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Naftiliaki Etaireia Thasou e Amalthea I Nasftiki Etaireia c Ministero Marina Mercantile Ellenico

DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

5. Naftiliaki Etaireia Thasou e Amalthea I Nasftiki Etaireia c Ministero Marina Mercantile Ellenico

Esaminiamo da ultimo una sentenza molto recente della Corte di Giustizia94in merito all’interpretazione del Regolamento n. 3577/92 con riferimento alla libera prestazione dei servizi nel settore del cabotaggio marittimo, l’imposizione degli obblighi di servizio pubblico e la concorrenza. La questione ha origine dalla controversia tra la compagnia marittima greca Naftiliaki Etaireia Thasou ed il Ministero della Marina Mercantile ellenico.

Il contesto normativo in cui si inquadra la controversia è il seguente.

Il Regolamento del Consiglio 7 dicembre 1992 n. 3577 concerne l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai

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Corte di Giustizia Naftiliaki Etaireia Thasou AE ( C-128/10), Amaltheia I Naftiki Etaireia ( C- 129/10) contro Ministero Marina Mercantile Ellenico; sentenza del 17 marzo 2011

trasporti marittimi all’interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo).

Il punto otto del “considerando“ prevede che l’attuazione di tale libertà dovrebbe essere graduale e non necessariamente applicata in modo uniforme per tutti i servizi, tenuto conto della natura di alcuni servizi specifici e dei notevoli sforzi che talune economie della Comunità, in cui si rilevano disparità di sviluppo, dovranno compiere.

L’art. 1 del Regolamento prevede che a decorrere dal 1 gennaio 1993 la libera prestazione di servizi di trasporto marittimo in uno Stato membro (cabotaggio marittimo) è applicabile agli armatori comunitari che impiegano navi che sono registrate in uno Stato membro e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l’ammissione al cabotaggio in detto Stato membro.

Ai sensi dell’art. 6 nn. 2 e 3 del Regolamento la Repubblica Ellenica beneficia dell’esenzione dall’applicazione del regolamento fino al 1 gennaio 2004.

Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento:

1) per “contratto di servizio pubblico” si intende un contratto concluso tra le autorità competenti di uno Stato membro e un armatore comunitario allo scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto sufficienti. In particolare il contratto di servizio pubblico può comprendere servizi di trasporto conformi a determinate norme di continuità, regolarità, capacità e qualità; servizi di trasporto complementari; servizi di trasporto a determinate tariffe e condizioni, in particolare per talune categorie di passeggeri o per taluni percorsi; adeguamento dei servizi alle reali esigenze;

2) per “obblighi di servizio pubblico” si intendono gli obblighi che l’armatore comunitario, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni;

3) Uno Stato membro può concludere contratti di servizio pubblico, o imporre obblighi di servizio pubblico come condizione per la fornitura di servizi di cabotaggio, alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole.

Per quanto riguarda il diritto nazionale ellenico, l’art. 1 della Legge 2932/2001 prevede la libertà della prestazione dei servizi di cabotaggio marittimo dalla data del 1 novembre 2002. La legge prevede inoltre che con decisione del Ministro possono essere imposti obblighi di servizio pubblico agli armatori che intendono mettere in servizio una nave su una o più linee e che tali obblighi sono imposti per soddisfare motivi di interesse pubblico. Tali oneri includono, senza creare discriminazioni, condizioni relative ai porti da servire, alla regolarità del servizio, alla continuità, alla frequenza e all’adeguamento dell’offerta dei servizi di trasporto, al nolo, e all’equipaggio delle navi.

La legge prevede che per attivare una linea determinata con una o più navi l’armatore deve presentare al Ministero una dichiarazione di attivazione e che quest’ultimo può, nella misura del necessario, modificare la dichiarazione per quanto riguarda i collegamenti assicurati adducendo motivi a sostegno che possono riguardare, tra l’altro, la sicurezza della nave o l’ordine del porto.

In data 30 gennaio 2006 la compagnia marittima greca Naftiliaki Etaireia Thasou presenta al Ministero dichiarazione di attivazione di servizio regolare per il periodo 1 novembre 2006- 31 ottobre 2007

riguardante le navi che assicurano il collegamento tra l’isola di Thasos, allegando tabella degli itinerari.

Il Ministero, su parere dell’organo preposto alla sua emissione, indica che gli arrivi e le partenze simultanei o quasi simultanei delle navi mettono a repentaglio la sicurezza della navigazione e che un’altra distribuzione oraria di tali arrivi e partenze consentirebbe di assicurare un miglior servizio pubblico, raccomandando pertanto modifiche dell’orario proposto.

Il Ministero, con cinque decisioni, adotta una serie di modifiche. La Compagnia marittima contesta tali modifiche unilaterali reputandole contrarie al Regolamento. Interviene a sostegno della Compagnia95l’Associazione rappresentativa delle compagnie marittime.

Il giudice del rinvio osserva in primis che le accettazioni delle dichiarazioni degli armatori da parte del Ministero costituiscono in diritto greco delle autorizzazioni amministrative, dirette a verificare che, in considerazione della situazione esistente in un porto determinato, i collegamenti dichiarati dall’ armatore possano essere effettuati in condizione che garantiscano la sicurezza della nave e il rispetto dell’ordine in tale porto, nonché a verificare l’assenza di ostacoli al momento dell’ingresso e ad imporre eventuali obblighi di servizio pubblico relativi, tra l’altro, alla frequenza dei collegamenti e, più in generale, ad un servizio sufficiente sulla linea di cui trattasi.

Il giudice del rinvio osserva inoltre che il sistema di previa autorizzazione introdotto dalla normativa nazionale riguarda, senza eccezioni, tutte le linee marittime in servizio tra le isole, senza che risulti che per adottare tale regolamentazione le autorità nazionali competenti abbiano constatato, per ciascuna di tali linee, il rischio di

una insufficienza dei servizi regolari di trasporto nel caso in cui la prestazione di essi fosse lasciata esclusivamente ai meccanismi di mercato.

Alla luce di tali considerazioni viene sospesa la decisione e si propone alla Corte la seguente questione pregiudiziale: “Se le disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 del Regolamento, interpretate in conformità al principio della libera prestazione dei servizi, consentano l’adozione di una normativa nazionale ai sensi della quale gli armatori possono effettuare servizi di cabotaggio marittimo soltanto previo rilascio di un‘autorizzazione amministrativa allorchè:

-tale regime di autorizzazione è volto a controllare se, in considerazione della situazione esistente in un determinato porto, i collegamenti marittimi dichiarati dall’armatore possano essere effettuati in condizioni di sicurezza della nave e di ordine del porto nonché a controllare l’idoneità della nave per la quale viene richiesta l’autorizzazione ad approdare agevolmente in un determinato porto all’orario dichiarato dall’armatore come momento preferibile per l’effettuazione di un determinato collegamento, senza tuttavia che siano predeterminati, con una norma giuridica, i criteri base ai quali tali questioni sono valutate dalla pubblica amministrazione, in particolare qualora vi siano più armatori interessati a un determinato scalo nello stesso momento e nello stesso porto;

-tale regime di autorizzazione costituisce contemporaneamente un mezzo per imporre obblighi di servizio pubblico.

Il 30 gennaio 2006 la compagnia Amaltheia I Naftiki Emporikis Naftilias presenta al Ministero dichiarazione di attivazione per il periodo 1 novembre- 31 ottobre 2007 riguardante la nave di sua proprietà che assicura il collegamento tra Arkitsa, situata sul continente e il villaggio di Adipsos, situato su un’isola, allegando a

tale dichiarazione gli orari di linea di cui trattasi. Nel mese di marzo 2006 le autorità portuali, dopo aver constatato che dagli orari presentati risultava che ogni giorno partivano contemporaneamente delle navi, segnalano che per motivi di sicurezza non potevano permettere la partenza contemporanea di più navi. In seguito alle dichiarazioni di altre compagnie marittime, nel mese di ottobre 2006 il Ministero adotta otto decisioni che prevedono la partenza simultanea della nave ricorrente.

La Compagnia impugna le decisioni dinanzi al giudice del rinvio affermando che il Ministero avrebbe dovuto modificare le dichiarazioni presentate dai suoi concorrenti al solo scopo di evitare che le navi partissero simultaneamente.

Il giudice del rinvio sottolinea che la Legge nazionale n. 2932/2001 prevede che nel caso in cui numerosi armatori chiedano l’accesso nel medesimo momento ad un porto con insufficiente capacità e non risulti possibile coordinare il loro arrivo attraverso un accordo comune, l’amministrazione dovrebbe lanciare una gara d’appalto per stabilire le priorità di attracco e ormeggio.

Alla luce di tali considerazioni si sospende la decisione e si propone alla Corte la seguente questione pregiudiziale.

“Se le disposizioni degli artt. 1, 2 del Regolamento, interpretate in conformità al principio della libera prestazione dei servizi, consentano l’adozione di una normativa nazionale ai sensi della quale gli armatori possono effettuare servizi di cabotaggio marittimo solo previo rilascio di un’autorizzazione amministrativa la quale viene concessa nell’ambito di un regime di autorizzazione volto a controllare tra l’altro, se, in considerazione della situazione esistente in un determinato porto, i collegamenti marittimi dichiarati dall’armatore possano essere effettuati in condizioni di sicurezza della nave e di ordine del porto nonché a controllare l’idoneità della nave per la quale viene richiesta l’autorizzazione ad approdare