• Non ci sono risultati.

L’esclusione dei servizi nel settore della navigazione dalla Direttiva Bolkstein

LA POLITICA EUROPEA IN MATERIA DI PORT

2. L’esclusione dei servizi nel settore della navigazione dalla Direttiva Bolkstein

Nel dicembre 2006 è stata emanata la c.d. Direttiva Bolkstein,38 Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno,la quale è diretta ad istituire un quadro giuridico generale volto a garantire la libera circolazione dei servizi nel mercato unico, eliminando ostacoli “alla libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri“(considerando n.5). Lo scopo della direttiva è di contribuire a realizzare il notevole potenziale del settore dei servizi europeo a livello di crescita economica e di creazione di posti di lavoro, incentivando e favorendo lo sviluppo di un mercato interno dei servizi realmente ed effettivamente integrato. Per tale motivo la Direttiva servizi costituisce un elemento centrale della strategia di Lisbona rinnovata per la crescita e l’occupazione.39

In questa prospettiva il legislatore comunitario ha inteso disciplinare anche le autorizzazioni il cui numero sia limitato “per via della scarsità delle risorse naturali “ (62 punto considerando).

Le linee di intervento della direttiva sono dirette a garantire:

38 Direttiva Bolkstein del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel

mercato interno n. 06/123/CE del 12 dicembre 2006

39

Comunicazione della Commissione “ Lavorare insieme per la crescita e l’occupazione –il rilancio della Strategia di Lisbona “ COM (2005) 24 del 02.02.2005 in GUCE del 27 dicembre 2006 n. 376

- il principio di concorsualità tra gli aspiranti all’utilizzazione economica delle risorse; principio cui fanno da corollario i principi di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza;

- l’adeguatezza e la proporzionalità della durata dell’autorizzazione rispetto alla necessità di garantire la remunerazione degli investimenti compiuti dal prestatore, principio cui fanno da corollario il divieto di rinnovo automatico e l’esclusione di ragioni di preferenza a favore del prestatore uscente.40A questi fini la Direttiva servizi dispone all’art. 12 “Selezione tra diversi candidati”:

1) qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un‘adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento;

2) Nei casi di cui al par.1 l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari

40 Si legge al 62 considerando della Direttiva 06/123/Ce: “Nel caso in cui il numero

di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, è opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali , al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza , la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. Tale procedura dovrebbe offrire garanzie di trasparenza e di imparzialità e l’autorizzazione così rilasciata non dovrebbe avere una durata eccessiva, non dovrebbe poter essere rinnovata automaticamente o conferire vantaggi al prestatore uscente. In particolare, la durata dell’autorizzazione concessa dovrebbe essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l’ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti. La presente disposizione non dovrebbe ostare a che gli stati membri limitino il numero di autorizzazioni per ragioni diverse dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche. Le autorizzazioni in questione dovrebbero comunque ottemperare alle altre disposizioni della presente direttiva relative ai regimi di autorizzazione. “

legami;

3) Fatti salvi il paragrafo 1 e gli artt. 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti e autonomi, della protezione dell’ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d’interesse generale conformi al diritto comunitario. Come regola di base la direttiva si applica a tutti i servizi non esplicitamente esclusi dalla stessa.

Vengono esclusi dal campo di applicazione una serie di servizi ma tali esclusioni sono opzionali nel senso che qualora lo desiderino, gli Stati membri possono applicare alcuni dei principi e delle modalità generali previste dalla direttiva, quali ad esempio gli “sportelli unici”, ad alcuni o tutti i servizi esclusi. Tra i servizi esclusi ai sensi dell’ art. 2 paragrafo 2, figurano i servizi non economici di interesse generale.

La Direttiva, che per quanto riguarda il caso delle concessioni demaniali marittime ha comportato l’avvio da parte della Commissione nei confronti della Repubblica Italiana della procedura di infrazione comunitaria (n. 2008/4908) circa la disciplina che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni (art. 10 L 88/2010) e la preferenza accordata al concessionario uscente (art. 37 cod. nav.), non si applica inoltre, per esplicita esclusione, al mercato dei servizi portuali.

L’esclusione esplicita dei servizi portuali dalla Direttiva è stata accolta positivamente dall’European Sea Ports Organisation (ESPO) in quanto la proposta originaria stabiliva che i servizi di trasporto sarebbero ricaduti nell’ambito della direttiva fintantoché non fossero stati regolamentati da specifiche normative europee e tale previsione, a parere dell’Organizzazione, avrebbe comportato

l’assorbimento dei servizi portuali all’interno della direttiva servizi. Nonostante la Commissione Europea avesse sempre chiaramente manifestato l’intenzione di non intendere applicare la Direttiva ai servizi portuali, secondo l’ESPO l’adozione dell’emendamento rappresenta un elemento di certezza e chiarezza rispetto ad eventuali dubbi interpretativi.

3. Il Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo e del