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La convivenza di collaborazione e contrasto di interessi si verifica non solo nella fase distributiva, ma anche in quella produttiva, come dimostra l’ampio ricorso, da parte delle grandi imprese industriali, a forme di decentramento produttivo.

I grandi produttori affidano cioè ad altre imprese, di regola medio-piccole, alcune fasi della lavorazione dei propri prodotti o la lavorazione di determinate componenti degli stessi o anche dell’intero prodotto, attraverso la stipula di contatti di regola inquadrabili nello schema dell’appalto o della somministrazione.

Tale fenomeno, denominato di subfornitura, si caratterizza per il fatto che il subfornitore di norma agisce secondo le direttive del committente, si avvale delle tecnologie di quest’ultimo ed è sovente assoggettato a controlli più o meno penetranti sulla qualità dei prodotti realizzati, venendosi così a trovare in una situazione di dipendenza tecnologica ed economica nei confronti del committente.

Tesi di dottorato di Marco Baldacci, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli nella sessione prevista per l’anno accademico 2013/2014. Liberamente riproducibile, in tutto o in parte, In tale contesto, l’esigenza di tutelare le imprese subfornitrici contro possibili abusi da parte dei committenti costituisce il fondamento e la costante della disciplina della subfornitura di cui alla l. 18 giugno 1998, n. 192169.

Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente.

Come si evince dalla stessa definizione normativa, vengono in rilievo due tipologie di subfornitura: quella di lavorazione, avente ad oggetto lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente, e quella di prodotto o servizi, destinati ad essere forniti all’impresa committente ovvero ad essere incorporati o comunque utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente170.

Il contratto si caratterizza, inoltre, per la marcata interdipendenza delle imprese coinvolte come dimostra la stessa legge laddove richiede una forma di dipendenza tecnologica del subfornitore rispetto al committente, che diviene requisito caratterizzante (ed essenziale) della disciplina in commento171.

La dottrina maggioritaria, peraltro, secondo un’interpretazione affine a quella proposta per il contratto di rete (qualificato quale contratto trans-tipico172) ritiene che tale intervento normativo non abbia tipizzato il contratto di subfornitura, essendo al contrario una tipologia concettuale all’interno della quale possono ricondursi una molteplicità di rapporti contrattuali ed economici e che, quindi, opera su di un livello “trasversale” rispetto ad una serie potenzialmente molteplice di tipi negoziali tipici, quali l’appalto, la somministrazione, la vendita, la compravendita, ecc., essendo rimesso quindi all’interprete il compito di

169 CAMPOBASSO, Manuale, cit., p. 425. La disciplina italiana del contratto di subfornitura segue la raccomandazione della Commissione CE data 12 maggio 1995, n. 95/198 con la quale la Comunità ha invitato gli Stati membri ad adottare i provvedimenti giuridici e pratici necessari per far rispettare i termini di pagamento contrattuali nelle transazioni commerciali e a rafforzare la trasparenza nei rapporti contrattuali al fine di difendere, in particolare, le piccole e medie imprese dinanzi ai sistematici ritardi dei committenti, garantendo così un corretto funzionamento del mercato ed il mantenimento della sua struttura concorrenziale (SUPPA,

Subfornitura (contratto di), in Enc. giur. Trecc., Roma, 2004, p. 1, dal quale sono tratte le maggior parte delle

riflessioni riportate in questo paragrafo.). Per ulteriori approfondimenti v. CUFFARO(a cura di), La subfornitura

nelle attività produttive, Napoli, 1998; ALPA-CLARIZIA (a cura di), La subfornitura. Commento alla legge 18

giugno 1998, n. 192, Milano, 1999; FRANCESCHELLI (a cura di), Subfornitura, Milano, 1999; BARTOLOTTI, I

contratti di subfornitura, Padova, 1999; PROSPERI, Il contratto di subfornitura e l’abuso di dipendenza

economica. Profili ricostruttivi e sistematici, Napoli, 2002; MUSSO, La subfornitura, in Scialoja-Branca (a cura di), Commentario del codice civile, Bologna-Roma, 2003.

170

In materia v. CUFFARO, Art. 1, in Legge 18 giugno 1998, n. 192 “Disciplina della subfornitura nelle

attività produttive”, in Lipari (a cura di), Nuove leggi civ., Padova, 2000, p. 23 e BORTOLOTTI, I contratti di subfornitura. La nuova legge sulla subfornitura nei rapporti interni ed internazionali, Padova, 1999, p. 68.

171DE NOVA, Introduzione, in De Nova (a cura di), La subfornitura. L. 18 giugno 1998, n. 192, Milano, 1998, p. 8; LECCESE, Nozione e contenuto del contratto, in Cuffaro (a cura di), La subfornitura nelle attività

produttive, Napoli, 1998, p. 3; TULLIO, La subfornitura industriale: considerazioni in merito all’ambito di

applicazione della legge n. 192 del 1998 e alla forma del contratto di subfornitura, in Giust. civ., 1999, II, p.

264;

172

CAFAGGI, Reti contrattuali e contratto di rete: ripensando il futuro, in Cafaggi-Iamiceli (a cura di), Reti di imprese tra crescita e innovazione organizzativa. Riflessioni da una ricerca sul campo, Bologna, 2007, p. 439.

Tesi di dottorato di Marco Baldacci, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli nella sessione prevista per l’anno accademico 2013/2014. Liberamente riproducibile, in tutto o in parte,

individuare caso per caso la disciplina del contratto tipico realizzato alla cui disciplina andrà “aggiunta” quella di cui alla l. 192/1998173.

E, invero, quello della subfornitura costituiva già prima della sua disciplina uno strumento negoziale molto diffuso nella prassi del commercio, nel quale ampia rilevanza aveva l’autonomia priva e che trovava, comunque, la propria regolamentazione nei principi codiscistici sui contratti in generale e nella disciplina prevista per le specifiche tipologie contrattuali alle quali il singolo contratto era riconducibile174.

La versatilità e l’elasticità di tale strumento, infatti, permetteva di valorizzare quell’imprenditorialità medio-piccola, altamente specializzata e qualificata, in grado di adeguarsi con maggior celerità allo sviluppo ed all’applicazione delle nuove tecnologie, alla quale la grande industria si poteva rivolgere al fine di ottenere la produzione di beni o l’erogazione di servizi che non rientravano nella sua organizzazione imprenditoriale175.

Come suggerisce la stessa definizione legislativa del contratto, il fenomeno empirico che il legislatore ha inteso disciplinare è quella in cui un subfornitore medio-piccolo opera in una situazione di debolezza nei confronti di un committente più grande, meglio organizzato e solidamente inserito nel mercato: la situazione è, quindi, quella di una tendenziale dipendenza economica del subfornitore, che si traduce in una disparità di potere contrattuale con il committente, accompagnata da una subalternità tecnica del subfornitore, nonché da una limitata autonomia gestionale176.

La costante che caratterizza la pressoché totalità degli articoli della l. 192/98 è, pertanto, quello di garantire maggiore certezza e trasparenza intesa quale chiarezza e comprensibilità delle condizioni contrattuali proposte dal committente, al fine di tutelare l’integrità della formazione della volontà contrattuale del subfornitore a tutela dello stesso ed a garanzia di un più corretto funzionamento del mercato.

In questo senso la norma riduce le condizioni di inferiorità contrattuale e contrasta possibili forme di abuso da parte del contraente economicamente avvantaggiato, introducendo diversi strumenti volti a realizzare un riequilibrio delle posizioni contrattuali177. Il legislatore, in altri termini, ha inteso ridurre la disparità contrattuale esistente tra committente e subfornitore, introducendo degli strumenti di riequilibrio contrattuale a favore del subfornitore funzionali all’esigenza di assicurare maggiore razionalizzazione, trasparenza e certezza nei rapporti contrattuali178.

173IUDICA, La disciplina della subfornitura nelle attività produttive, in Contratti, 1998, p. 412; DENOVA,

Art. 1, in De Nova (a cura di), La subfornitura. L. 18 giugno 1998, n. 192, Milano, 1998, p. 46; LUMINOSO, La

nuova disciplina dei contratti di subfornitura, in Riv. giur. sarda, 1999, p. 602. Contra FRANCESCHELLI, La

subfornitura: un nuovo contratto commerciale, in Franceschelli (a cura di), Subfornitura, cit., p. 9, TULLIO, La

subfornitura industriale, cit., p. 252; RESCIGNO, Presentazione, in Cuffaro (a cura di), La subfornitura nelle

attività produttive, Napoli, 1998,p. XIV; GRANIERI, Il contratto di subfornitura industriale. I contenuti, le fonti,

le formule. L. 18 giugno 1998, n. 192, Roma, 1998, pp. 33, 59 e 113, secondo i quali il contratto di subfornitura

costituirebbe un tipo autonomo e distinto. Non mancano tuttavia tesi intermedie le quali parlano di «tipizzazione

a metà» in considerazione del fatto che la legge ha preso in considerazione solo una parte del fenomeno, senza

dettare una disciplina esaustiva del contratto.

174V. RUFFOLO, Il contratto di subfornitura nelle attività produttive. Le nuove regole della legge 18 giugno

1998, n. 192: “correzione” della autonomia contrattuale a tutela del subfornitore come contraente debole?, in

Resp. comunicazione impr., 1998, p. 404.

175ZANELLI, Decentramento produttivo, in Dig. dir. priv., sez. comm., IV, Torino, 1989, p. 235.

176SUPPA, Subfornitura, cit., p. 1.

177

Tale concetto è più volte espresso in SUPPA, Subfornitura, cit., passim e spec. p. 2.

Tesi di dottorato di Marco Baldacci, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli nella sessione prevista per l’anno accademico 2013/2014. Liberamente riproducibile, in tutto o in parte,

Invero, la prassi commerciale, prima dell’intervento normativo, vedeva la conclusione di contratti di subfornitura orali che venivano poi tradotti in imprecisati ordini scritti, sul retro dei quali erano riportate le condizioni generali di contratto predisposte dal committente179. Il subfornitore risultavano quindi parte di un rapporto instabile, caratterizzato da una disparità di potere contrattuale tra le parti180. Per superare tale situazione, l’art. 2 della legge sulla subfornitura prescrive la forma scritta per il contratto e ne indica il contenuto minimo.

La forma scritta, in particolare, è prescritta a pena di nullità così come è prescritta la medesima forma per gli ordinativi relativi alle singole forniture, quasi fossero configurabili quali autonomi e distinti contratti di subfornitura, nelle ipotesi di contratto ad esecuzione continuata o periodica181.

La volontà di tutelare, con tale disciplina, il subfornitore si evince dai successivi commi dell’art. 2. È previsto, infatti, che il contratto risulta validamente concluso anche quando alla proposta scritta del committente sia seguito semplicemente l’inizio dell’esecuzione da parte subfornitore. In caso di nullità per difetto di forma scritta del contratto182, si riconosce il diritto del subfornitore al pagamento delle prestazioni già effettuate nonché il diritto al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell’esecuzione del contratto.

Quanto al contenuto minimo, in considerazione del fatto che la prescrizione della forma scritta ad substantiam potrebbe non garantire a sufficienza la trasparenza del contratto, sono previsti come necessari alcuni elementi del contratto e, segnatamente, il prezzo pattuito, i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti nonché i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento183.

I termini di pagamento184, in particolare, oltre a costituire uno degli elementi minimi del contratto di subfornitura, sono dettagliatamente disciplinati dal successivo art. 3, norma,

179 GAMBARO, Nuovi contratti di partenariato, in Draetta-Vaccà, Contratti di subfornitura. Qualità e

responsabilità, Milano, 1993, p. 98 e VETTORELLO, Il contratto di subfornitura, in Galgano (diretto da), Trattato

di diritto commerciale, II, Torino, 1995, p. 1352. 180SUPPA,Subfornitura, cit., p. 2.

181DELL’UTRI, La conclusione del contratto, in De Nova (a cura di), La subfornitura. L. 18 giugno 1998, n.

192, Milano, 1998, p. 75 e GIOIA, La subfornitura nelle attività produttive, in Corr. giur., 1998, p. 884.

182

Non è pacifico in dottrina se tale nullità sia assoluta o relativa. Ritengono sussistente una legittimazione

assoluta, derivante dalla mancanza di una deroga espressa all’art. 1421 cod. civ. DELFINI, Contratto di

subfornitura: forma e contenuto, in De Nova (a cura di), La subfornitura. L. 18 giugno 1998, n. 192, Milano,

1998, p. 11; DE NICOLA-COLOMBO, La subfornitura nelle attività produttive, Milano, 1998, p. 24; NICOLINI,

Subfornitura e attività produttive, Milano, 1999, p. 30; TULLIO, La subfornitura industriale, cit., p. 274, i quali, peraltro, osservano che la posizione del subfornitore sarebbe sufficientemente garantita dalla previsione espressa del suo diritto a conseguire il pagamento delle prestazioni effettuate ed al risarcimento delle spese sostenute. Alla

luce della finalità della norma, posta a tutela dell’interesse del subfornitore, e dal rilievo che l’assolutezza della

nullità potrebbe finire per sostanziarsi nella legittimazione di chi ha creato volontariamente il vizio invalidante del contratto, sostengono che la sanzione della nullità sia relativa LIVI, Le nullità, in Cuffaro (a cura di), La

subfornitura nelle attività produttive, Napoli, 1998, p. 173; BORTOLOTTI, I contratti, cit., p. 71; PUTTI, Art. 2, in Alpa-Clarizia (a cura di), La subfornitura. Commento alla legge 18 giugno 1998 n. 192, Milano, 1999, p. 84.

183

Mentre per il caso della mancanza della forma scritta è espressamente prevista la sanzione della nullità del contratto, nulla prevede la legge in caso di mancanza di uno degli elementi minimi. La dottrina ritiene che il contratto rimanga comunque valido, dovendo essere integrato dalle norme codicistiche (in questo senso BORTOLOTTI, I contratti, cit., p. 92; contra PUTTI, Art. 2, cit., p. 88).

184

Il tema è centrale nella Racc. 95/198/CE, ove si legge, all’art. 2, che «gli Stati membri sono invitati a: a) favorire, mediante misure appropriate, l’indicazione precisa del termine pertinente, nonché della scadenza

stessa del pagamento, nei contratti commerciali, ad esempio mediante un’indicazione sulla fattura. In mancanza

di contratto scritto o di chiara indicazione del termine sulla fattura, è opportuno prevedere in via sussidiaria una regola legale semplice e precisa che stabilisca per il contratto il termine, nonché la scadenza del pagamento»

Tesi di dottorato di Marco Baldacci, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli nella sessione prevista per l’anno accademico 2013/2014. Liberamente riproducibile, in tutto o in parte, anch’essa, ispirata dalla medesima logica “protezionista” del subfornitore185: il contratto deve fissare i termini di pagamento che, in ogni caso, non possono eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o dalla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione186. Trattasi chiaramente di norma imperativa sicché un eventuale pattuizione difforme comporta la nullità parziale del contratto con sostituzione della clausola nulla con la previsione legislativa187.

Peraltro, ad ulteriore tutela degli interessi del subfornitore, in caso di mancato rispetto del termine di pagamento, il committente è tenuto a corrispondere al subfornitore interessi moratori, a rimborsare le spese eventualmente sostenute per il recupero delle somme non tempestivamente versate, a risarcire il danno ulteriore del quale riesca a fornire la prova, nonché a corrispondere una penale pari al 5% dell’importo della somma non corrisposta, nel caso in cui il ritardo abbia superato i trenta giorni dal termine entro il quale avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento. Anche in tale caso eventuali clausole volte a ridurre il tasso degli interessi moratori, ove inserite, risulterebbero totalmente nulle188.

Come si può evincere da questa breve analisi dei primi articoli della disposizione, la nullità costituisce uno strumento ricorrente utilizzato per tutelare gli interessi del subfornitore. Ciononostante, il legislatore ha introdotto un’apposita disposizione, rubricata “nullità di clausole”, con il quale dispone la nullità (i) del patto che riserva ad una delle parti il cd. ius variandi, ovverosia la facoltà di modificare unilateralmente una o più clausole del contratto di subfornitura189, (ii) del patto che attribuisce ad una delle parti la facoltà di recesso senza congruo preavviso nei contratti ad esecuzione continuata190 e (iii) del patto con cui il subfornitore dispone, a favore del committente e senza congruo corrispettivo, di diritti di privativa industriale o intellettuale191.

Mentre le prime due fattispecie mirano a preservare l’organizzazione e la pianificazione economica del contraente protetto, il terzo comma tende a proteggere il patrimonio industriale ed intellettuale del contraente più debole da aggressioni predatorie attuate tramite previsioni pattizie squilibrate192.