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IL REGIME GIURIDICO DEI SERVIZI PORTUALI E DEL LAVORO PORTUALE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO

7. I sevizi tecnico-nautic

Dai servizi portuali vanno tenuti distinti i c.d. servizi tecnico-nautici ancillari alla navigazione (rimorchio, pilotaggio, ormeggio e battellaggio), ossia quei servizi che, in virtù dello stretto collegamento tra il loro svolgimento e l’osservanza di specifici obblighi di servizio pubblico, sono finalizzati a garantire la massima sicurezza dei porti e la prevenzione di eventi dannosi nel loro ambito senza soluzione di continuità temporale. Si tratta di servizi preordinati al soddisfacimento di esigenze di pubblico interesse, in primis quella di garantire la sicurezza della navigazione in spazi ristretti (zone portuali e adiacenti) ovvero in zone di mare caratterizzate da pericoli per la navigazione (canali o stretti), ove l’imbarcazione possa avere difficoltà nel transito o nel passaggio.

Si tratta quindi di servizi resi alla nave al momento dell’arrivo o della partenza dal porto e sono finalizzati a garantire che la nave si muova e

ormeggi in condizioni di assenza di pericoli in spazi portuali che, per la loro esiguità, comportano un concreto rischio di incidenti con potenziali danni all’ambiente , alle cose ed alle infrastrutture.

Tali attività richiedono da parte di coloro che le svolgono specifiche capacità e conoscenze tecniche, anche in ordine alle condizioni fisiche o geografiche dei luoghi in cui si deve svolgere il servizio e per tali ragioni devono essere prestate da soggetti attrezzati con mezzi nautici e professionalmente competenti, dei quali l’amministrazione marittima si avvale anche come ausiliari in caso di necessità e/o emergenza.

I servizi tecnico-nautici configurano tutte ipotesi di monopolio naturale giustificato dall’interesse pubblico a garantire la sicurezza dei porti e per tale motivo è forte la presenza della pubblica amministrazione, anche per quanto riguarda la determinazione delle tariffe.

La riforma del 1994 ha lasciato pressoché immutato l’impianto normativo che disciplina tali servizi, che sono dunque regolati dal Codice della navigazione e dal suo Regolamento attuativo.

I profili innovativi della riforma non hanno infatti esteso il loro raggio di azione ai servizi tecnico nautici, limitandosi l’intervento del legislatore ad un rinvio alla normativa esistente (art. 14 L. 84/94) e restando confermate in capo all’Autorità marittima le funzioni di polizia di sicurezza e le restanti funzioni amministrative (quali compiti di organizzazione, controllo e vigilanza dei servizi atti a garantire la sicurezza nei porti, tra cui i servizi ancillari alla navigazione). Tutte le attività che si svolgono all’interno del porto si caratterizzano per essere assoggettate ad un controllo e ad una regolamentazione.

Ai sensi dell’art. 17 cod.nav. all’Autorità Marittima sono attribuite tutte le competenze generali e residuali attinenti alla navigazione, ricomprendendovi anche la disciplina dei servizi ad essa ancillari. All’Autorità Marittima sono attribuiti , ex artt. 62 e 63 cod. nav., poteri di regolamentazione e vigilanza, secondo le disposizioni contenute nel regolamento, in ordine all’entrata e all’uscita delle navi, nonché al

movimento, all’ancoraggio e all’ormeggio delle medesime.

Inoltre è previsto un potere di intervento in caso di emergenza, con conseguente utilizzazione dei prestatori di servizi tecnico nautici in qualità di ausiliari dell’Autorità Marittima. A quest’ultima è inoltre rimessa la determinazione dei profili di tipo organizzativo dei servizi tecnico-nautici (ad esempio il compito di individuare i mezzi di cui devono dotarsi in ciascun porto i prestatori di servizi per lo svolgimento delle loro prestazioni, ex artt. 66 e 67 cod.nav.) così come il potere di provvedere per tutto quanto concerne la sicurezza e la polizia del porto o dell’approdo e delle relative adiacenze (art. 81 cod. nav.).

Tali potestà consentono all’Autorità Marittima di disciplinare compiutamente i servizi tecnico-nautici, gravando gli stessi soggetti erogatori di obblighi di servizio pubblico.

A livello locale l’esercizio delle suddette potestà avviene attraverso regolamenti ad hoc, in vigore in ogni porto, che disciplinano i vari profili organizzativi del servizio.

Nella generalità dei porti nazionali ai prestatori dei servizi tecnico- nautici sono imposti una serie di obblighi :

a) assicurare l’erogazione del servizio a ciclo continuo, quindi tale da coprire l’intero arco della giornata a chiunque ne faccia richiesta; b) dotarsi di personale e mezzi nautici in misura minima sufficiente a garantire il servizio, tenendo conto delle fasce orarie e/o dei periodi dell’ anno;

c) fornire ausilio e assistenza alla pubblica amministrazione marittima in caso di emergenze in porto o in rada, nonché altre prestazioni (quali la cooperazione al servizio antincendio), sotto la direzione dell’Autorità stessa;

d) prestare a ciclo continuo altri servizi di vigilanza, relativamente alle condizioni delle navi ormeggiate in porto al fine di garantire la sicurezza anche in caso di cambiamento delle condizioni meteo marine

o per qualsiasi altro evento straordinario riguardante le navi e gli impianti ad esse collegati;

e) prestare assistenza e soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo, nell’ambito degli spazi portuali e degli spazi marittimi adiacenti.

A fronte della normativa che disciplina la genericità dei servizi in questione, il Codice della navigazione ed il Regolamento prevedono per ciascuno di essi una regolamentazione specifica.

8. 1l servizio di pilotaggio

Il pilota, nella navigazione marittima ed interna, è una figura tecnica particolarmente pratica dei luoghi in prossimità dei porti e dei punti di approdo o di transito (stretti di mare, foci dei fiumi).

Tale figura, esterna al normale equipaggio, affianca temporaneamente il comandante della nave con la funzione esclusiva di dargli gli opportuni suggerimenti per il superamento delle difficoltà che, nei suddetti luoghi, possono rendere pericolosa la navigazione. L’esigenza fondamentale di rendere più sicura la navigazione ha indotto lo Stato a regolamentare con spiccata impronta pubblicistica il servizio di pilotaggio. La materia è attualmente disciplinata dal codice della navigazione (articoli 86/100) e dal regolamento per la navigazione marittima (articoli 98/ 137), innovato e modificato con il DPR n.896/1980 e DPR n.505/1987.

L’art.14 L.84/94, così come modificato dalla L.647/1996, dalla L.30/1998 e dalla L.186/2000, prevede che nei porti sede di Autorità portuale, la disciplina e l’organizzazione dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono stabiliti dall’Autorità marittima d’intesa con l’Autorità portuale. In difetto provvede il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il servizio di pilotaggio è affidato alle Corporazioni dei Piloti, istituite con decreto del Presidente della Repubblica. Nelle località ove manchi la corporazione, il servizio viene esercitato da marittimi abilitati al pilotaggio (art.96 cod. nav.). Il pilotaggio è normalmente facoltativo e, in tal caso, il comandante della nave può decidere di non avvalersene. Ove invece sia obbligatorio, con decreto del Presidente della Repubblica o provvedimento del direttore marittimo, il comandante ha l’obbligo di assumerlo, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (art.1170 cod. nav.). L’art. 86 cod. nav. statuisce che la corporazione dei piloti ha personalità giuridica, senza però specificare se detta personalità abbia carattere pubblico o privato. La dottrina e la giurisprudenza ritengono che si tratti di personalità giuridica pubblica, argomentando sia dalla valenza pubblicistica degli interessi perseguiti sia dal dato normativo che subordina l’accesso alla corporazione al superamento di un pubblico esame. La corporazione è stata istituita per lo svolgimento, a titolo originario e non in regime di concessione, di un servizio pubblico, sottoposto a controllo dello Stato. La natura pubblica della corporazione dei piloti è compatibile con il carattere commerciale dell’attività svolta e deve pertanto qualificarsi impresa commerciale, ausiliaria di quelle che esercitano attività di trasporto e rientrante nella previsione dell’art.2195 numero 5 c.c. La vigilanza delle Autorità marittime risulta molto penetrante.

Le tariffe del servizio sono approvate dal Ministero dei trasporti a seguito di un’istruttoria nazionale che coinvolge numerosi soggetti (Comando generale delle Capitanerie di porto, rappresentanza delle Autorità portuali - Assoporti – e rappresentanti dei soggetti erogatori dei servizi e dell’utenza portuale). Il numero dei piloti in ciascun porto è determinato in base alle esigenze locali; si accede alla professione, entrando a far parte della Corporazione, mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Dopo la nomina i piloti devono prestare una cauzione e, entro due anni, devono corrispondere il valore della loro quota dei beni della corporazione in comproprietà. Il rapporto che viene ad instaurarsi tra pilota e corporazione ha natura associativa e quindi non viene a qualificarsi né di pubblico impiego né di lavoro subordinato: i piloti costituiscono l’elemento personale della corporazione quale persona giuridica ed i battelli utilizzati per lo svolgimento del servizio, le cauzioni versate dai piloti ed i beni strumentali rappresentano l’elemento patrimoniale della corporazione. I battelli di pilotaggio devono essere di proprietà esclusiva dei piloti e solo in casi eccezionali e previa autorizzazione del comandante del porto, possono essere assunti in locazione. Il servizio di pilotaggio può essere reso obbligatorio in ogni singolo porto con DPR o per particolari esigenze dal Direttore Marittimo, ma anche nei porti ove è obbligatorio tale obbligo è escluso per le navi di minor tonnellaggio.

9 Il servizio di ormeggio e disormeggio

Il servizio di ormeggio-disormeggio delle navi è disciplinato in linea generale dal regolamento della navigazione marittima ed è sottoposto ad un penetrante controllo da parte dell’Autorità Marittima.

Gli ormeggiatori sono inquadrati professionalmente nel personale marittimo iscritto in appositi registri a cura del Comandante del porto (artt.113, 114 cod nav.).

L’accesso alla professione è riservato a soggetti in possesso di specifici requisiti professionali previsti dall’ art. 208 reg. nav. mar.

Vengono inoltre richiesti generali requisiti di idoneità fisica, onorabilità e residenza nel comune del porto e viene svolto da lavoratori che costituiscono il “gruppo ormeggiatori”.

Al pari del servizio di pilotaggio è demandata all’Autorità Marittima la possibilità di limitare il numero degli ormeggiatori operanti in relazione alle esigenze del traffico nonché l’obbligo di assicurare la regolarità del servizio stesso secondo le esigenze del porto e di costituire gli ormeggiatori in gruppo nel caso in cui un tale modello si renda opportuno per una più efficace organizzazione del servizio. Anche il numero degli ormeggiatori è determinato quindi in base alle esigenze locali ed i criteri ed i meccanismi di formazione delle tariffe sono stabiliti dal Ministero dei Trasporti a seguito di istruttoria nazionale. L’accesso alla professione avviene per concorso pubblico per il numero di posti di volta in volta individuati dall’Autorità Marittima.

L’autorità competente organizza il mercato del servizio secondo modelli monopolistici, in funzione dell’esigenza di offrire alla generalità degli utenti portuali un servizio idoneo e rispondente alle esigenze del traffico portuale nonché con caratteristiche tali da assolvere obblighi di servizio pubblico.

All’Autorità Marittima è inoltre attribuito il potere di determinare il numero e le caratteristiche dei mezzi nautici degli ormeggiatori (art. 209 e 210 reg. nav. Mar.). Gli ormeggiatori sono assoggettati a controllo, vigilanza e disciplina dell’Autorità Marittima d’intesa con l’Autorità portuale.