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Segue: la soggettività giuridica (opzionale)

Tra il giugno e il dicembre 2012 si assiste a due ulteriori interventi normativi261con i quali si realizza, da un lato, la semplificazione degli oneri formali e procedurali connessi alla redazione del contratto, alla sua modificazione e alle relative iscrizioni nel registro delle imprese, e, dall’altro, si attribuisce ex lege la soggettività alla rete su richiesta delle parti come

restringere ad un solo schema simili relazioni. In situazioni del genere il diritto non è in condizione di escludere le scelte alternative degli operatori, salvo che non ricorrano ragioni di interesse generale desumibili da disposizioni inderogabili (VILLA, Reti di imprese, cit., p. 948).

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Il riferimento è alla l. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del Dl. 22 giugno 2012, n. 83 ed alla l. 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del Dl. 18 ottobre 2012, n. 179 (cd. decreto crescita bis).

Tesi di dottorato di Marco Baldacci, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli nella sessione prevista per l’anno accademico 2013/2014. Liberamente riproducibile, in tutto o in parte, conseguenza dell’iscrizione nel registro delle imprese, rimanendo ferma la possibilità di costituire reti contrattuali262.

Giova osservare, sotto questo secondo profilo, che dopo la l. 122/2010, i cui indici di disciplina deponevano per l’assenza di soggettività della rete e per una connotazione di mero contratto della rete, i due provvedimenti del 2012 paiono ispirati da due differenti rationes. Se con il primo intervento si predilige il modello della rete soggetto, con il successivo si prevede un sistema a doppio binario in cui il modello privilegiato è la rete patrimonio autonomo e, su scelta, la rete soggetto263.

Invero, con l’art. 45 della l. 134/2012, il legislatore abbandona l’impostazione del 2010 con riferimento alle reti dotate di fondo patrimoniale, optando per la via della soggettività264. Si prevede che in caso di costituzione del fondo comune la rete possa iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede e che con tale iscrizione la rete acquista soggettività giuridica. La soggettività della rete non solo viene espressamente evocata dal legislatore, ma emerge anche da una disciplina che risulta sempre più modellata a quella del consorzio con attività esterna.

Si prevede infatti che l’iscrizione del contratto debba avvenire nel registro delle imprese del luogo ove ha sede la rete.

Quanto al fondo patrimoniale, il generico richiamo agli artt. 2614 e 2615 nei limiti della compatibilità, che aveva impegnato la dottrina in un complesso sforzo esegetico265, viene meglio specificato: al fondo si applicano l’art. 2614 e il solo secondo comma dell’art. 2614 cod. civ. Il richiamo al primo comma dell’art. 2615 cod. civ. («per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile») viene sostituito dall’inciso secondo il quale, «in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune».

Peraltro, l’avvicinamento alla disciplina dei consorzi viene ulteriormente confermata dalla richiamata applicabilità dell’art. 2615bis, terzo comma, cod. civ. nonché dalla previsione che entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale l’organo comune rediga una situazione patrimoniale, osservando le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni.

Tutte disposizioni, quelle richiamate, applicabili nei limiti della compatibilità con la disciplina del contratto di rete.

Coerentemente, in tema di rappresentanza, si stabilisce che l’organo comune agisca in rappresentanza della rete e, salvo che sia diversamente disposto nel contratto, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto.

Le ragioni di questa virata del legislatore verso la soggettività giuridica della rete non sono chiare anche se dai lavori parlamentari questa soluzione viene indicata come quella più idonea a risolvere alcune problematiche, tra le quali è da presumere fosse ricompresa quella della iscrizione nel registro delle imprese che nella versione del 2010 risultava assai farraginosa, in

262

CAFAGGI-IAMICELI-MOSCO, Postilla di aggiornamento, cit., p. 490.

263BIANCA, Il regime patrimoniale della rete, in Briolini-Carota-Gambini (a cura di), Il contratto di rete. Un

nuovo strumento di sviluppo per le imprese, in Quad. rass. dir. civ., Napoli, 2013, p. 47.

264L’art. 45, co. 1, Dl. 22 giugno 2012, n. 83 semplifica, inoltre, la forma e gli adempimenti relativi al contratto di rete, prevedendo che quest’ultimo possa essere redatto anche con atto firmato digitalmente.

Tesi di dottorato di Marco Baldacci, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli nella sessione prevista per l’anno accademico 2013/2014. Liberamente riproducibile, in tutto o in parte,

quanto imponeva che l’iscrizione avvenisse a nome di ogni impresa partecipante e non a nome del soggetto rete266.

A distanza di pochi mesi il legislatore interviene nuovamente sulla disciplina del contratto di rete, negando che la rete dotata di fondo patrimoniale abbia soggettività giuridica, ma consentendo alla rete di acquisirla mediante apposita registrazione.

Pur senza modificare la disciplina del fondo patrimoniale, si stabilisce che il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa mediante iscrizione della rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede.

Sul connesso profilo della rappresentanza, si stabilisce che l’organo comune agisce in rappresentanza della rete quando dotata di soggettività giuridica, e degli imprenditori partecipanti al contratto quando ne è priva (salvo, in ogni caso, la possibilità per le parti di addivenire a diverso accordo).

Come è stato correttamente osservato dalla più recente dottrina267, si configura un sistema a doppio binario che vede correre su due binari paralleli la rete contratto, priva della soggettività giuridica ma dotata di autonomia patrimoniale e la rete soggetto, quest’ultima su scelta delle parti. Si tratta di due binari paralleli in quanto per entrambi è rimasta inalterata la regola della responsabilità patrimoniale limitata secondo la quale delle obbligazioni contratte in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.

Tale scelta, tuttavia, conduce a chiedersi quale sia la distinzione tra rete patrimonio autonomo e la rete soggetto.

Leggendo l’attuale disciplina del contratto di rete, l’unica distinzione che viene fatta dal legislatore è che «l’organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso».

Ma giustamente si osserva che il rinvio alla regola della rappresentanza organica, piuttosto che al mandato collettivo, è un effetto e non l’indice di una soggettività che comunque risulta priva di altri ulteriori elementi, quali la presenza di un apparato organizzativo, l’imputazione dei beni e dell’attività, la trascrizione dei ben a nome della rete, ecc.

Del resto, nel mondo del diritto il ricorso alla personificazione ed alla soggettivazione costituiva la via per spiegare una regola positiva di autonomia patrimoniale: nella vigente disciplina del contratto di rete il procedimento sembra muoversi in una direzione inversa, in quanto si attribuisce una soggettività giuridica di comodo o nuda che non sembra aggiungere ulteriori e importanti elementi di disciplina rispetto alla disciplina della rete patrimonio autonomo268.

Infatti, l’espressa previsione normativa della soggettività desta perplessità di natura metodologica e concettuale, in quanto deriva dal tentativo, in principio improprio quando proviene dal legislatore, di voler qualificare, oltre che descrivere, le fattispecie che egli stesso prevede. Il riconoscimento della soggettività ad un centro di imputazione dovrebbe infatti spettare all’interprete e non al legislatore. Non mancano, certo, casi in cui il legislatore

266Queste le osservazioni di BIANCA, Il regime patrimoniale, cit., p. 48.

267

BIANCA, Il regime patrimoniale, cit., p. 50.

Tesi di dottorato di Marco Baldacci, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli nella sessione prevista per l’anno accademico 2013/2014. Liberamente riproducibile, in tutto o in parte,

riconosce a persone fisiche o a iniziative impersonali o pluripersonali la personalità giuridica, ma del tutto originale è invece il richiamo alla soggettività, categoria utilizzata dalla dottrina proprio per spiegare fenomeni di autonomia patrimoniale imperfetta269.

In sostanza, l’opzione della soggettività non è corredata da una disciplina civilistica distinta ed ulteriore dalle reti prive di soggettività, specie con riferimento all’autonomia patrimoniale, in grado di giustificare una differenza tra le due tipologie di reti.

Tale perplessità, del resto, si riflette sulla complementare possibilità, concessa dal legislatore, di dar vita ad una rete, dotata di un fondo comune autonomo e di un organo comune, ma priva di soggettività giuridica.

In conclusione, merita di essere evidenziato che con il comma 5-bis, lett. a), dell’art. 36 Dl. 197/2012, viene altresì inserita all’art. 34 del Codice dei contratti pubblici (relativo ai soggetti cui possono essere affidati i contratti pubblici) la lett. ebis). A conferma dell’interesse pubblico verso le forme di aggregazione imprenditoriale, specie nella forma reticolare, oggi si consente alle imprese che aderiscono alla rete di partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici270.

6.7 I tratti caratteristici del contratto di rete: collaborazione interimprenditoriale,