dall’art. 59 del Trattato si applichi al settore dei trasporti marittimi e, in secondo luogo, se tale regime discrimini in base alla nazionalità.

Si rileva in primo luogo che l’art. 61 n. 1 del Trattato dispone che la libera circolazione dei servizi in materia di trasporti è regolata dalle disposizioni del titolo del Trattato relativo ai trasporti. La Corte ha affermato in precedenti pronunce che nel settore dei trasporti l’obiettivo fissato dall’art. 59 del Trattato, e consistente nella soppressione, durante il periodo transitorio, delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi, avrebbe dovuto essere raggiunto nell’ambito della politica comune.

Per quanto riguarda in particolare i trasporti marittimi, l’art. 84 n. 2 del Trattato dispone che il Consiglio potrà decidere se, in quale misura e con quale procedura potranno essere adottate opportune disposizioni per tale tipo di trasporto.

Il Consiglio ha quindi adottato il Regolamento n. 4055/86 che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e Paesi terzi, entrato in vigore il 1 gennaio 1987. Ai sensi dell’art. 1. n. 1 di detto Regolamento:

“La libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo fra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi è applicabile ai cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro diverso da quello destinatario dei servizi”. Dal testo del medesimo articolo risulta che esso si applica ratione materiae ai trasporti marittimi tra Stati membri del tipo di cui la controversia in esame.

Per quanto riguarda la sfera di applicazione ratione personae esso si applica ai cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro diverso da quello del destinatario dei servizi e non fa riferimento alcuno all’immatricolazione o alla bandiera delle navi gestite dall’impresa di trasporto. In merito alla valutazione se il regime

tariffario di cui si tratta innanzi al giudice nazionale sia conforme al Regolamento 4055/86, la Corte rileva che tale regime dispone un trattamento preferenziale per le navi ammesse al cabotaggio marittimo, cioè per le navi battenti bandiera nazionale. Secondo la Corte un regime del genere effettua una discriminazione indiretta tra gli operatori economici a causa della loro nazionalità, poiché le navi battenti bandiera di uno Stato sono gestite, in linea di massima, da operatori economici nazionali, mentre i vettori originari di altri Stati membri non gestiscono, in genere, navi immatricolate nel primo Stato. Sulla base di tali argomentazioni la Corte afferma che l’art. 1 n. 1 del Regolamento n. 4055/86 vieta ad uno Stato membro di applicare, per i servizi di pilotaggio identici, tariffe diverse a seconda che un’ impresa, anche se originaria di detto Stato, la quale fornisce servizi di trasporto marittimo tra questo Stato ed un altro Stato membro, gestisca una nave che è ammessa o meno al cabotaggio marittimo, il quale è riservato alle navi battenti bandiera di detto Stato.

Secondo la Corte, a torto la Corporazione ed il governo italiano tentano di giustificare la tariffazione diversa con motivi relativi alla sicurezza della navigazione, alla politica nazionale dei trasporti o alla tutela dell’ ambiente, in quanto una tariffazione discriminatoria come quella in causa non risulta necessaria per raggiungere tali obiettivi; tali finalità possono giustificare l’intervento della pubblica amministrazione nel settore dei trasporti, ma non tali tariffazioni discriminatorie.

La Corte ritiene pertanto che l’art. 1 n. 1 del Regolamento n. 4055/86, che attua il principio della libera prestazione dei servizi, in particolare il principio di non discriminazione nel settore dei trasporti marittimi tra Stati membri, osta all’applicazione in uno Stato membro, per i servizi di pilotaggio identici, di tariffe diverse a seconda che l’impresa che effettua trasporti marittimi tra due Stati membri gestisca una nave ammessa o meno al cabotaggio marittimo, il quale è riservato alle navi battenti bandiera di detto Stato.

Il giudice nazionale solleva inoltre la questione finalizzata a stabilire se gli artt. 90 n, 1 e 86 del Trattato vietino ad un‘autorità nazionale di consentire ad un‘impresa investita del diritto esclusivo di offrire servizi di pilotaggio obbligatorio in una parte sostanziale del mercato comune di applicare tariffe diverse alle imprese di trasporto marittimo a seconda che queste ultime effettuino trasporti tra Stati membri o tra porti situati nel territorio nazionale. La Corporazione è stata infatti investita dalla pubblica amministrazione del diritto esclusivo di effettuare i servizi di pilotaggio obbligatorio nel porto di Genova. Un’impresa che fruisce di un monopolio legale su una parte sostanziale del mercato comune può essere considerata un’impresa che occupa una posizione dominante ai sensi dell’ art. 86 del Trattato. Il mercato è quello dei servizi di pilotaggio nel porto di Genova e, tenuto conto del volume del traffico in tale porto e della rilevanza delle attività di importazione ed esportazione marittime dello Stato membro interessato, si deve ravvisare in questo mercato una parte sostanziale del mercato comune.

Il mero fatto di creare un‘ impresa dominante mediante l’ attribuzione di diritti esclusivi, ai sensi dell’art. 90 n. 1, non rappresenta di per sé un fatto incompatibile con l’art. 86 del Trattato.

Uno Stato membro trasgredisce i divieti posti dalle suddette due disposizioni qualora, approvando le tariffe stabilite dall’impresa, la induca a sfruttare la sua posizione dominante in modo abusivo applicando, tra l’altro, agli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, ai sensi dell’art. 86 del Trattato.

Le pratiche discriminatorie quali risultano nel caso in esame, poiché riguardano imprese che effettuano trasporti tra due Stati membri, possono essere pregiudizievoli al commercio tra gli Stati membri. La Corte ritiene pertanto che l’art. 90 n. 1 e l’art. 86 del Trattato vietano ad un‘autorità nazionale che approvi le tariffe stabilite da un’impresa investita del diritto esclusivo di offrire servizi di pilotaggio

obbligatorio su una parte sostanziale del mercato comune di indurla ad applicare tariffe diverse alle imprese di trasporto marittimo a seconda che queste ultime effettuino trasporti tra Stati membri o tra porti situati nel territorio nazionale, nella misura in cui ciò è pregiudizievole per il commercio tra gli Stati membri.

1. Corsica Ferries France s.as. e Gruppo Antichi